7 PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO
7.1. Violenza a casa, nelle scuole o in altri contesti
7.1.4. Violenza domestica e incuria nei confronti di minori
Molti casi di violenza domestica contengono segnalazioni di abuso sessuale. A tale proposito, gli obblighi degli Stati discendenti dal diritto internazionale sono simili a quelli riportati nel precedente paragrafo 7.1.3
Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, sono state solitamente le madri a de-nunciare alla Corte EDU l’incapacità dello Stato di adempiere il proprio obbligo di protezione da pregiudizi sancito dalla CEDU. I casi di violenza domestica sollevava-no questioni in relazione agli articoli 2, 3 e 8 della suddetta Convenzione. Gli Stati devono adempiere i propri obblighi positivi che prevedono l’adozione di misure
281 Tra gli esempi figurano: Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (2001), raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, 31 ottobre 2001; Con-siglio d’Europa, Assemblea parlamentare (1996), risoluzione n. 1099 (1996) sullo sfruttamento sessuale dei minori, 25 settembre 1996; Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare (2000), risoluzione n. 1212 (2000) sullo stupro nei conflitti armati, 3 aprile 2000; Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare (2002), risoluzione n. 1307 (2002) sullo sfruttamento sessuale dei bambini: tolleranza zero, 27 settembre 2002.
Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento
efficaci contro la violenza domestica e l’esecuzione di indagini efficaci in caso di verosimili sospetti di violenza domestica o negligenza nei confronti di un minore.
Esempio: nel caso Kontrová c. Slovacchia,282 la richiedente era stata ag-gredita fisicamente dal marito in più occasioni. Si era pertanto rivolta alla polizia, ma successivamente aveva ritirato la denuncia. In un secondo tem-po, il marito aveva intimorito la donna minacciando che avrebbe ucciso i loro figli. Un parente aveva riferito l’episodio alla polizia. Nonostante ciò, a distanza di qualche giorno dall’incidente, il marito della ricorrente ave-va ucciso i suoi due figli e si era poi sparato. La Corte EDU ha dichiarato che gli obblighi positivi di uno Stato emergono nella sfera dell’articolo 2 della CEDU ogniqualvolta le autorità sono al corrente o dovrebbero essere al corrente dell’esistenza di un rischio concreto e immediato per la vita di una persona chiaramente identificata. In questo caso, le autorità slovacche avrebbero dovuto essere consapevoli di tale rischio, in virtù delle prece-denti comunicazioni tra la ricorrente e la polizia. Gli obblighi positivi della polizia avrebbero dovuto sfociare in una registrazione della denuncia pe-nale della ricorrente, nell’avvio di un’indagine pepe-nale e del relativo proce-dimento penale, nella creazione di un registro adeguato delle chiamate di emergenza e in un intervento atto a verificare la veridicità della rivelazione della ricorrente che il marito deteneva un’arma da fuoco. La polizia, al con-trario, non aveva adempiuto i suoi obblighi e la conseguenza diretta di tali mancanze era stata la morte dei figli della ricorrente, in palese violazione dell’articolo 2 della CEDU.
Esempio: il caso Eremia c. Repubblica di Moldova283 riguarda la denuncia di una madre e delle sue due figlie dell’incapacità delle autorità di proteg-gerle dal comportamento violento e abusivo del relativo marito e padre. La Corte EDU ha stabilito che, nonostante fossero al corrente degli abusi subiti dalla ricorrente, le autorità non avevano adottato misure efficaci per pro-teggere la donna da nuove violenze domestiche. Ha altresì constatato che, a dispetto dei devastanti effetti psicologici sulle figlie, che erano costrette ad assistere alla violenza del padre contro la ricorrente tra le mura dome-stiche, poco o nulla era stato fatto per impedire il ripetersi di tali compor-tamenti. La Corte ha riscontrato che le autorità moldave non avevano ade-guatamente ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 8 CEDU.
282 Corte EDU, sentenza 31 maggio 2007, Kontrová c Slovacchia (n. 7510/04).
283 Corte EDU, sentenza 28 maggio 2013, Eremia c. Repubblica di Moldova (n. 3564/11).
Sempre in relazione alla CEDU sono stati avviati casi di negligenza nei confronti di minori sia presso le istituzioni statali che in ambiente domestico. Gli obblighi che incombono alle autorità in situazioni di incuria dei genitori nei confronti dei figli minorenni sono analoghi a quelli concernenti i casi illustrati poc’anzi. Da un lato, lo Stato deve approntare meccanismi efficaci di tutela dei minori; dall’altro lato, le autorità statali devono intervenire per proteggere i minori in situazioni segna-late di negligenza nei loro confronti o quando dispongano di elementi sufficienti a dimostrare una situazione di negligenza, sia in ambito domestico, sia in istituti gestiti da privati.284 I casi di negligenza nelle istituzioni statali pongono in capo alle autorità l’obbligo diretto di tutelare i minori provvedendo affinché ricevano un’adeguata assistenza (medica), e affinché le strutture cui sono affidati siano adeguate e/o il personale sia addestrato a far fronte alle esigenze dei minori.285 Anche la convenzione di Istanbul è rilevante.286 Pur non essendo specificamen-te diretta ai minori, contiene svariati riferimenti ai soggetti minorenni. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni, pertanto tutte le disposizioni della conven-zione si applicano a loro. In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, le parti contraenti sono incoraggiate ad applicare la convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, compresi dunque i minori. Nella maggior parte dei casi, infatti, i bambini sono testimoni delle violenze perpetrate entro le mura dome-stiche e ne sono gravemente colpiti.287 Infine, le disposizioni della convenzione riguardanti nello specifico i minori comprendono gli obblighi per lo Stato di adot-tare misure atte a rispondere ai bisogni delle vittime minorenni, a sensibilizzare i minori e a proteggere i minori testimoni di violenze.
Analogamente, ai sensi dell’articolo 17 della CSE, gli Stati sono tenuti a vietare ogni forma di violenza nei confronti dei minori e ad adottare adeguate disposi-zioni di diritto civile e penale.
284 Corte EDU, sentenza 10 maggio 2001, Z e altri c. Regno Unito [GC] (n. 29392/95).
285 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, Nencheva e altri c. Bulgaria (n. 48609/06) (consultabile in francese).
286 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, STCE n. 210, 11 maggio 2011.
287 FRA (2014c), pagg. 134-135. Cfr. anche UNICEF (2006).
Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento
Le questioni della violenza domestica e dell’incuria nei confronti dei minori sono state affrontate in vari strumenti non giuridicamente vincolanti del Consiglio d’Europa.288