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Diritto a uno standard di vita adeguato e diritto alla

8 DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI E CONDIZIONI DI VITA

8.5. Diritto a uno standard di vita adeguato e diritto alla

Punti salienti

• L’accesso all’assegno familiare e al congedo parentale deve essere di carattere non discriminatorio.

• Nell’ambito del diritto dell’UE, la copertura previdenziale dei giovani lavoratori assunti con contratti di apprendistato non deve essere così modesta da escludere questa categoria di lavoratori dalla gamma di tutele generale.

• Ai sensi della CSE, la sospensione dell’assegno famigliare in caso di assenteismo sco-lastico rappresenta un limite sproporzionato al diritto del nucleo familiare alla tutela economica, sociale e legale.

Nell’ambito del diritto dell’UE, l’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fon-damentali dell’UE stipula che “[l]’Unione riconosce e rispetta il diritto di acces-so alle prestazioni di sicurezza acces-sociale e ai servizi acces-sociali” in casi che rientrano nelle tradizionali sfere della sicurezza sociale quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che la perdita del posto di lavoro. Il diritto si estende a chiunque risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione. Il diritto all’assistenza sociale è riconosciuto per garantire un’esisten-za dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti e per lottare contro l’esclusione sociale e la povertà. Tutti questi aspetti sono qualificati dalle

“modalità stabilite dal diritto [dell’Unione] e le legislazioni e le prassi nazionali”

(articolo 34, paragrafo 1, della Carta).

La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che, se ai cittadini di uno Stato membro è semplicemente chiesto di risiedere nello Stato membro per poter ri-chiedere l’indennità di educazione per i figli, non si può esigere dai cittadini di altri Stati membri dell’UE di produrre un regolare documento di soggiorno per accedere agli stessi benefici.414 Rifiutare il congedo parentale a talune categorie di persone, tra cui le madri committenti che abbiano avuto un figlio mediante un

414 CGUE, sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, María Martínez Sala c. Freistaat Bayern, punti 60–65.

contratto di maternità surrogata, è discriminatorio.415 Lo stesso dicasi per gli uo-mini dipendenti pubblici cui è rifiutato il congedo parentale, se le loro mogli non lavorano o esercitano una professione, a meno che le stesse, a causa di grave malattia o disabilità, non siano incapaci di provvedere all’educazione di un bam-bino.416 Analogamente, gli Stati membri devono istituire un regime di congedo parentale in caso di nascita di gemelli, che assicuri ai genitori di ricevere un trat-tamento specifico rispondente alle loro esigenze. A tal fine è possibile determi-nare la durata del congedo parentale in base al numero di figli nati e prevedere altre forme di assistenza quali un sostegno materiale o un aiuto finanziario.417 Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU ha esaminato un pre-sunto caso di discriminazione nella concessione di un congedo parentale e degli assegni familiari in Russia.

Esempio: nel caso Konstantin Markin c. Russia,418 il congedo parentale è stato rifiutato a un militare di carriera dell’esercito russo, pur essendo un istituto concesso alle persone di sesso femminile appartenenti all’arma.

A parere della Corte, il rifiuto di concedere ai militari di sesso maschile il congedo parentale non è ragionevole né giustificato. Né il contesto spe-cifico delle forze armate né le affermazioni concernenti l’esistenza di un rischio per l’efficienza operativa dell’arma o le argomentazioni riguardanti il ruolo speciale devoluto alle donne in relazione alla maternità o le con-cezioni tradizionali prevalenti nel Paese sono stati considerati utili a giu-stificare la differenza di trattamento. La Corte ha pertanto riscontrato una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della CEDU.

Gli articoli 12-14 della CSE contengono disposizioni più ampie sul diritto alla sicu-rezza sociale, all’assistenza sociale e medica, e al diritto ad usufruire di servizi sociali. L’articolo 16 della CSE menziona esplicitamente le prestazioni sociali e fa-miliari come strumento per promuovere la tutela economica, giuridica e socia-le della vita di famiglia. L’articolo 30 della CSE sancisce il diritto alla protezione contro la povertà e l’emarginazione sociale. Talune rivendicazioni in materia di

415 CGUE, sentenza 18 marzo 2014, causa C-363/12, Z c. A Government Department e The Board of Management of a Community School [GS].

416 CGUE, sentenza 16 luglio 2015, causa C-222/14, Konstantinos Maïstrellis c. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton, punto 53.

417 CGUE, sentenza 16 settembre 2010, causa C-149/10, Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon, punti 72–75.

418 Corte EDU, sentenza 22 marzo 2012, Konstantin Markin c. Russia [GC] (n. 30078/06).

Diritti economici, sociali e culturali e condizioni di vita adeguate

sicurezza sociale ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, Protocollo n. 1 alla CEDU, purché la legislazione nazionale non generi un interesse di natura proprietaria, prevedendo il pagamento, di diritto, della prestazione assistenziale, subordinato o meno al precedente pagamento dei contributi.419

L’articolo 12 della CSE impone agli Stati di stabilire o mantenere un regime di sicu-rezza sociale e di adoperarsi per elevare progressivamente il livello di tale regime.

Ai sensi dell’articolo 16 della CSE gli Stati sono tenuti a garantire la tutela econo-mica, giuridica e sociale della vita di famiglia per mezzo di strumenti appropriati.

I mezzi primari dovrebbero essere le prestazioni familiari e le prestazioni per figli a carico, purché rientrino nell’ambito della previdenza sociale e siano disponibili a tutta la popolazione o subordinati a requisiti di reddito. Queste prestazioni de-vono costituire un’adeguata integrazione del reddito per un numero consisten-te di famiglie. Il CEDS valuta l’adeguaconsisten-tezza delle prestazioni familiari (parentali) con particolare riguardo per il reddito mediano equivalente (Eurostat).420 Il CEDS è del parere che l’assenza di un regime generale di prestazioni familiari non sia conforme alla CSE.421

Il CEDS ammette, tuttavia, che il pagamento delle prestazioni per figli a carico possa essere subordinato alla residenza dei figli.422 È del parere che la mera intro-duzione di una tutela estremamente limitata contro i rischi sociali ed economici nei contratti di apprendistato prevista per gli adolescenti (di età compresa tra 15 e 18 anni, che avevano diritto esclusivamente a prestazioni di malattia in natura e a una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro al tasso dell’1 %) escluda di fatto una specifica categoria di lavoratori (minorenni) dalla gamma generale di tutele offerta dal regime di previdenza sociale. Essa pertanto viola l’obbligo del-lo Stato di elevare progressivamente il liveldel-lo del regime di sicurezza sociale.423 La sospensione dell’assegno famigliare in caso di assenteismo scolastico rappre-senta inoltre un limite sproporzionato al diritto del nucleo familiare alla tutela economica, sociale e legale.

419 Corte EDU, sentenza 7 luglio 2011, Stummer c. Austria [GC] (n. 37452/02), punto 82.

420 CEDS, Conclusioni 2006, Estonia, pag. 215.

421 CEDS, Conclusioni 2011, Turchia, articolo 16.

422 CEDS (2007), Conclusioni XVIII-1, Introduzione generale, pag. 11.

423 CESD, sentenza 23 maggio 2012, General Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) e Confederation of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY) c. Grecia (ricorso n. 66/2011), punto 48.

Esempio: in una denuncia contro la Francia, l’EUROCEF (European Commit-tee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family, il comitato europeo per un’azione prioritaria in favore del fanciullo e della famiglia in ambiente domestico) sosteneva che la sospensione delle prestazioni fami-liari applicata per contrastare l’assenteismo scolastico rappresentasse una violazione del diritto delle famiglie alla tutela sociale, legale ed economica sancita dall’articolo 16 della CSE. Il comitato, ritenendo il provvedimento sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, ha osservato che la misura contestata di sospendere ed eventualmente revocare le prestazioni fami-liari fa ricadere esclusivamente sui genitori la responsabilità di perseguire l’obiettivo della riduzione dell’assenteismo scolastico e accresce la vulne-rabilità economica e sociale delle famiglie interessate.424

La Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti425 sta-bilisce che ai lavoratori migranti che sono legalmente occupati nel territorio di un altro Stato e ai loro familiari sia garantito pari accesso all’assistenza sociale (articolo 18) e ad altri “servizi sociali” che favoriscono l’integrazione di questi individui nello Stato ospitante (articolo 10). Analogamente, la Convenzione eu-ropea di sicurezza sociale tutela i diritti dei rifugiati e degli apolidi ad accedere alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato ospitante (compresi gli assegni per figli a carico).426

Nell’ambito del diritto internazionale, il diritto a uno standard di vita adeguato è sancito dall’articolo 11 dell’ICESCR e dall’articolo 27 della CRC.

424 CEDS, sentenza 19 marzo 2013, European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) c. Francia (ricorso n. 82/2012), punto 42.

425 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti, STE n. 93, 1977.

426 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sulla sicurezza sociale, STE n. 78, 1972.

UE Argomenti

trattati Consiglio d’Europa TFUE, articolo 21

Carta dei diritti fondamentali, artico-lo 45 (libertà di circolazione) Direttiva sulle condizioni di acco-glienza (2013/33/UE)

Direttiva rimpatri (2008/115/CE) Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE)

Regolamento di Dublino (n. 604/2013)

Direttiva qualifiche (2011/95/UE) Direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE)

CGUE, C-648/11, The Queen, su istan-za di MA e altri c. Secretary of State for the Home Department, 2013 (tra-sferimenti Dublino)

Regolamento sul Codice fron-tiere Schengen (n. 562/2006), allegato VII, paragrafo 6

Ingresso

e soggiorno CEDU, articolo 8 (vita familiare)

Direttiva sulle procedure d’a-silo (2013/32/UE), articolo 25, paragrafo 5

Accertamento dell’età