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Ricongiungimento familiare e minori separati

9 IMMIGRAZIONE E ASILO

9.3. Ricongiungimento familiare e minori separati

Punti salienti

• Le disposizioni a livello europeo intervengono prevalentemente sul ricongiungimento sicuro dei minori con i genitori, nel paese ospitante o nel paese d’origine.

• Nel determinare quali familiari debbano essere ricongiunti al nucleo familiare sarà data priorità ai genitori del minore e/o ai principali responsabili della sua assistenza.

• I casi di ricongiungimento familiare devono essere ispirati al principio dell’interesse superiore del minore.

Nell’ambito del diritto dell’UE, lo strumento fondamentale è la direttiva sul ri-congiungimento familiare, che impone agli Stati membri l’obbligo di autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei genitori del minore non accompagnato che siano cit-tadini di paesi terzi, nelle situazioni in cui il ricongiungimento con i genitori all’e-stero non rappresenti l’interesse superiore del minore. In assenza di un genitore, gli Stati membri possono autorizzare l’ingresso e il soggiorno del tutore legale

442 Commento generale n. 6 (2005) “Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d’origine”, (V)(a)(31)(A).

443 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 5.3 sul ricongiungimento familiare.

del minore o di altro familiare.444 La definizione e i diritti correlati alla “famiglia”

sono pertanto più generosi nei confronti dei minori non accompagnati rispetto alla maggior parte delle altre categorie di figli di migranti.

Quanto ai minori richiedenti asilo, la direttiva qualifiche sottolinea la necessità di provvedere, per quanto possibile, affinché i minori non accompagnati siano al-loggiati presso familiari adulti nello Stato ospitante, che i fratelli siano alal-loggiati assieme e che i familiari assenti siano rintracciati quanto prima, effettuando le operazioni in sicurezza e in via confidenziale (articolo 31). La direttiva sulle con-dizioni di accoglienza contiene disposizioni simili per i minori non accompagnati che non hanno ancora acquisito lo status di rifugiato (articolo 24).

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfol-lati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevo-no gli sfollati e subiscoricevo-no le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (diretti-va sulla protezione temporanea), cerca anche di accelerare il ricongiungimento dei familiari (compresi i minori) che sono stati separati a causa di circostanze connesse all’afflusso massiccio dal loro paese d’origine (articolo 15).445 Questa direttiva, tuttavia, non è stata ancora resa effettiva; perché possa essere “atti-vata”, è necessaria una decisione del Consiglio e questa decisione deve ancora essere adottata.

L’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rivista) stabilisce altresì che gli Stati membri inizino a rintracciare i familiari del minore non accompagnato, se necessario anche con l’assistenza di organizzazioni in-ternazionali o altre organizzazioni competenti, quanto prima, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione nazionale, sempre tutelando l’interesse superiore del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l’in-tegrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazio-ni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza. Inoltre, ai sensi dell’articolo 31, pa-ragrafo 5, della direttiva qualifiche (rifusa), il riconoscimento della protezione

444 Articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b) rispettivamente.

445 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’e-quilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).

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internazionale per il minore non deve interferire con l’inizio o il proseguimento delle operazioni di rintracciamento.

In aggiunta a ciò, il regolamento di Dublino stabilisce che, se un minore non ac-compagnato ha uno o più parenti presenti in un altro Stato membro che posso-no occuparsi di lui/lei, gli Stati membri provvedoposso-no, ove possibile, al ricongiun-gimento del minore con tali parenti, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore (articolo 8). Il regolamento contiene altresì l’obbligo per gli Stati membri di rintracciare i parenti che si trovino nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l’interesse superiore del minore (articolo 6). Inoltre, la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce la necessità di iniziare a rintracciare i fami-liari del minore, se necessario con l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti (articolo 24). Quest’ultima forma di assistenza è contemplata anche dal regolamento di Dublino (articolo 6).

Il principio dell’interesse superiore del minore deve sempre essere applicato al momento di adottare una decisione sul ricongiungimento familiare. Per esempio, i genitori devono poter dimostrare di essere in grado di esercitare i propri doveri genitoriali nei confronti del minore. I giudici nazionali riterranno illegittimo il rim-patrio di un minore nel suo Paese d’origine se le autorità non avranno accerta-to che in quel paese siano stati adottati provvedimenti adeguati per accogliere e assistere il minore (direttiva rimpatri, articolo 10, paragrafo 2).

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, l’articolo 8 della CEDU non confe-risce ai genitori migranti e ai loro figli il diritto assoluto di scegliere dove vivere.

Le autorità nazionali possono infatti legittimamente rimpatriare o rifiutare l’in-gresso ai familiari, purché non vi siano ostacoli insormontabili alla costruzione della vita familiare altrove.446 Tali decisioni devono sempre rappresentare una risposta proporzionata a questioni generali di ordine pubblico, compreso il de-siderio di rimpatriare o impedire l’ingresso di un genitore che è stato coinvolto in attività criminali.

446 Corte EDU, sentenza 12 giugno 2012, Bajsultanov c. Austria (n. 54131/10); Corte EDU, sentenza 5 aprile 2005, Latifa Benamar e altri c. Paesi Bassi, decisione di inammissibilità (n. 43786/04).

Esempio: nel caso Şen c. Paesi Bassi la Corte EDU ha confermato che, nel tracciare uno spartiacque tra i diritti del minore/della famiglia e i genera-li interessi di ordine pubbgenera-lico, occorre tenere in considerazione tre fattori:

l’età dei minori; la loro situazione nel paese d’origine; e il grado di effettiva dipendenza dai genitori.

Esempio: il caso Jeunesse c. Paesi Bassi447 riguarda il rifiuto delle autorità olandesi di consentire a una donna del Suriname sposata a un cittadino olandese, con il quale aveva avuto tre figli, di soggiornare nei Paesi Bassi in virtù dei suoi vincoli familiari in questo paese. La Corte EDU ha ritenuto che le autorità interne non avessero prestato sufficiente attenzione alle conseguenze che avrebbe avuto per i figli della ricorrente e per i loro in-teressi superiori la decisione di negare alla loro madre il permesso di sog-giorno. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell’articolo 8 della CEDU in ragione del fatto che non era stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi personali della ricorrente e della sua famiglia di mantenere la vita familiare nei Paesi Bassi e gli interessi di ordine pubblico del governo di controllare l’immigrazione.

Nell’ambito del diritto internazionale, un minore ha il diritto di non essere separa-to dalla sua famiglia a meno che questa separazione non sia considerata neces-saria nell’interesse preminente del fanciullo (articolo 9, paragrafo 1, della CRC).

L’articolo 10 della CRC stabilisce che un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a spostarsi da un paese all’altro per intrattenere contatti regolari con entrambi i genitori, o per ricongiungersi a loro, nel rispetto della legislazione nazionale in materia di immigrazione. L’interesse superiore del fanciullo, sancito dall’articolo 3 della CRC, deve essere alla base di tutte le decisioni concernenti il ricongiungimento familiare con un minore o un minore non accompagnato.448

447 Corte EDU, sentenza 3 ottobre 2014, Jeunesse c. Paesi Bassi [GC] (n. 12738/10).

448 Secondo l’UNICEF, in relazione alle richieste di ricongiungere il fanciullo alla sua famiglia nel pa-ese ospitante, i giudici nazionali devono altresì garantire che i genitori non stiano sfruttando la situazione per ottenere un permesso di soggiorno in quel pese. Cfr. UNICEF, Judicial impemen-tation of Art. 3 of the CRC in Europe (Attuazione giudiziaria dell’articolo 3 della CRC in Europa), pag. 104. Cfr. anche Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, maggio 2008.

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