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4 QUESTIONI RIGUARDANTI L’IDENTITÀ PERSONALE

4.2. Diritto all’identità personale

Punti salienti

• Il diritto di conoscere le proprie origini rientra nella sfera della vita privata di un minore.

• Ai fini dell’accertamento della paternità occorre bilanciare attentamente l’interesse del minore a conoscere la propria identità, l’interesse del presunto padre e l’interesse generale.

• I parti anonimi possono essere ammissibili ai sensi dell’articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a patto che il minore possa almeno ottenere informazioni non identificative su sua madre e che esista la possibilità di chiedere la rinuncia al segreto da parte della madre.

• Un figlio adottivo ha il diritto di accedere a informazioni riguardanti le sue origini.

Ai genitori biologici può essere accordato il diritto giuridico di non divulgare la loro identità, ma ciò non si configura come un veto assoluto.

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, a parere della Corte EDU l’artico-lo 8 della CEDU include il diritto all’identità e allo sviluppo personale. I dettagli

113 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo c. Italia (n. 77/07), paragrafo 67.

114 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta), STCE n. 202, 2008.

sull’identità di una persona e l’interesse a ottenere le informazioni necessarie a scoprire la verità su aspetti importanti della propria identità personale, compresa l’identità dei propri genitori,115 sono stati ritenuti pertinenti ai fini dello sviluppo personale. La nascita, e in particolare le sue circostanze, attengono alla vita pri-vata del minore. “[L]e informazioni riguardanti aspetti estremamente personali dell’infanzia, dello sviluppo e della storia di un individuo possono costituire una fonte principale di informazioni sul suo passato e sui suoi anni di formazioni”116 e, di conseguenza, l’impossibilità di accedere a tali informazioni da parte del mi-nore solleva un problema ai sensi dell’articolo 8 della CEDU.

Nell’ambito del diritto internazionale, l’articolo 8 della CRC garantisce un livello di protezione elevato e piuttosto dettagliato del diritto a preservare l’identità del minore. Tutela la preservazione dell’identità del minore da ingerenze illegali, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come ri-conosciute dalla legge. Garantisce inoltre “un’adeguata assistenza e protezione”

se il minore è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi affinché tale identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

4.2.1. Accertamento della paternità

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, i minori hanno presentato ricor-so alla Corte EDU in merito all’impossibilità di accertare l’identità dei loro padri naturali. A parere della Corte EDU, l’accertamento del rapporto giuridico tra un minore e il presunto padre naturale rientrava nella sfera della vita privata (arti-colo 8 della CEDU). La filiazione è un aspetto fondamentale dell’identità di una persona.117 L’interesse di un minore ad accertare la paternità deve tuttavia essere bilanciato con gli interessi del presunto padre e con l’interesse generale. Di fatto, l’interesse del minore ad avere certezza giuridica sulla propria filiazione paterna non prevarica l’interesse del padre a respingere la presunzione legale di paternità.

Esempio: nel caso Mikulić c. Croazia,118 la ricorrente era nata da una rela-zione non matrimoniale e aveva avviato un’arela-zione giudiziaria nei confronti del presunto padre ai fini dell’accertamento della paternità. La parte av-versa si era rifiutata in più occasioni di sottoporsi al test del DNA disposto

115 Corte EDU, sentenza 13 febbraio 2003, Odièvre c. Francia [GC] (n. 42326/98), punto 29.

116 Corte EDU, sentenza 7 luglio 1989, Gaskin c. Regno Unito (n. 10454/83), punto 36.

117 Corte EDU, sentenza 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia (n. 65192/11), punto 96.

118 Corte EDU, sentenza 7 febbraio 2002, Mikulić c. Croazia (n. 53176/99), punto 64–65.

Questioni riguardanti l’identità personale

dal giudice e, di conseguenza, l’azione giudiziale per l’accertamento della paternità si era inutilmente protratta per circa cinque anni. La Corte EDU ha stabilito che, se l’ordinamento nazionale non obbliga i presunti padri a sot-toporsi a test medici, gli Stati devono prevedere strumenti alternativi che consentano la rapida individuazione dei padri naturali da parte di un’auto-rità indipendente. Nel caso della ricorrente ha riscontrato una violazione dell’articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso Mizzi c. Malta,119 il presunto padre non aveva potuto di-sconoscere la paternità di una bambina partorita dalla moglie poiché il ter-mine di sei mesi stabilito dalla legge per la contestazione della paternità era scaduto. La Corte EDU ha esaminato il caso ai sensi sia dell’articolo 6 (diritto a un equo processo) che dell’articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare) della CEDU. Ha osservato che l’introduzione di un limite tem-porale entro cui un presunto padre deve procedere all’accertamento della paternità per disconoscere un figlio è finalizzata a garantire la certezza del diritto e a tutelare l’interesse del minore a conoscere la sua identità. Cio-nonostante, tali finalità non prevalgono sul diritto del padre di avere l’op-portunità di disconoscere la paternità. In questo caso, l’impossibilità pratica di disconoscere la paternità sin dalla nascita aveva rappresentato un onere eccessivo a carico del presunto padre, in violazione del suo diritto di acces-so a un tribunale e a un equo procesacces-so sanciti dall’articolo 6 della CEDU.

Aveva inoltre costituito un’ingerenza sproporzionata nei suoi diritti ai sensi dell’ articolo 8 della CEDU.120

Gli interessi di un minore che vuole accertare la paternità e gli interessi del pa-dre biologico possono talvolta coincidere, com’è avvenuto nel caso di un papa-dre che, a causa della sua mancanza di capacità giuridica, non poteva avviare un’a-zione giudiziaria a livello nazionale per costituire un rapporto di filiaun’a-zione con il figlio. La Corte EDU ha stabilito che non era nell’interesse superiore di un minore nato fuori dal matrimonio che il suo padre biologico non fosse in grado di avviare un’azione giudiziaria per vedere riconosciuta la sua paternità e che il minore di-pendesse dunque completamente dalla discrezionalità delle autorità statali per l’accertamento della sua filiazione.121

119 Corte EDU, sentenza 12 gennaio 2006, Mizzi c. Malta (n. 26111/02).

120 Ibid., punti 112–114.

121 Corte EDU, sentenza 21 giugno 2011, Krušković c. Croazia (n. 46185/08), punti 38–41.

Le autorità possono avere l’obbligo positivo di intervenire nel procedimento per l’accertamento della paternità nell’interesse superiore del minore qualora il rappresentante giuridico (in questo caso la madre) del minore non sia in do di rappresentare adeguatamente il minore, per esempio a causa di una gra-ve disabilità.122

Per quanto riguarda il caso specifico del riconoscimento della filiazione tra ge-nitori committenti e figli nati da maternità surrogata, la Corte ha ammesso in li-nea di principio che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento poiché a livello europeo non esiste un consenso in materia di autorizzazione o ricono-scimento della filiazione negli accordi di maternità surrogata. Tuttavia, il fatto che la filiazione sia un aspetto fondamentale dell’identità di un minore riduce il margine di apprezzamento.

Esempio: il caso Mennesson c. Francia123 riguarda il rifiuto delle autorità francesi di iscrivere nel registro francese delle nascite i figli nati da ma-ternità surrogata negli Stati Uniti per motivi di ordine pubblico. La Corte EDU non ha riscontrato violazioni del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare, concludendo che non era stato in alcun modo loro impedito di godere della vita familiare in Francia e che gli ostacoli amministrativi che avrebbero potuto incontrare non erano stati insormontabili. Quanto al diritto al rispetto della vita privata dei minori, la Corte ha attribuito grande importanza al loro interesse superiore. In particolare ha sottolineato che l’uomo che avrebbe dovuto essere registrato come il padre dei bambini sul certificato era anche il loro padre biologico. Negare il rapporto giuridi-co di filiazione giuridi-con il figlio quando è stata accertata la filiazione biologica e quando il genitore interessato rivendica il pieno riconoscimento non può essere ritenuto un atto conforme all’interesse superiore dei minori. La Cor-te ha pertanto riscontrato una violazione dell’articolo 8 della CEDU in meri-to al reclamo riguardante il rispetmeri-to della “vita privata” dei minori.124

122 Corte EDU, sentenza 14 febbraio 2012, A.M.M. c. Romania (n. 2151/10), punti 58–65 (consultabi-le in francese).

123 Corte EDU, 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia (n. 65192/11).

124 Ibid., punto 100; cfr. anche Corte EDU, sentenza 26 giugno 2014, Labassee c. Francia (n. 65941/11), punto 79.

Questioni riguardanti l’identità personale

4.2.2. Accertamento della maternità: parto anonimo

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, l’interesse del minore a conoscere le sue origini, e in particolare sua madre, deve essere bilanciato con altri interes-si privati e pubblici, quali gli interesinteres-si della famiglia o delle famiglie interessate, l’interesse pubblico di evitare aborti clandestini, l’abbandono di minori o la pro-tezione della salute. I casi in cui la madre biologica decide di rimanere anonima, ma il minore può quantomeno ottenere informazioni non identificative sulla ma-dre biologica e ha la possibilità di chiedere la rinuncia al segreto da parte della madre, potrebbero essere conformi all’articolo 8 della CEDU.125

Esempio: nel caso Godelli c. Italia,126 la ricorrente era stata abbandonata alla nascita dalla madre, che non aveva consentito di essere nominata sul certificato di nascita. La ricorrente non poteva accedere a elementi non identificativi riguardanti le sue origini né ottenere la divulgazione dell’i-dentità di sua madre. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’arti-colo 8 della CEDU poiché lo Stato non aveva garantito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della madre biologica e della figlia.