3 UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE
3.3. Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello
immigrazione
Punti salienti
• La portata della protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è più limitata nell’ambito del diritto dell’UE che in quello del Consiglio d’Europa.
• Nell’ambito del diritto dell’UE, la protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è accordata solo ai cittadini degli Stati membri dell’UE, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
• La CEDU garantisce il godimento dei diritti a ogni persona sottoposta alla giurisdizio-ne di uno Stato membro.
89 CEDS, Carta sociale europea (riveduta) – Conclusioni 2003 (Bulgaria), articolo 17, paragrafo 2, pag. 53.
90 Cfr. Consiglio d’Europa, comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of National Minorities (2006) (Commento sull’istruzione ai sensi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), ACFC/25DOC(2006)002.
Uguaglianza e non discriminazione
Nell’ambito del diritto dell’UE, la protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è particolarmente rilevante nel contesto della libera circolazio-ne delle persocircolazio-ne. I cittadini di paesi terzi (ovvero coloro che sono cittadini di uno Stato che non è membro dell’UE) godono del diritto alla parità di trattamento a grandi linee negli stessi ambiti previsti dalle direttive contro la discriminazio-ne allorché ottengono lo status di “soggiornante di lungo periodo”. La direttiva sui cittadini dei paesi terzi prevede, tra gli altri requisiti, che l’ottenimento di tale status sia subordinato a un periodo di soggiorno legale di cinque anni).91 Inoltre, a talune condizioni, la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (direttiva sul ricongiungimento familiare)92 permette ai cittadini di pa-esi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro di farsi raggiungere dai familiari (cfr. anche il paragrafo 9.5).
Esempio: la causa Chen93 doveva stabilire se la figlia di una cittadina di un paese terzo avesse il diritto di soggiornare sul territorio di uno Stato mem-bro dell’UE essendo nata in un altro Stato memmem-bro e avendone ottenuto la cittadinanza. La madre, dalla quale dipendeva, era una cittadina di un paese terzo. La CGUE ha ritenuto che, se uno Stato membro subordina l’ot-tenimento della cittadinanza al rispetto di determinate condizioni e queste sono soddisfatte, un altro Stato membro non può successivamente mette-re in discussione tale diritto qualora la madmette-re e la figlia pmette-resentino doman-da di soggiorno. La CGUE ha confermato che uno Stato membro non può negare il diritto di soggiorno al genitore che ha la custodia di un figlio che è un cittadino dell’UE poiché tale rifiuto priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo.
Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la CEDU garantisce il godimento dei diritti a tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione di uno Stato mem-bro, indipendentemente dal fatto che ne siano o meno cittadini, anche alle per-sone che vivono al di fuori del territorio nazionale, nelle zone soggette al con-trollo effettivo dello Stato. Per quanto riguarda l’istruzione, la Corte EDU ritiene pertanto che la disparità di trattamento fondata sulla nazionalità e sullo status di immigrazione potrebbe costituire una discriminazione.
91 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
92 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimen-to familiare (GU L 251 del 3 otricongiungimen-tobre 2003, pag. 12).
93 CGUE, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c.
Secretary of State for the Home Department.
Esempio: il caso Ponomaryovi c. Bulgaria94 riguarda la questione di cittadini stranieri privi di permessi di soggiorno permanenti costretti a pagare tasse per l’iscrizione alla scuola secondaria. In linea di principio, era necessario circostanziare l’ampio margine di apprezzamento di cui godono di norma gli Stati quando adottano misure generali in materia economica o sociale per due ragioni:
• il diritto all’istruzione è espressamente sancito dalla CEDU;
• l’istruzione è un tipo di servizio pubblico molto particolare, che svolge funzioni sociali di vasta portata.
A parere della Corte EDU, il margine di apprezzamento aumenta con il li-vello di istruzione in maniera inversamente proporzionale rispetto all’im-portanza di detta istruzione per gli interessati e per la società in generale.
Pertanto, se l’obbligo per i cittadini stranieri di versare tasse (più elevate) per l’istruzione primaria è difficile da giustificare, a livello universitario tale requisito potrebbe essere pienamente giustificato. Considerata l’impor-tanza dell’istruzione secondaria per lo sviluppo personale e l’integrazione sociale e professionale, è opportuno esaminare con maggiore attenzione la proporzionalità della disparità di trattamento per quel livello d’istruzio-ne. La Corte ha precisato di non avere stabilito se uno Stato è autorizzato o meno a privare tutti i migranti irregolari dei benefici in termini di istru-zione che fornisce ai suoi cittadini e a talune categorie limitate di stranieri.
Nel valutare le circostanze del caso di specie, la Corte ha rilevato che non trovava applicazione alcuna considerazione riguardo alla necessità di arre-stare o invertire il flusso dell’immigrazione illegale. I ricorrenti non aveva-no cercato di abusare del sistema d’istruzione bulgaro: eraaveva-no arrivati nel paese in giovane età, in seguito al matrimonio della loro madre con un cit-tadino bulgaro, e pertanto non avevano avuto altra scelta che frequentare la scuola in Bulgaria. Era stato pertanto violato l’articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU.
94 Corte EDU, sentenza 21 giugno 2011, Ponomaryovi c. Bulgaria (n. 5335/05), punto 60.
Uguaglianza e non discriminazione