• Non ci sono risultati.

7 PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO

7.2. Sfruttamento dei minori, pornografia minorile

7.2.1. Lavoro forzato

Nell’ambito del diritto dell’UE sono vietati la schiavitù, la servitù e il lavoro for-zato o obbligatorio (articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). È altresì vietato il lavoro minorile (articolo 32 della Carta).

La direttiva 94/33/CE rappresenta il principale strumento giuridico che vieta il lavoro minorile.289 Solo in casi eccezionali gli Stati sono autorizzati a prevedere un’età minima per l’ammissione al lavoro inferiore all’età in cui termina la scuo-la dell’obbligo (articolo 4, paragrafo 2). Gli Stati devono garantire che i giovani ammessi al lavoro possano beneficiare di condizioni di lavoro adatte (articoli 6 e 7). Inoltre, i minori possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di ta-lune attività, tra cui servizi domestici poco pesanti o attività di carattere sociale e culturale (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5). La direttiva definisce altresì spe-cifiche misure di protezione da adottare nei casi di lavoro minorile (Sezione III).

288 Tra gli esempi figurano: Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (1985), raccomandazione R (85) 4 sulle vittime delle violenze in ambito familiare, 26 marzo 1985; Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (1990), raccomandazione R (90) 2 sui provvedimenti sociali relativi alla violenza entro le mura domestiche, 15 gennaio 1990; Consiglio d’Europa, assemblea Parlamen-tare (1998), raccomandazione 1371 (1998) sull’abuso e l’abbandono dei bambini, 23 aprile 1998.

289 Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994).

È frequente che i casi di lavoro forzato imposto a minori siano collegati alla trat-ta di minori.290 La direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani annovera il lavoro forzato tra le forme di sfruttamento minorile (articolo 2, paragrafo 3).291 I minori vittime di tratta ai fini dell’impiego nel lavoro forzato sono protetti dalla direttiva alla stregua delle vittime della tratta orientata ad altri scopi (come lo sfruttamento sessuale, cfr. il paragrafo 7.1.3).292 Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, l’articolo 4 della CEDU vieta in termini perentori ogni forma di schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligatorio.

La Corte EDU definisce “lavoro forzato o obbligatorio” un lavoro o servizio che è imposto a chiunque sotto minaccia di punizione, contro la volontà della perso-na interessata e che la persoperso-na interessata non si è offerta spontaneamente di svolgere.293 La servitù comprende, inoltre, l’obbligo per il “servo” di vivere pres-so la proprietà di un’altra perpres-sona e l’impossibilità di modificare la sua situazio-ne.294 La servitù rappresenta pertanto una forma aggravata di lavoro forzato.

Nei casi concernenti le denunce di lavoro forzato, la Corte EDU determina dap-prima se tali segnalazioni rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 del-la CEDU.295 Successivamente, esamina se gli Stati abbiano ottemperato ai propri obblighi positivi di mettere a punto un quadro legislativo e amministrativo che vieti, punisca e persegua efficacemente i casi di lavoro forzato o obbligatorio, servitù e schiavitù.296 Quanto all’aspetto procedurale dell’articolo 4, la Corte EDU valuta se le autorità nazionali hanno condotto un’indagine efficace in relazione alle segnalazioni di asserito lavoro forzato o servitù.297

290 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1), considerando 11.

291 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

292 Cfr. anche FRA (2015c), pagg. 40–41.

293 Corte EDU, sentenza 26 luglio 2005, Siliadin c. Francia (n. 73316/01), punto 116.

294 Ibid., punto 123.

295 Corte EDU, sentenza 11 ottobre 2012, C.N. e V. c. Francia (n. 67724/09), punto 70.

296 Ibid., punto 104 e segg.

297 Corte EDU, sentenza 13 novembre 2012, C.N. c. Regno Unito (n. 4239/08), punti 70–82.

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento

Esempio: il caso C.N. e V. c. Francia298 riguarda le denunce di lavoro for-zato presentate da due sorelle originarie del Burundi. Dopo la morte dei genitori, le ragazze erano state affidate alle cure della zia e della sua fa-miglia in Francia. Per quattro anni avevano vissuto nel seminterrato della casa della zia, in condizioni presumibilmente pessime. La sorella maggiore non frequentava la scuola e trascorreva tutto il tempo a eseguire i lavori domestici e a prendersi cura del figlio disabile della zia. La sorella minore frequentava la scuola e lavorava per la zia e la sua famiglia nel pomeriggio, dopo la scuola e dopo aver fatto i compiti. Le due sorelle hanno dichiarato dinanzi alla Corte EDU di essere state tenute in servitù e obbligate a svol-gere un lavoro forzato. La Corte EDU ha constatato che la prima ricorrente era stata effettivamente sottoposta a lavoro forzato, dal momento che era stata costretta a lavorare sette giorni alla settimana senza percepire una remunerazione né avere diritto a una vacanza. Inoltre, era stata tenuta in servitù perché aveva avuto l’impressione che la sua situazione fosse defi-nitiva, senza possibilità di riscatto. La Corte EDU ha altresì appurato che lo Stato non aveva ottemperato ai suoi obblighi positivi, dacché il quadro giu-ridico in essere non offriva una protezione effettiva alle vittime del lavoro obbligatorio. Per quanto riguarda l’obbligo procedurale di avviare un’inda-gine, la Corte EDU ha stabilito che i requisiti dell’articolo 4 CEDU erano stati soddisfatti, poiché le autorità avevano prontamente condotto un’indagine indipendente, che aveva permesso di identificare e punire i responsabili.

La Corte EDU ha invece respinto le accuse di lavoro forzato della seconda ricorrente, sottolineando che la ragazza aveva potuto frequentare la scuola e aveva avuto la possibilità di fare i compiti.

La CSE garantisce il diritto dei minori a una protezione contro i pericoli fisici e mo-rali che risultano direttamente e indirettamente dal loro lavoro (articolo 7, para-grafo 10). Il CEDS ha osservato che lo sfruttamento domestico o lavorativo dei minori, compresa la tratta ai fini dello sfruttamento del lavoro, dev’essere proi-bito a livello nazionale.299 Gli Stati parti della CSE devono garantire non soltanto di disporre della legislazione necessaria per prevenire lo sfruttamento e proteg-gere i bambini e gli adolescenti, ma anche che tale legislazione abbia efficacia nella pratica.300

298 Corte EDU, sentenza 11 ottobre 2012, C.N. e V. c. Francia (n. 67724/09).

299 CEDS, Conclusioni 2004, Bulgaria, pag. 57.

300 CEDS, Conclusioni 2006, Albania, pag. 61; Conclusioni 2006, Bulgaria, pag. 113.

La convenzione di Lanzarote stipula inoltre che gli Stati devono prevedere come reati ogni forma di sfruttamento sessuale perpetrata nei confronti di minori.