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Diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori

5 VITA FAMILIARE

5.2. Diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori

Punti salienti

• Il diritto dell’UE disciplina gli aspetti procedurali del diritto del minore a essere cre-sciuto dai suoi genitori.

• Ai sensi della CEDU, gli Stati hanno obblighi sia negativi che positivi di rispettare il diritto alla vita familiare dei minori e dei loro genitori.

Il diritto dei minori a conoscere l’identità dei loro genitori e il diritto a esserne cresciuti sono due componenti fondamentali del diritto dei minori al rispetto della vita familiare. In certa misura tali diritti sono interdipendenti: il diritto dei minori a conoscere i loro genitori è garantito attraverso le cure genitoriali. Tuttavia, tal-volta tali diritti non sono gli stessi, ad esempio, per i minori che sono stati adottati o che sono nati a seguito della procreazione medicalmente assistita. In questo caso il diritto è più strettamente associato al diritto all’identità del minore, che si esprime attraverso la conoscenza della sua parentela biologica, ed è pertanto esaminato al capitolo 4. Il presente paragrafo si concentra invece sul secondo diritto: il diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori.

139 Consiglio d’Europa, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-mentali, STE n. 5, 4 novembre 1950, articolo 8.

140 CGUE, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, J. McB. c. L. E..

141 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 25 gennaio 2000, Ignaccolo-Zenide c. Romania (n. 31679/96), punto 94.

Vita familiare

Il diritto dell’UE non contiene disposizioni riguardanti il campo di applicazione materiale del diritto a essere allevati dai genitori. Gli strumenti dell’UE possono trattare aspetti transfrontalieri, come il riconoscimento e l’esecuzione di senten-ze negli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (regolamento in materia di obbligazioni alimentari), ad esempio, si applica alle domande transfrontaliere di alimenti derivanti da rapporti di famiglia.142 Definisce norme comuni per tutta l’Unione, volte a garantire il recupero dei crediti alimentari anche qualora il de-bitore o il creditore si trovino in un altro paese.

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU ha sottolineato che l’articolo 8 della CEDU stabilisce essenzialmente l’obbligo di non ingerenza nella vita familiare da parte dello Stato.143 Tuttavia, gli Stati hanno anche l’obbligo po-sitivo di adottare le misure necessarie sia per sostenere i genitori e le famiglie che per proteggere i minori da potenziali abusi.144 I minori devono essere sepa-rati dai loro genitori solo in casi eccezionali. In tali circostanze, occorre fare tutto il possibile per preservare le relazioni personali e, ove opportuno, “ricostruire” la famiglia. Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento quando pren-dono la decisione iniziale di separare i minori dai loro genitori.145 È però neces-sario sottoporre a un esame più rigoroso altre eventuali limitazioni, quali le re-strizioni ai diritti di visita dei genitori, nonché eventuali salvaguardie giuridiche volte a garantire l’effettiva protezione del diritto dei genitori e dei minori al ri-spetto della loro vita familiare. Tali ulteriori limitazioni comportano il rischio che i rapporti familiari tra un minore e uno o entrambi i genitori siano di fatto ridotti.

Analogamente, quando si tratta di separare le madri dai neonati, le ragioni avan-zate dallo Stato devono essere straordinariamente convincenti.146

Il margine di apprezzamento diminuisce con la quantità di tempo durante il qua-le i minori sono separati dai loro genitori e qua-le autorità statali devono presentare

142 Consiglio dell’Unione europea (2008), regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicem-bre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009) (regolamento in materia di obbligazioni alimentari).

143 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, R.M.S. c. Spagna (n. 28775/12), punto 69.

144 Ibid., punto 69 e segg.

145 Corte EDU, sentenza 13 marzo 2012, Y.C. c. Regno Unito (n. 4547/10), punto 137.

146 Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, K. e T. c. Finlandia [GC] (n. 25702/94), punto 168.

forti validi motivi per sostenere la loro decisione di mantenere la separazione.147 La Corte EDU valuta l’equità del processo decisionale e stabilisce se è stata data l’opportunità di perorare la propria causa a tutte le parti interessate.

Esempio: nel caso R.M.S. c. Spagna,148 la ricorrente lamentava di essere stata privata di ogni contatto con la figlia da quando quest’ultima aveva tre anni e 10 mesi a causa della sua situazione socioeconomica. Nel rile-vare una violazione dell’articolo 8 della CEDU, la Corte ha sottolineato che le autorità amministrative spagnole avrebbero dovuto prendere in consi-derazione misure meno drastiche anziché prendere in carico la bambina.

LaCorte ha altresì affermato che il compito degli enti di assistenza sociale è proprio quello di aiutare le persone in difficoltà, di fornire loro orienta-mento e consigli, ad esempio sui differenti tipi di prestazioni sociali dispo-nibili, sulla possibilità di accedere all’edilizia sociale e su altri mezzi con cui superare le loro difficoltà, come la ricorrente aveva inizialmente cercato di fare. La Corte EDU ha pertanto concluso che le autorità spagnole non han-no compiuto sforzi adeguati e sufficienti a garantire il diritto della ricorren-te a vivere con sua figlia.149

Nell’ambito del diritto internazionale, l’articolo 5 della CRC stabilisce che “Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori, [...] di dare al fanciullo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orienta-mento e i consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.” Inoltre, l’articolo 9 della CRC afferma che il fanciullo deve essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà e che tutte le parti inte-ressate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni riguardanti tale situazione. Le Linee guida dell’ONU sull’accoglienza eterofamiliare avvalo-rano ulteriormente i diritti dei minori che si trovano in tali circostanze e i corri-spondenti obblighi degli Stati.150

147 Corte EDU, sentenza 13 marzo 2012, Y.C. c. Regno Unito (n. 4547/10), punto 137.

148 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, R.M.S. c. Spagna (n. 28775/12), 149 Ibid, punti 86 e 93.

150 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (2009), Linee guida dell’ONU sull’accoglienza eterofamiliare, doc. ONU A/HRC/11/L.13, 15 giugno 2009.

Vita familiare

5.3. Diritto di intrattenere contatti con