• Non ci sono risultati.

Interpretazione e applicazione della legislazione europea sui

1 INTRODUZIONE AL DIRITTO EUROPEO IN MATERIA DI DIRITTI DEI

1.4. Interpretazione e applicazione della legislazione europea sui

minori: il ruolo delle Corti europee

1.4.1. Corte di giustizia dell’Unione europea

La CGUE emette sentenze riguardo molti tipi di azioni giuridiche. Nelle cause ri-guardanti i diritti dei minori, finora la CGUE si è pronunciata principalmente in via pregiudiziale (articolo 267 del TFUE).45 Si tratta di procedure nel cui ambito una corte o un tribunale nazionale chiedono alla CGUE di fornire un’interpretazione del diritto primario dell’UE (ad esempio i trattati) o del diritto derivato dell’UE (ad esempio decisioni, normative) che è pertinente per una causa nazionale penden-te dinanzi alla corpenden-te o al tribunale nazionale in questione.

Fino a qualche anno fa, la CGUE si era pronunciata solo su alcune cause riguar-danti i diritti dei minori. Tuttavia, con l’adozione di misure legislative più espli-cite sui diritti dei minori e di un programma più rilevante per i diritti dei minori, è probabile che in futuro i diritti dei minori figurino più regolarmente negli elen-chi delle sentenze della CGUE.

La CGUE ha pronunciato la maggior parte delle sue sentenze sui diritti dei mino-ri nel contesto della libera circolazione e della cittadinanza dell’UE, settomino-ri in cui l’Unione vanta una lunga competenza. In quest’ambito la CGUE ha espressamente

43 Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (2010), Linee guida per una giustizia a misura di mino-re, 17 novembre 2010.

44 Cfr. Nazioni Unite (ONU), Comitato sui diritti dell’infanzia (2007), Commento generale n. 10 (2007): I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in materia di giustizia minorile, 25 aprile 2007;

ONU, Comitato sui diritti dell’infanzia (2009), Commento generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009; e ONU, Comitato sui diritti dell’infanzia (2013), Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione: (articolo 3, paragrafo 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

45 L’unica eccezione è costituita da un ricorso d’annullamento: CGUE, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea [GS].

riconosciuto che i minori godono a titolo individuale dei benefici associati alla cit-tadinanza dell’UE, estendendo loro, in tal modo, il permesso di soggiorno auto-nomo nonché i diritti sociali e all’istruzione sulla base della nazionalità dell’UE.46 La CGUE è ricorsa direttamente alla CRC per stabilire come dovesse essere inter-pretato il diritto dell’UE in relazione ai minori solo una volta, ovvero nella cau-sa Dynamic Medien GmbH c. Avides Media AG. Questa caucau-sa riguarda la legali-tà delle restrizioni tedesche in materia di etichettatura su videocassette e DVD importati, che erano già stati sottoposti a controlli analoghi nel Regno Unito. La CGUE ha concluso che i controlli dei contrassegni effettuati dalla Germania co-stituivano una restrizione legittima delle disposizioni dell’UE sulla libera circola-zione delle merci (che altrimenti precludono processi normativi doppi di questa natura), poiché erano volti a tutelare il benessere dei minori. La CGUE ha soste-nuto la sua decisione facendo riferimento all’articolo 17 della CRC, che incorag-gia gli Stati firmatari a elaborare principi direttivi adatti a proteggere il minore dalle informazioni e dai materiali mediatici che nuocciono al suo benessere.47 Si applicano tuttavia requisiti di proporzionalità riguardo alle procedure di controllo istituite per proteggere i minori, che devono essere facilmente accessibili e de-vono potersi concludere entro termini ragionevoli.48

In altri casi, in particolare nel contesto delle cause riguardanti la sottrazione tran-sfrontaliera di minori, per fondare le sue decisioni, la CGUE ha alluso ai principi generali sui diritti dei minori, contenuti anche nelle disposizioni della CRC (quali l’interesse superiore del minore e il suo diritto a essere ascoltato).49

A prescindere da ciò, l’UE è sempre stata cauta nell’attribuire una forza decisi-va alla CRC, in particolare in settori politicamente più sensibili quali il controllo

46 Cfr. CGUE, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department; CGUE, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department, CGUE, sentenza 2 otto-bre 2003, causa C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Stato belga; CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department [GS], CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Maria Teixera c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department. Si tornerà nuova-mente su queste cause ai capitoli 8 e 9.

47 CGUE, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG, punti 42 e 52.

48 Ibid., punti 49 e 50.

49 CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simo-ne Pelz. Cfr., più avanti, il capitolo 5.

Introduzione al diritto europeo in materia di diritti dei minori: contesto e principi chiave

dell’immigrazione,50 benché nella recente giurisprudenza si stia assistendo a un cambiamento in tal senso, come discusso nei capitoli successivi. Dall’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, i riferimenti della CGUE ai suoi arti-coli sui diritti dei minori spesso sono ricchi di riferimenti alla CRC, in virtù della somiglianzatra le disposizioni.

1.4.2. La Corte europea dei diritti dell’uomo

La Corte EDU si pronuncia essenzialmente su ricorsi individuali presentati in con-formità degli articoli 34 e 35 della CEDU. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli (articolo 32 della CEDU).

Diversamente dalla CGUE, la Corte EDU ha una vasta giurisprudenza sui diritti dei minori. Benché molti casi rientranti nell’ambito dell’articolo 8 della CEDU sul dirit-to al rispetdirit-to della vita privata e familiare siano esaminati dalla prospettiva dei diritti dei genitori anziché di quelli dei minori, i casi contemplati da altre dispo-sizioni sostanziali non coinvolgono necessariamente i genitori e si concentrano più chiaramente sui diritti dei minori interessati, come il diritto alla protezione da trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 della CEDU) o al diritto ad un equo processo (articolo 6 della CEDU).

Sebbene faccia spesso riferimento alla CRC quando esamina i ricorsi presentati da o a nome di minori, la Corte EDU non attribuisce sistematicamente un’importanza decisiva alla Convenzione. In alcuni casi, i principi sui diritti dei minori enunciati dalla CRC hanno influenzato profondamente il ragionamento della Corte EDU, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6 della CEDU (di-ritto a un equo processo) in relazione al trattamento dei minori in conflitto con la legge (cfr. il capitolo 11). In altri ambiti, l’approccio della Corte EDU può disco-starsi leggermente da quello della CRC, per esempio per quanto riguarda il diritto dei minori di essere ascoltati in giudizio (cfr. il capitolo 2). In alcuni casi, invece, la Corte EDU si è espressamente basata sulla CRC.

50 CGUE, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento europeo c. Consiglio dell’Unione europea [GS].

Esempio: il caso Maslov c. Austria51 riguarda l’espulsione del ricorrente, che era stato condannato per una serie di reati penali commessi quando era minorenne. Per quanto riguarda le misure di espulsione nei confronti di un minore autore di reati, la Corte EDU ha stabilito che nell’obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore figura anche l’obbligo di agevo-larne il reinserimento, in linea con l’articolo 40 della CRC.La Corte EDU ha ritenuto che non sarebbe stato possibile reinserire il minore rescinden-do i suoi legami familiari e sociali attraverso l’espulsione.52 La CRC è sta-ta dunque uno dei motivi utilizzati per considerare l’espulsione come una sproporzionata ingerenza nei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 8 della CEDU (rispetto della vita privata e familiare).