personali
UE Argomenti
trattati Consiglio d’Europa Direttiva sull’esercizio delle attività televisive
senza frontiere (89/552/CEE)
Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 7 (ri-spetto della vita privata e della vita familiare), articolo 8 (protezione dei dati di carattere per-sonale) e articolo 52 (ambito di applicazione e interpretazione dei diritti e dei principi) TFUE, articolo 16
Direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE)
Minori
e tute-la dei dati CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto automatizza-to di dati a carattere personale
In questo capitolo saranno esaminate la legislazione e la giurisprudenza euro-pee nella sfera della protezione dei consumatori e della tutela dei dati. A livello dell’UE esistono una nutrita legislazione e giurisprudenza, dal momento che il TFUE definisce espressamente la competenza dell’UE in tali ambiti. Il contributo del Consiglio d’Europa in questo ambito è più limitato. A livello dei trattati, vi sono due importanti convenzioni sui mezzi d’informazione e sulla tutela dei dati. La Corte EDU si è inoltre espressa in alcuni casi riguardanti la tutela dei dati personali.
Nei seguenti paragrafi saranno esaminati aspetti specifici della legislazione sui consumatori relativa ai minori (paragrafo 10.1) e alla tutela dei dati (paragra-fo 10.2). Per ciascuno di questi aspetti si analizzeranno il quadro giuridico gene-rale e la sua applicabilità nel caso dei minori, oltre che le norme specifiche per la tutela dei minori, se del caso.
Tutela dei consumatori e protezione dei dati personali
10.1. Protezione dei minori come consumatori
Punti salienti
• Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il miglior interesse dei minori come consumatori e la tutela dei loro diritti prevalgono rispetto ai requisiti di interesse pubblico per il quale è giustificato limitare la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali.
• I minori come consumatori devono ricevere informazioni pertinenti per poter essere in grado di considerare tutti gli elementi rilevanti e fare una scelta informata.
• Sono inique le prassi commerciali non conformi al principio della diligenza profes-sionale che possono influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori adulti e non.
• I minori possono essere inseriti in sperimentazioni cliniche soltanto se si prevede che il medicinale somministrato avrà un beneficio diretto, che sia superiore ai rischi.
• La legislazione dell’UE e del Consiglio d’Europa limita l’esposizione dei minori alle attività di commercializzazione, senza tuttavia vietare questa pratica.
• I minori hanno diritto a una tutela specifica, che prevede la protezione da pubblici-tà e da programmi di televendita che potrebbero causare loro pregiudizi di natura morale o fisica.
• È vietato l’uso della pubblicità commerciale nei programmi per bambini.
10.1.1. Diritti dei consumatori
Nell’ambito del diritto dell’UE i principali pilastri della tutela dei consumatori sono sanciti all’articolo 169, paragrafo 1, del TFUE e all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte di giustizia ha riconosciuto che il mi-glior interesse del minore prevale sui requisiti di ordine pubblico, giustificando dunque l’esistenza di limitazioni alle libertà del mercato comune.
Esempio: la causa Dynamic Medien472 riguarda la vendita tramite Internet in Germania di DVD di cartoni animati giapponesi. Nel Regno Unito i car-toni animati erano stati classificati nella categoria “vietati ai minori di 15 anni”. L’autorità tedesca competente aveva considerato i cartoni animati non idonei. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia era se il divieto in vigore in Germania fosse contrario al principio della libera circolazione. La Corte ha appurato che lo scopo principale della legislazione tedesca era quello di proteggere i minori da informazioni che potessero nuocere al loro benessere. Ha quindi stabilito che la restrizione alla libera circolazione di merci non era sproporzionata nella misura in cui non ecce-deva quanto necessario per conseguire l’obiettivo della tutela dei minori perseguito dallo Stato membro in questione.
Esempio: la causa Omega473 riguarda la gestione di un “laserdromo” in Ger-mania. Il gioco che si svolgeva nel “laserdromo” prevedeva che si colpis-sero i sensori fissati sui giubbotti indossati dai giocatori. L’attrezzatura per il gioco era fornita da una società britannica ed era stata commercializzata legalmente, insieme al modello di gioco, nel Regno Unito. Il gioco era stato vietato in Germania perché contrario a valori fondamentali quali la dignità umana. La Corte di giustizia ha appurato che la limitazione imposta dalle autorità tedesche non era contraria al diritto dell’UE, poiché era stata cor-rettamente giustificata da motivi di ordine pubblico.
Il più recente processo di revisione della legislazione dell’UE in materia di consu-matori è sfociato nell’adozione della direttiva 2011/83/EU (direttiva sui diritti dei consumatori), che mira ad armonizzare completamente le legislazioni naziona-li sui contratti di vendita a distanza e sui contratti negoziati al di fuori dei locanaziona-li commerciali, oltre che su altre tipologie di contratti conclusi dai consumatori.474 L’intenzione è raggiungere un equilibrio tra un elevato livello di tutela dei con-sumatori e la competitività delle imprese. La direttiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), non si applica ai contratti per i servizi sociali, compresi
472 CGUE, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG.
473 CGUE, sentenza 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellun-gs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn.
474 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
La direttiva avrebbe dovuto essere stata applicata entro il 13 dicembre 2013.