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Il Protocollo n 26, ed i valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei SIEG

Il protocollo n. 26, allegato al TFUE, recante disposizioni interpretative dell’art. 14 TFUE, è dedicato ai servizi d’interesse generale113.

Il Protocollo si compone di due articoli: il primo è dedicato ai SIEG; il secondo ai SINEG.

L’art. 1, in particolare, chiarisce i “valori dell’Unione” in materia di SIEG, ribadendo talvolta una serie di principi generali del diritto dell’Unione da sempre riconosciuti e tesi ad orientare l’azione delle istituzioni dell’UE.

Tra i valori comuni dell’Unione con riguardo al settore dei SIEG, ai sensi del citato Protocollo, recante disposizioni interpretative all’art. 14, TFUE, è possibile ricomprendervi:

- il ruolo e l’ampia discrezionalità delle autorità nazionali, regionali e locali nella gestione dei SIEG. L’art. 1 del Protocollo n. 26, dunque, con l’obiettivo di allontanare tendenze accentratrici a livello dell’Unione, ribadisce il ruolo e l’ampia discrezionalità delle autorità nazionali nella gestione dei SIEG. Come si è già avuto modo di precisare più volte nel corso del presente capitolo, le Autorità competenti degli Stati, siano esse nazionali, regionali, locali, a

112 A.ARENA, La nozione, op. ult. cit., p. 157.

113 I Protocolli allegati al Trattato hanno un valore giuridico pari ai Trattati stessi. In tal senso: cause riunite n.

7/54 e 9/54, Groupement des Industries luxembourgeoises c. Alta Autorità, punto 88, ove è affermato che “le disposizioni

contenute in tutti questi testi (trattati, allegati e protocolli) hanno uguale efficacia imperativa e che non si devono opporre le une alle altre ma tenerle in ugual conto per dar loro una applicazione adeguata”.

secondo della vicinanza ai cittadini, sono libere di definire quali servizi considerare d’interesse economico generale. Tale principio è consacrato a livello di diritto primario all’art. 14, TFUE, e ripetuto in numeri atti di soft- law prodotti dalla Commissione. Le autorità, inoltre, dispongono di ampio potere discrezionale in materia di organizzazione, regolamentazione e finanziamento di tali servizi, conformemente alla normativa UE ed entro i limiti dell'errore manifesto e dei settori armonizzati a livello europeo. - il rispetto della diversità tra servizi, situazioni nonché esigenze e preferenze degli utenti.

Il Protocollo n. 26 richiede che gli Stati membri e l’Unione rispettino le differenze tra i vari servizi d’interesse economico generale e le diverse esigenze e preferenze dei cittadini, degli utenti e dei consumatori derivanti dalla diversità delle situazioni economiche, sociali, geografiche, culturali e materiali. Va tenuto debito conto della diversità̀ che caratterizza tali servizi, delle condizioni in cui vengono forniti, delle caratteristiche dei prestatori e dell'esigenza di flessibilità̀ per adattare i servizi ad esigenze diverse.

- la realizzazione di un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità. Gli Stati membri e l’Unione devono promuovere lo sviluppo di servizi d’interesse economico generale di elevata qualità. In generale, spetta agli Stati membri definire i livelli di qualità per i SIEG. Tuttavia, ove è ritenuto opportuno l'intervento dell’Unione, strumenti UE specifici possono dettare norme a garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi per i consumatori e gli utenti in generale, nonché per tutti i soggetti che partecipano al processo di produzione. Gli Stati membri e l’Unione devono altresì promuovere servizi d’interesse economico generale sicuri. La sicurezza, dopo gli accadimenti dell’11 settembre 2001, è divenuta una priorità per l’Europa nel suo complesso oltre che un elemento fondamentale del modello europeo di società. Per ciò che attiene il concetto di accessibilità, invece, è richiesto che il servizio d’interesse generale sia offerto ad un prezzo abbordabile per renderlo accessibile a tutti, contribuendo in tal modo alla coesione economica e sociale negli Stati membri. L’Unione non specifica i criteri di determinazione dei prezzi accessibili. Questi criteri devono essere definiti dagli Stati membri i quali, dopo averli determinati, devono garantire che tale

livello sia effettivamente offerto, mettendo in atto un meccanismo di controllo dei prezzi e/o distribuendo sussidi alle persone interessate. - la necessità di garantire parità di trattamento e promuovere l'accesso universale.

L'accesso ai servizi d’interesse economico generale è un diritto garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Vi rientra la garanzia della parità di trattamento tra donne e uomini e la lotta a tutte le forme di discriminazione nell'accesso ai servizi d’interesse economico generale. Ove una norma UE settoriale si fondi sul concetto di servizio universale, essa deve stabilire il diritto di tutti ad accedere a determinati servizi considerati essenziali e imporre ai prestatori l'obbligo di offrire precisi servizi alle condizioni specificate, tra cui la totale copertura territoriale e il prezzo abbordabile. Il servizio universale stabilisce un insieme minimo di diritti e obblighi, che di norma può essere elaborato ulteriormente a livello nazionale. Si tratta di un concetto dinamico, che occorre aggiornare periodicamente settore per settore. Come già accennato per i servizi sociali, promuovere l'accesso su tutto il territorio dell'Unione è fondamentale per la promozione della coesione territoriale nell'UE. I territori svantaggiati dal punto di vista geografico o naturale quali le regioni ultra periferiche, insulari, montane, a bassa densità di popolazione e alle frontiere esterne, devono spesso affrontare difficoltà in termini di accesso ai servizi d’interesse generale, data la lontananza dai principali mercati o dai maggiori costi dei collegamenti. Si tratta di esigenze specifiche di cui occorre tener conto.

- la difesa di diritti degli utenti: occorre specificare, promuovere e difendere i diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti. La capacità dei consumatori e degli utenti, comprese le persone vulnerabili o portatrici di disabilità, di esercitare i propri diritti, in particolare il diritto di accesso, presuppone spesso l'esistenza di autorità indipendenti di regolamentazione dotate di idoneo personale nonché di poteri e doveri chiaramente definiti. Tra questi figura il potere sanzionatorio, in particolare la capacità di controllare il recepimento e l'applicazione delle disposizioni in materia di servizio universale. Presuppone inoltre l'esistenza di disposizioni per la

rappresentanza e la partecipazione attiva di consumatori e utenti alla definizione e valutazione dei servizi, la disponibilità di idonei meccanismi di ricorso e di risarcimento e l'esistenza di una clausola di riesame che consenta l'adeguamento dei requisiti nel tempo in funzione degli sviluppi in campo sociale, tecnologico ed economico. Le autorità di regolamentazione dovrebbero inoltre controllare gli sviluppi del mercato e fornire i dati necessari per la valutazione.

L’art. 2 del Protocollo n. 26, invece, è dedicato al SINEG e conferma la loro esclusione dall’ambito di applicazione del diritto antitrust. Il citato articolo, infatti, ricorda che “le disposizioni del trattato lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare i servizi d’interesse generale non economico”.

8. Il diritto fondamentale di accesso ai servizi d’interesse economico

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