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Segue Il corretto adempimento degli obblighi informativi

Nel documento Clausole generali e certezza del diritto (pagine 108-111)

Un'altra "sotto-regola" tipizzata che può enuclearsi dalla clausola della buona fede precontrattuale è il corretto adempimento degli obblighi informativi con riguardo alla futura vicenda negoziale.

Gli obblighi informativi ricevono un'importante attenzione anche a livello europeo, sia per ciò che concerne le fonti di hard law che di soft law358. Tale

circostanza conduce a ritenere che il principio del duty of disclosure costituisce un principio consolidato nell'ambito dell'acquis comunitario359. Con riguardo alle fonti

di hard law, si richiamano le numerose Direttive europee che prevedono obblighi informativi a tutela del consumatore, condizionando il loro corretto adempimento, talvolta, anche ad obblighi di forma, al punto che si è parlato, al riguardo, in dottrina di «neoformalismo contrattuale»360. Per quanto concerne le fonti di soft law, si

ricordano due articoli dei PDEC: l'art. 6:101, in base al quale le informazioni

358 Cfr. PATTI, Ragionevolezza e clausole generali, cit., p. 110, che si interroga sulla opportunità di una

previsione di obblighi informativi per il tramite di norme imperative o se invece sia sufficiente considerarli impliciti nella clausola generale onde evitare una «pietrificazione» del diritto civile. Ritiene che le norme imperative contenenti obblighi informativi devono essere salutate con favore ogniqualvolta, non essendo sufficienti gli obblighi impliciti contenuti nella clausola generale, si rendano necessari «per tutelare il contraente e garantire i vantaggi del libero mercato».

359 Cfr. CASTRONOVO e MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 408.

360 V. per tutti: PAGLIANTINI, voce «Neoformalismo contrattuale», in Enc. dir., Annali, III, Milano,

concernenti le qualità di determinati beni e servizi fornite tramite un mezzo pubblicitario o altro mezzo sono vincolanti, se così la parte le aveva intese; l'art. 4:106 in base al quale al di fuori del caso in cui l'informazione non sia stata inserita nel modello formale della proposta contrattuale, se la stessa abbia influito sulla formazione consenso dell'altra parte costituirà fonte di responsabilità precontrattuale.

Indipendentemente dal tipo di fonte presa in esame si osserva come dalla violazione degli obblighi informativi deriva la responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio.

Tra tali obblighi vi è quello di comunicare alla controparte l'esistenza di cause di invalidità del contratto. Si tratta di una regola esplicitamente positivizzata all'art. 1338 c.c. che, quindi, può considerarsi un obbligo informativo tipico, addirittura da molti considerato una norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all'art. 1337 c.c. che comprende tutti gli altri obblighi informativi "innominati".361

In via preliminare, occorre precisare che gli obblighi informativi che si intendono esaminare in questa sede sono gli "obblighi da informazione", i quali si distinguono dagli "obblighi di informazione"362. Entrambi sono espressivi della

clausola della buona fede in funzione integrativa con riguardo alla tutela del contraente (più debole), sebbene si distinguano l'uno dall'altro in quanto i primi operano in via generale e sorgono in conseguenza dell'avvio delle trattative, i secondi rinviano agli obblighi previsti in determinate discipline settoriali363. Quindi, l'obbligo

di informazione ha un contenuto più specifico per esser predeterminato dalla legge

sia in relazione al suo contenuto sia con riguardo alle modalità attraverso le quali il medesimo deve essere adempiuto364.

Si è detto che gli obblighi informativi sono espressione di una concezione della buona fede in funzione integrativa del regolamento contrattuale365.

La funzione integrativa della buona fede risponde al principio della solidarietà sociale sicché la sub-regola tipizzata riceve applicazione indipendentemente

361 In tal senso, D'AMICO, Regole di validità e principio di correttezza nella formazione del contratto,

Napoli, 1996.

362 Cfr. CASTRONOVOE MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 407. 363 Cfr. CASTRONOVOE MAZZAMUTO, op cit., p. 407.

364 Ancora CASTRONOVO E MAZZAMUTO, op cit., p. 408. La bibliografia in materia di obblighi di

informazione è vastissima. Con riguardo alle opere di carattere monografico si rinvia per tutti a:

SENIGAGLIA, Accesso alle informazioni e trasparenza. Profili della conoscenza nel diritto dei

contratti, Padova, 2007.

dall'esistenza o meno di specifici obblighi contrattuali di informazione in . quanto la parte ex lege, ai sensi dell'art. 1337 c.c., è obbligata a tenere un comportamento leale nei confronti della controparte366.

La portata integrativa dell'obbligo informativo va calibrato in ragione delle caratteristiche del caso concreto, della natura del rapporto e della qualità dei soggetti coinvolti367. La sotto-norma dell'obbligo informativo, come è evidente, non ha

presupposti operativi esattamente individuati, tuttavia si ritiene che essa sorga ogni volta in cui una parte sia consapevole del ragionevole affidamento ingenerato nella controparte, in relazione alle informazioni fornite - ma anche ai silenzi serbati - in merito all'esistenza di determinate caratteristiche, qualità e altre circostanze inerenti la prestazione.

Tali principi sono stati efficacemente ribaditi dalla Cassazione, in tema di obblighi informativi dell'intermediario finanziario, con la nota pronuncia n. 19024 del 2005 con la quale la Suprema Corte ha riconosciuto la vis expansiva della buona fede precontrattuale negando una sua sovrapposizione con la rottura ingiustificata delle trattative, presentando un contenuto non predeterminato e, in generale, impreciso368.

366 Tale tesi è stata confermata anche di recente da CASS., 20 agosto 2015, n. 16991, in banca dati "De Jure". Di seguito un passo della sentenza: «La buona fede oggettiva o correttezza è infatti anche

criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero fonte - altra e diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c., (in ordine alla quale v. la citata CASS.,

27/11/2012, n. 20991) che da quella cogente ex art. 1339 c.c. (in relazione alla quale cfr. CASS.,

10/7/2008, n. 18868; CASS., 26/1/2006, n. 1689; CASS., 22/5/2001, n. 6956, V. altresì CASS.,

9/11/1998, n. 11264) - di integrazione del comportamento dovuto (v. CASS., 30/10/2007, n. 22860),

là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (v. CASS., 30/3/2005, n. 6735;

CASS., 9/2/2004, n. 2422), come ad esempio in caso di specifica tutela giuridica, contrattuale o

extracontrattuale, non potendo considerarsi implicita financo l'intrapresa di un'azione giudiziaria (v. CASS., 21/8/2004, n. 16530), anche a prescindere dal rischio della soccombenza (v. CASS.,

15/1/1970, n. 81)».

367 CASS., 30 ottobre 2007, n. 22860, In banca dati "De Jure".

368 Di seguito un passo della sentenza: «Si è però ormai chiarito che l'ambito di rilevanza della regola

posta dall'art. 1337 c.c. va ben oltre l'ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e assume il valore di una clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in maniera precisa, ma certamente implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o anche solo conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. L'esame delle norme positivamente dettate dal legislatore pone in evidenza che la violazione di tale regola di comportamento assume rilievo non solo nel caso di rottura ingiustificata delle trattative (e, quindi, di mancata conclusione del contratto) o di conclusione di un contratto invalido o comunque inefficace (artt. 1338, 1398 c.c.), ma anche quando il contratto posto in essere sia valido, e tuttavia pregiudizievole per la parte vittima del comportamento scorretto (1440 c.c.)».

Il tema degli obblighi informativi si intreccia con quello della nullità del contratto, quale rimedio alla violazione dell'obbligo formativo previsto ex lege. La norma che disciplina l'obbligo informativo è da alcuni assurta a norma imperativa con conseguente applicazione della nullità virtuale ex art. 1418 c.c.

La Suprema Corte nella sua massima composizione, nel 2007, si è occupata della problematica della buona fede come possibile strumento di invalidazione del contratto.

La medesima, ribadendo i principi summenzionati, ha negato tale funzione della buona fede e, con l'occasione, ha cristallizzato la distinzione tra regole di validità e regole di responsabilità369.

Tuttavia, per altri versi, il dibattito non appare ancora sopito e si lega a quello del rilievo officioso della nullità di quel contratto o di quella clausola contrattuale che si ponga in contrasto con la buona fede e il canone etico che, spesso, guida le sue diverse applicazioni, integrato dalla solidarietà contrattuale370.

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