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9 IMMIGRAZIONE E ASILO

9.6. Accesso alla giustizia

Punto saliente

• I figli dei migranti hanno diritto a un rimedio efficace.

Nell’ambito del diritto dell’UE, i diritti dei minori di accedere alla giustizia in un contesto migratorio sono sanciti da una serie di strumenti diversi. In primo luogo, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è stabilito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. È compreso in questo articolo il dirit-to di un individuo a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, con la facoltà di ogni individuo di farsi consigliare, difendere e rappresentare in ma-niera adeguata (articolo 48). Per i figli dei migranti, tali garanzie sono rafforzate da una serie di disposizioni legislative secondarie. In particolare, il regolamento di Dublino impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che un minore non ac-compagnato sia rappresentato da qualcunoche possieda le necessarie qualifiche e che abbia accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del minore (articolo 6). Disposizioni analoghe sono contenute nella direttiva qualifiche (arti-colo 31) e nella direttiva sulle procedure d’asilo (articolo 25). Il diritto dei minori

466 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 4.5 sulla consulenza legale nei casi di asilo e sulle procedure di rimpatrio.

Immigrazione e asilo

alla rappresentanza legale è altresì rafforzato dal diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime e a specifici servizi di assistenza riservati, di cui all’artico-lo 8 della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva sui diritti delle vittime).467 Tuttavia, i diritti associati all’accesso alla giustizia non sono privi di limiti e pos-sono essere subordinati a determinate condizioni correlate all’età. Per esempio, la direttiva sulle procedure d’asilo consente agli Stati membri di “astenersi dal nominare un rappresentante [legale], se il minore non accompagnato raggiun-gerà presumibilmente l’età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado” (articolo 25, paragrafo 2).

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU si è espressa sull’ap-plicabilità dell’articolo 6 (diritto a un equo processo) della CEDU nei casi concer-nenti decisioni sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione di stranieri468. Tuttavia, in determinate circostanze è possibile invocare l’articolo 13 della CEDU (diritto a un ricorso efficace).

Esempio: il caso Rahimi c. Grecia469 riguarda le condizioni in cui un migrante minorenne proveniente dall’Afghanistan, che era arrivato in Grecia illegal-mente, era stato costretto a vivere in un centro di trattenimento, dal quale successivamente era stato allontanato in vista dell’espulsione. Nel riscon-trare una violazione dell’articolo 13 della CEDU, la Corte EDU ha osservato che la brochure informativa fornita al ricorrente non indicava la procedu-ra da seguire per poter presentare ricorso al capo della polizia. Inoltre, la brochure informativa che faceva riferimento ai rimedi disponibili al ricor-rente per lamentare le condizioni di detenzione cui era stato sottoposto, non era redatta in una lingua a lui comprensibile. Rifacendosi alle relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trat-tamenti inumani o degradanti (CPT), la Corte EDU ha preso atto dell’as-senza in Grecia di un’autorità indipendente deputata all’ispezione delle strutture di detenzione gestite dalle autorità di polizia. Ha altresì osservato che non esiste un’autorità imparziale che possa rendere efficaci i rimedi

467 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istitui-sce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

468 Corte EDU, sentenza 5 ottobre 2000, Maaouia v. Francia [GC] (n. 39652/98).

469 Corte EDU, sentenza 5 aprile 2011, Rahimi c. Grecia (n. 8687/08) (consultabile in francese).

previsti. Di conseguenza, la Corte ha riscontrato una violazione dell’artico-lo 3, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 13 della CEDU.

La CSE stabilisce che gli Stati promuovono lo sviluppo legale (oltre che sociale ed economico) della famiglia (articolo 16). Inoltre, in virtù dell’articolo 19, paragra-fo 1, gli Stati s’impegnano a mantenere “adeguati servizi gratuiti” e a garantire che i lavoratori migranti e le loro famiglie ricevano informazioni esatte in materia di emigrazione e immigrazione. Un obbligo analogo in materia di “informazioni”

(fondamentali per l’accesso dei migranti alla giustizia) è previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti, ben-ché le più ampie disposizioni sul diritto di accesso ai giudici e alle autorità am-ministrative (articolo 26) siano riservate esclusivamente ai lavoratori migranti anziché ai loro familiari.470

Vale la pena notare, inoltre, che il Consiglio d’Europa ha elaborato orientamenti estremamente esaustivi sulla giustizia a misura di minore, che precisano in che modo tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi, compresi i procedimenti in materia di immigrazione, devono essere adattati per rispondere alle esigenze dei minori.471

Nell’ambito del diritto internazionale, l’articolo 37 della CRC è particolarmente importante per i migranti minorenni privati di libertà, poiché garantisce a que-sti soggetti il diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi a un Tribunale o altra autorità competente, in-dipendente e imparziale, che devono adottare una decisione sollecita in materia.

470 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti, STE n. 93, 1977.

471 Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (2010), Linee guida per una giustizia a misura di mino-re, 17 novembre 2010.

UE Argomenti

trattati Consiglio d’Europa Carta dei diritti fondamentali, articolo 38

TFUE, articolo 169

Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)

Direttiva relativa alle pratiche commerciali sle-ali tra imprese e consumatori (2005/29/CE) Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)

Direttiva sulla sperimentazione clinica (2001/20/CE)

CGUE, C-244/06, Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG, 2008 (vendita di DVD tramite Internet)

CGUE, C-36/02, Omega Spielhallen- und Auto-matenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeis-terin der Bundesstadt Bonn, 2004 (licenza per un gioco)

Regolamento 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano

Direttiva relativa ai prodotti alimenta-ri destinati a un’alimentazione particolare (2009/39/CE)

Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)

Direttiva concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in real-tà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (87/357/CEE)

Protezio-ne dei mi-nori come consumatori

Convenzione euro-pea sulla televisione transfrontaliera

10 Tutela dei consumatori