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Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell’origine

3 UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

3.2. Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell’origine

Punti salienti

• La razza e l’origine etnica sono motivi di discriminazione vietati.

• Sia l’UE che il Consiglio d’Europa si occupano della discriminazione dei rom nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell’assistenza sanitaria e dell’alloggio.

• La sovrarappresentazione o la segregazione di bambini appartenenti a un gruppo etnico specifico in scuole o classi speciali possono essere oggettivamente giustificate solo se si predispongono adeguate garanzie per indirizzare i bambini in tali scuole o classi.

82 Consiglio d’Europa, Carta sociale europea (riveduta) (1996), Rapporto esplicativo, paragrafo 136.

83 Consiglio d’Europa, Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FCNM), STE n. 157, 1995.

Nell’ambito del diritto dell’UE, la direttiva sull’uguaglianza razziale vieta la di-scriminazione sulla base della razza o dell’origine etnica non solo nel contesto dell’occupazione e dei beni e servizi, ma anche in relazione all’accesso al sistema di previdenza sociale, all’istruzione e alla sicurezza sociale. I rom, come gruppo etnico particolarmente numeroso e vulnerabile, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione della direttiva. Un contributo fondamentale all’offensiva contro la discriminazione nei confronti dei rom a livello di Unione europea è venuto dall’a-dozione del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 202084, cui ha fatto seguito il monitoraggio annuale delle strategie nazionali degli Stati membri dell’UE svolto dalla Commissione. La direttiva sull’uguaglianza raz-ziale copre almeno quattro settori fondamentali che sono importanti per i bambi-ni rom: istruzione, occupazione, assistenza sai bambi-nitaria e alloggio. Per conseguire la piena parità nella pratica, in alcune circostanze può essere necessaria un’azione positiva a favore dei rom, in particolare in questi quattro settori fondamentali.85 Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU ha emesso alcune sentenze epocali sulla disparità di trattamento riservata ai bambini rom nel si-stema d’istruzione. I casi in questione sono stati analizzati ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU. La Corte EDU ha ritenuto che la sovrarappresentazione o la segregazione di bambini rom in scuole o classi speciali potrebbe essere oggettivamente giustificata solo predi-sponendo adeguate garanzie per indirizzare i bambini in tali scuole o classi, qua-li ad esempio test appositamente concepiti per gqua-li alunni rom e idonei alle loro esigenze, una valutazione e un monitoraggio appropriati dei progressi compiu-ti grazie a cui sia possibile procedere alla loro integrazione nelle classi normali non appena sarà stato posto rimedio alle difficoltà di apprendimento e misure positive volte a contrastare le difficoltà di apprendimento. In assenza di misure efficaci contro la segregazione, potrebbe pertanto non essere giustificato pro-lungare la segregazione educativa degli alunni rom da una scuola ordinaria con un programma regolare.86

84 Commissione europea (2011), Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2011) 173 final, Bruxelles, 5 aprile 2011.

85 Commissione europea (2014), Relazione congiunta sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2014) 2 definitivo, Bruxelles, 17 gennaio 2014.

86 Corte EDU, sentenza 30 maggio 2013, Lavida e altri c. Grecia (n. 7973/10) (consultabile in francese).

Uguaglianza e non discriminazione

Esempio: nel caso D.H. e altri c. Repubblica ceca87, la Corte EDU ha con-statato che un numero sproporzionato di alunni rom era stato collocato, senza alcuna giustificazione, in scuole speciali destinate a minori con diffi-coltà di apprendimento. La Corte aveva espresso preoccupazione riguardo sia al programma più basilare offerto in tali scuole sia alla segregazione causata da questo sistema. Gli alunni rom avevano quindi ricevuto un’i-struzione che aggravava le loro difficoltà e comprometteva il loro succes-sivo sviluppo personale, anziché aiutarli a integrarsi nel sistema scolastico tradizionale e a sviluppare le capacità che avrebbero facilitato la loro vita tra la popolazione maggioritaria. La Corte EDU ha riscontrato una violazio-ne dell’articolo 14 della Convenzioviolazio-ne in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.

Esempio: nel caso Oršuš e altri c. Croazia88, la Corte EDU ha esaminato l’esi-stenza di classi separate per bambini rom all’interno delle scuole primarie ordinarie. In linea di principio, la prassi di collocare temporaneamente gli alunni in una classe separata in funzione dell’insufficiente padronanza del-la lingua d’istruzione non è di per sé discriminatoria. Si può ritenere che l’a-dozione di tale prassi sia finalizzata ad adeguare il sistema d’istruzione alle esigenze speciali di studenti con difficoltà linguistiche. Tuttavia, laddove tale collocazione riguardi in misura sproporzionata o esclusiva i membri di uno specifico gruppo etnico, devono essere predisposte adeguate garan-zie. Per quanto riguarda la collocazione iniziale in classi separate, la Corte EDU ha rilevato che tale collocazione non rientrava in una prassi generale volta ad affrontare i problemi degli studenti con un’insufficiente padronan-za linguistica e che i bambini non erano stati sottoposti a test specifici per verificare la loro conoscenza della lingua. Quanto al programma offerto loro, ad alcuni alunni non erano stati riservati programmi specifici (quali lezioni di lingua speciali) che consentissero loro di acquisire le competenze linguistiche necessarie nel più breve tempo possibile. Analogamente, non esisteva una procedura di trasferimento o monitoraggio volta a garantire il trasferimento immediato e automatico nelle classi miste degli alunni rom non appena questi avessero raggiunto una sufficiente padronanza lingui-stica. La Corte EDU ha pertanto riscontrato una violazione dell’articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo n. 1.

87 Corte EDU, sentenza 13 novembre 2007, D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC] (n. 57325/00), punti 206–210.

88 Corte EDU, sentenza 16 marzo 2010, Oršuš e altri c. Croazia [GC] (n. 15766/03), punto 157.

Il CEDS ritiene che, sebbene le politiche scolastiche a favore dei bambini rom possano essere affiancate da strutture flessibili per rispecchiare l’eterogeneità del gruppo e possano tenere conto del fatto che alcuni gruppi conducono uno stile di vita itinerante o semi-itinerante, non devono esistere scuole separate per gli alunni rom.89

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, le misure speciali adottate per promuovere l’eguaglian-za effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali non sono conside-rate discriminatorie. Conformemente all’articolo 12, paragrafo 3 della suddetta convenzione, le parti s’impegnano inoltre espressamente a promuovere l’ugua-glianza delle opportunità nell’accesso all’educazione a tutti i livelli per le perso-ne apparteperso-nenti a minoranze nazionali. Il comitato consultivo della Convenzioperso-ne quadro per la protezione delle minoranze nazionali esamina periodicamente la parità di accesso all’istruzione dei bambini rom in linea con detta disposizione.90

3.3. Divieto di discriminazione sulla base