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7 PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO

7.2. Sfruttamento dei minori, pornografia minorile

7.2.2. Tratta di minori

Nell’ambito del diritto dell’UE, l’articolo 83 del TFUE annovera la tratta degli es-seri umani tra le sfere in cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno potere legislativo. L’articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’U-nione europea contiene un’esplicita proibizione della tratta degli esseri umani.

Il contributo dell’UE è valutato in questa sede, poiché si tratta di un tema di di-mensioni transnazionali.

La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della trat-ta di esseri umani e la protezione delle vittime rappresentrat-ta il primo strumento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 83 del TFUE.301 L’ articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva definisce tratta di esseri umani “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste perso-ne, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di co-ercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantag-gi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento”. Scopo della direttiva è stabilire norme minime relative alla defini-zione dei reati e alle sanzioni nell’ambito della tratta di esseri umani (articolo 1).

La direttiva nel suo complesso interessa i minori, poiché contiene alcune dispo-sizioni specificamente destinate a questa categoria, relative cioè all’assistenza e al sostegno delle vittime minorenni della tratta di esseri umani e alla tutela dei minori nei procedimenti penali (articoli 13-16).302 A seguito di una valutazio-ne specialistica di ciascuna vittima devono essere adottate specifiche misure di sostegno (articolo 14, paragrafo 1). Gli Stati nominano un tutore per rappresen-tare l’interesse superiore del minore (articolo 14, paragrafo 2) e forniscono so-stegno alla famiglia del minore (articolo 14, paragrafo 3). Nel corso dei procedi-menti penali, i minori hanno diritto ad avere un rappresentante, ad avere accesso alla consulenza legale gratuita, e ad essere ascoltati in audizione in locali adatti e da operatori formati a tale scopo (articolo 15, paragrafi 1-3). Ulteriori misure di

301 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

302 Disposizioni dettagliate sono reperibili in FRA e Corte EDU (2014), pag. 222.

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento

protezione comprendono la possibilità che l’udienza sia condotta a porte chiuse e che il minore sia ascoltato in aula indirettamente, ricorrendo alle tecnologie di comunicazione (articolo 15, paragrafo 5).303

Anche la direttiva 2004/81/EC affronta il tema della tratta di minori.304 Tramite questo strumento, le vittime della tratta possono ottenere titoli di soggiorno da parte degli Stati membri ospitanti, purché collaborino alle indagini penali. La di-rettiva si applica ai minorenni soltanto nella misura decisa dagli Stati membri.305 In termini di applicazione della legge, l’ufficio europeo di polizia (Europol) e l’unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea (Eurojust) rivestono un ruolo im-portante nel garantire la cooperazione tra Stati membri ai fini dell’identificazione e del perseguimento delle reti della criminalità organizzata dedite alla tratta di esseri umani. Le relative disposizioni per la tutela delle vittime minorenni a livel-lo di UE sono esaminate nel paragrafo 11.3 del presente manuale.

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la CEDU non prevede disposizioni specifiche sulla tratta di esseri umani. Tuttavia, la Corte EDU interpreta l’artico-lo 4 della CEDU nel senso che esso vieta la tratta di esseri umani.306 La Corte ha adottato la medesima definizione di tratta di esseri umani contenuta nell’artico-lo 3, lettera a), del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e puni-re la tratta di persone, in particolae puni-re di donne e bambini (Protocollo di Palermo) e nell’articolo 4, lettera a), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.307 La Corte EDU valuta dapprima se una situa-zione particolare implichi un’accusa credibile di tratta di esseri umani e, quindi, se rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4. In caso affermativo, l’analisi della Corte EDU segue la procedura descritta nel paragrafo 7.2.1: la Corte, cioè,

303 Cfr. FRA (2015b), pag. 79.

304 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 19–23).

305 Ibid, articolo 3.

306 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2010, Rantsev c. Cipro e Russia, (n. 25965/04), punto 282.

307 ONU, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organiz-zata transnazionale (UNCTOC) per prevenire, reprimere e punire la

tratta di persone, in particolare di donne e bambini, New York, 15 novembre 2000; Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, 16 maggio 2005.

esamina se il quadro giuridico dello Stato convenuto offra una protezione effi-cace contro la tratta di esseri umani, se lo Stato abbia assolto i propri obblighi positivi nelle circostanze particolari del caso e se le autorità abbiano condotto un’indagine efficace a seguito delle segnalazioni di asserita tratta di esseri umani.

Esempio: il caso Rantsev c. Russia e Cipro308 è stato avviato dal padre di una giovane ragazza russa morta in circostanze sospette a Cipro. La ragaz-za si era recata a Cipro con un visto di artista di cabaret. Dopo quello che è apparso come un tentativo di fuga, la ragazza è deceduta cadendo dal balcone di un appartamento di proprietà di conoscenti del suo datore di lavoro. Il padre della ragazza ha denunciato sia la Russia sia Cipro, dichia-rando in sostanza che le autorità non avevano adeguatamente indagato in merito alle circostanze che avevano portato alla morte della figlia. In quest’occasione la Corte EDU ha stabilito per la prima volta che la tratta di esseri umani ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 CEDU. Ci-pro, pur avendo un quadro giuridico adeguato per reprimere la tratta di esseri umani, aveva violato l’articolo 4, poiché le prassi amministrative che impongono a un datore di lavoro di versare garanzie finanziarie per le ballerine di cabaret non offrivano una protezione efficace contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento. Inoltre, nelle specifiche circostanze del caso, le autorità cipriote avrebbero dovuto essere al corrente del fatto che la figlia del ricorrente era a rischio di diventare vittima della tratta. La Corte ha dichiarato che la polizia non aveva adottato misure adeguate per pro-teggere la sig.ra Rantseva dallo sfruttamento. La Corte ha infine accertato una violazione dell’articolo 4 da parte della Russia, poiché le autorità russe non avevano condotto indagini appropriate a seguito della denuncia di una presunta tratta di esseri umani.

Il CEDS è del parere che la tratta di esseri umani costituisca una grave violazio-ne dei diritti umani e della dignità umana, equiparandola a una nuova forma di schiavitù.309 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 10, gli Stati hanno l’obbligo di in-trodurre una legislazione che configuri la tratta come un reato.310 La legislazione

308 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2010, Rantsev c. Cipro e Russia, (n. 25965/04). Il caso non riguarda la morte di un minore; merita tuttavia una menzione in assenza di casi esaminati dalla Corte EDU in materia di tratta di minori e in considerazione della minaccia specifica posta dalla tratta di minori.

309 CEDS, sentenza 12 settembre 2014, Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) c. Irlanda (ricorso n. 89/2013), punto 56.

310 CEDS, Conclusioni XVII-2 (2005), Polonia, pag. 638.

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento

deve essere supportata da un adeguato meccanismo di controllo, da sanzioni, e da un piano d’azione volto a contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori.311

A livello di trattati, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresenta lo strumento fondamentale per contrastare questo fenomeno.312 Alla luce della più ampia partecipazione al Consiglio d’Europa e del fatto che la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani può essere ratificata anche da Stati non appartenenti al Consiglio d’Europa,313 essa integra la direttiva 2011/35/UE ed è utile per contrastare questo fenomeno negli Stati firmatari della Convenzione, siano questi Stati membri dell’UE o meno, sulla base di norme e obblighi comuni. L’attuazione della Convenzione è monitorata da un gruppo di esperti indipendenti (il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, GRETA), che periodicamente valuta la situazione in ciascun paese e pubblica relazioni. Sulla base di tali relazioni, il comitato delle parti, il pilastro politico del meccanismo di controllo previsto dalla Convenzione, adotta le racco-mandazioni destinate agli Stati parti e concernenti le misure da intraprendere per mettere in atto le conclusioni del GRETA e il monitoraggio dei progressi compiuti.

7.2.3. Pornografia minorile e adescamento di