2 LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI FONDAMENTALI
2.3. Libertà di espressione e d’informazione
Punti salienti
• Sia la Carta dei diritti fondamentali dell’UE sia la CEDU garantiscono il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
• Il diritto alla libertà d’informazione non include il diritto di accesso a fascicoli riguar-danti il collocamento extrafamiliare di minori.
• Subordinare l’accesso a fascicoli riguardanti il collocamento extrafamiliare di minori al consenso dell’informatore potrebbe essere compatibile con l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU qualora un organo indipendente fosse incaricato di adottare la decisione definitiva sull’accesso.
Nell’ambito del diritto dell’UE, il diritto alla libertà di espressione include la liber-tà di opinione e la liberliber-tà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).
Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la libertà di espressione è garan-tita dall’articolo 10 della CEDU e può essere limitata solo se la restrizione è pre-vista dalla legge, persegue uno degli obiettivi legittimi elencati all’articolo 10, paragrafo 2, ed è necessaria in una società democratica.
Nella sua giurisprudenza la Corte EDU ha sottolineato che “[l]a libertà di espres-sione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società [democratica], una delle condizioni basilari per il progresso di tale società e per il pieno sviluppo di ogni singola persona [...] si estende non solo alle “informazioni” o alle “idee”
accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche a tut-te quelle informazioni o idee che disturbino, sconvolgano o inquietino lo Stato o una parte della popolazione.”64
Esempio: nel caso Handyside c. Regno Unito,65 la Corte EDU aveva ritenuto che il divieto di divulgazione del libro intitolato “Little Red School Book”
imposto dalle autorità fosse conforme all’eccezione prevista dall’artico-lo 10, paragrafo 2, della CEDU sulla protezione della morale. Il caso riguarda il diritto di ricevere informazioni adeguate all’età e alla maturità di un bam-bino, aspetto del diritto alla libertà di espressione che è particolarmente pertinente per i minori. Il libro, che era stato tradotto dal danese, era stato scritto per bambini in età scolare e metteva in discussione una serie di nor-me sociali, riguardanti ad esempio la sessualità e gli stupefacenti. Alcuni passaggi del libro potrebbero essere interpretati dai giovani, in una fase critica del loro sviluppo, come un incoraggiamento a indulgere in attività precoci per loro dannose o addirittura indurli a commettere taluni reati pe-nali. Pertanto, secondo la Corte EDU, i giudici inglesi competenti “erano au-torizzati, nell’esercizio del loro margine discrezionale, a pensare che all’e-poca il libro avrebbe avuto effetti nocivi sulla morale di molti dei bambini e adolescenti che lo avessero letto.”66
Altri casi relativi ai minori che rinviano all’articolo 10 della CEDU riguardano il di-ritto di accesso alle informazioni di minori collocati fuori dalla famiglia.
Esempio: il caso Gaskin c. Regno Unito67 riguarda una persona che aveva trascorso al di fuori della famiglia la maggior parte dell’infanzia, periodo durante il quale l’autorità locale aveva costituito un fascicolo riservato su di essa. Tra le informazioni contenute nel suddetto fascicolo figuravano re-lazioni redatte da medici, insegnanti, agenti di polizia, funzionari addetti alla sorveglianza di individui affidati in prova al servizio sociale e/o in re-gime di semi-libertà, operatori sociali, assistenti sanitari, genitori affida-tari e personale scolastico. Quando il ricorrente aveva chiesto di accedere a tale fascicolo al fine di avviare un’azione giudiziaria per danni personali
64 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito (n. 5493/72), punto 49.
65 Ibid.
66 Ibid., punto 52.
67 Corte EDU, sentenza 7 luglio 1989, Gaskin c. Regno Unito (n. 10454/83).
Libertà e diritti civili fondamentali
nei confronti dell’autorità locale, la sua richiesta era stata respinta. La ri-servatezza di tali informazioni era stata garantita nel pubblico interesse al fine di assicurare il corretto funzionamento del servizio di collocamen-to dei minori, che sarebbe stacollocamen-to altrimenti compromesso se in futuro gli informatori fossero stati riluttanti a esprimersi con franchezza nelle loro relazioni. La Corte EDU ha riconosciuto l’interesse primario delle persone affidate alla pubblica assistenza in giovane età “a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e comprendere la loro infanzia e gli anni della loro formazione.”68 Benché sia necessario garantire la riservatezza dei fascicoli pubblici, un sistema che ne subordini l’accesso al consenso dell’informato-re, come nel Regno Unito, potrebbe in linea di principio essere compatibile con l’articolo 8 della CEDU laddove gli interessi di chiunque cerchi di con-sultare documenti relativi alla sua vita privata siano salvaguardati nel caso in cui un informatore non sia disponibile o rifiuti abusivamente il consenso.
In tal caso, un organo indipendente deve essere incaricato di adottare la decisione definitiva sull’accesso. Nella fattispecie, il ricorrente non aveva la possibilità di avvalersi di tale procedura e la Corte ha riscontrato una vio-lazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 8 della CEDU. La Corte EDU non ha tuttavia riscontrato una violazione dell’articolo 10 della CEDU, ribadendo che il diritto di ricevere informazioni implica che uno Stato non possa impedire a una persona di ricevere informazioni che altri desiderano o potrebbero desiderare comunicarle, ma non obbliga uno Stato a comuni-care tali informazioni alla persona in questione.
68 Ibid., punto 49.