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9 IMMIGRAZIONE E ASILO

9.1. Ingresso e soggiorno

Punti salienti

• I cittadini dell’UE hanno diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE.

• Le decisioni relative all’ingresso e al soggiorno di un minore devono essere adottate nell’ambito di meccanismi e procedure appropriati e nell’interesse superiore del minore.

Nell’ambito del diritto dell’UE, la natura e l’ambito di applicazione dei diritti dei minori sono estremamente diversi e variano in base alla cittadinanza del mino-re e ai genitori, e a seconda che il minomino-re si sia trasferito con i genitori o in ma-niera autonoma.

La migrazione di cittadini dell’UE è disciplinata da vari strumenti giuridici. I diritti garantiti ai cittadini dell’UE sono di ampio respiro e mirano a stimolare una mobi-lità ottimale attraverso l’Unione. In primo luogo, l’articolo 21 del TFUE stabilisce che i cittadini dell’UE e i loro familiari hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un qualsiasi Stato membro dell’UE. Inoltre, una vol-ta raggiunto lo Svol-tato ospivol-tante, essi hanno il diritto di essere tratvol-tati alla stregua dei cittadini di quello Stato per quanto concerne l’accesso alle prestazioni lavo-rative, sociali e assistenziali, alla scuola, all’assistenza sanitaria ecc. e le relative

428 ONU, Assemblea generale, Convenzione sullo status di rifugiati, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, pag. 137.

Immigrazione e asilo

condizioni di accesso.429 L’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE garantisce anch’esso il diritto per i cittadini dell’UE di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

I diritti dei minori di circolare liberamente assieme a genitori/tutori cittadini dell’UE sono altresì disciplinati dalla direttiva sulla libera circolazione,430 la quale stipula che i familiari hanno il diritto di entrare nel territorio di uno Stato ospitante e di soggiornarvi, indipendentemente dal fatto che viaggino con il cittadino dell’UE migrante o in un momento successivo (articolo 5, paragrafo 1). Ai sensi di tale strumento, si intendono per “familiare” i figli biologici del cittadino dell’UE (o del suo coniuge o partner) di età inferiore a 21 anni o che siano a suo carico (articolo 2, paragrafo 2). Può trattarsi di cittadini sia dell’UE sia di un paese terzo, purché la persona con cui si sono trasferiti sia un cittadino dell’Unione. Nei primi tre mesi successivi al trasferimento, il diritto della famiglia al soggiorno è incondizionato;

successivamente, i cittadini dell’UE che desiderano tenere con sé i figli nel paese ospitante devono dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione malattia (articolo 7). I figli e altri familiari del cittadino dell’UE che si trasferisce in un altro Stato membro acquisiscono automaticamente il di-ritto al soggiorno permanente se hanno soggiornato per cinque anni in via con-tinuativa assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante (artico-lo 16, paragrafo 2, e articolo 18). A quel punto non sono più soggetti a condizioni in termini di risorse economiche e di assicurazione malattia.

La libertà di circolazione di cittadini di paesi terzi che non appartengono alla famiglia di un cittadino dell’UE è soggetta a maggiori restrizioni. Questa sfera è disciplinata in parte dal diritto dell’UE e in parte dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione.

Nel contesto delle procedure di tutela internazionale, i minori sono considerati

“persone vulnerabili” la cui situazione specifica negli Stati membri deve essere

429 Sono state imposte alcune restrizioni sui migranti provenienti dalla Croazia, il paese che per ul-timo ha aderito all’UE, per un periodo transitorio che termina nel giugno 2015, con la possibilità per gli Stati membri di estendere al 2020 il periodo di applicazione di tali restrizioni.

430 Si noti che le disposizioni pertinenti della direttiva si applicano anche nel SEE. Cfr. anche l’accor-do sullo Spazio economico europeo, 2 maggio 1992, parte III, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e l’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6).

presa in considerazione nell’applicazione del diritto dell’UE.431 Ciò impone agli Stati l’obbligo di individuare e attivare le misure specifiche di cui, in particolare, potrebbero aver bisogno i minori richiedenti asilo nel momento in cui entrano nel paese ospitante. L’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce i diritti dei bambini, si applica ai requisiti di ingresso e di soggiorno dell’acquis dell’UE in materia di asilo. Esso stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, gli Stati membri si adoperino affinché l’interesse superiore del minore sia considerato preminente. Più in particolare, il principio dell’interesse superiore del minore soggiace all’attuazione della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione inter-nazionale (direttiva sulle procedure d’asilo)432 e del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino), laddove essi si riferiscono ai minori.433 Entrambi i testi contengono inoltre garan-zie specifiche per i minori non accompagnati, compresa la rappresentanza legale.

Il regolamento (CE) n. 562/2006 sul Codice frontiere Schengen obbliga le guar-die di frontiera a verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adul-to soltanadul-to e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia staadul-to illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tal caso, le guardie di frontiera devo-no svolgere ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite. In caso di minori che viaggiano senza accompagna-tore, le guardie di frontiera devono assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che i minori non lascino il territorio

431 Cfr., in particolare, la direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE), articolo 21, e la direttiva sui rimpatri (2008/115/CE), articolo 3, paragrafo 9.

432 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante pro-cedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60), articolo 25, paragrafo 6.

433 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31–59), articolo 6.

Immigrazione e asilo

contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà geni-toriale nei loro confronti.434

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, gli Stati hanno il diritto, in virtù di un consolidato principio di diritto internazionale e fatti salvi gli obblighi deri-vanti dai trattati (compresa la CEDU), di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’e-spulsione dei non cittadini. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’articolo 8 della CEDU è spesso invocato come scudo contro l’espulsione in casi concernenti minori che, altrimenti, sarebbero considerati come non bisognosi di protezione internazionale, compresa la protezione sussidiaria. Sono state riscon-trate violazioni dell’articolo 8 in casi riguardanti minori, poiché la separazione forzata da parenti stretti può avere un forte impatto sul loro equilibrio e sulla loro identità scolastica, sociale ed emotiva.435