7 PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO
7.1. Violenza a casa, nelle scuole o in altri contesti
7.1.1. Portata della responsabilità statale
Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU ha passato in esame le più gravi forme di violenza contro i minori previste da vari articoli della CEDU, in particolare gli articoli 2 e 3. La Corte ha individuato chiari obblighi incombenti
250 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).
251 Ibid.
Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento
agli Stati membri ogniqualvolta un minore sia affidato a istituzioni poste sotto la loro autorità.252 Analogamente, se una determinata condotta o situazione rag-giunge un grado di severità tale da poter essere qualificata come trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 3, lo Stato è obbligato a tutelare il minore da maltrattamenti, compresi i trattamenti somministrati da cittadini pri-vati. Casi di negligenza di lungo termine da parte dei genitori,253 di abusi sessuali ripetuti ad opera di insegnanti,254 di stupri255 o di punizioni corporali256 sono stati riconosciuti come pertinenti all’ambito di applicazione dell’articolo 3 della CEDU.
In caso di decesso, uno Stato può essere considerato responsabile ai sensi dell’ar-ticolo 2 della CEDU anche se la morte è stata inflitta da un privato cittadino e non da un pubblico ufficiale. Gli obblighi positivi degli Stati variano da caso a caso, mentre rimane fondamentale l’obbligo di assicurare una protezione efficace dei minori contro la violenza. In caso di gravi forme di maltrattamento, gli obblighi positivi comprendono il diritto ad apprestare disposizioni efficaci in ambito pe-nale, che siano sostenute dal sistema di attuazione della legge.257 Gli Stati de-vono inoltre adottare misure e salvaguardie speciali per la tutela dei minori.258 In più occasioni la Corte EDU si è trovata a esaminare casi concernenti forme di violenza somministrate ai danni di minori da parte di privati cittadini in istituti di istruzione, abitazioni private o altri luoghi gestiti da attori non statali in cui era sorta la questione se potesse configurarsi una responsabilità dello Stato. Ancora più importante è osservare che la Corte ha stabilito che uno Stato non può esi-mersi dal dovere di tutelare i minori delegando l’amministrazione di importanti servizi pubblici (come l’istruzione) a privati cittadini259. Nei casi concernenti la determinazione della responsabilità statale, la Corte EDU solitamente ha traccia-to una distinzione tra l’obbligo di tutela generale dello Statraccia-to, laddove il rischio non sia chiaramente identificabile, e uno specifico obbligo di tutela, quando la vittima sia chiaramente identificabile. Nel primo caso, la Corte EDU ha verificato
252 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, Nencheva e altri c. Bulgaria (n. 48609/06) (consultabile in francese).
253 Corte EDU, sentenza 10 maggio 2001, Z e altri c. Regno Unito [GC] (n. 29392/95).
254 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, O’Keeffe c. Irlanda [GC] (n. 35810/09).
255 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria (n. 39272/98).
256 Corte EDU, sentenza 25 aprile 1978, Tyrer c. Regno Unito (n. 5856/72).
257 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2003, M.C. c. Bulgaria (n. 39272/98), punto 150.
258 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, O’Keeffe c. Irlanda [GC] (n. 35810/09), punto 146.
259 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, O’Keeffe c. Irlanda [GC] (n. 35810/09), punto 150; Corte EDU, sentenza 25 marzo 1993, Costello-Roberts c. Regno Unito (n. 13134/87), punto 27.
se l’assenza di un intervento statale non abbia determinato un rischio concreto di violenza per la vittima di minore età.
Esempio: il caso Kayak c. Turchia260 riguarda la morte per accoltellamento di un ragazzino di 15 anni per mano di un altro adolescente in prossimità di una scuola. La Corte EDU ha stabilito che tutte le scuole hanno l’obbligo di proteggere gli alunni iscritti da ogni forma di violenza. Nel caso di spe-cie la Corte ha riconosciuto la Turchia responsabile, in forza dell’articolo 2 della CEDU, della mancata protezione del diritto alla vita del figlio e fratello dei ricorrenti, non avendo posto in essere all’epoca alcun sistema di sorve-glianza efficace. In assenza di un siffatto sistema, un adolescente è riuscito a impossessarsi di un coltello, sottraendolo alla cucina della scuola, e a uti-lizzarlo per colpire la vittima.
Esempio: il caso O’Keeffe c. Irlanda261 riguarda gli abusi sessuali commessi negli anni 1970 in una scuola nazionale irlandese. In Irlanda all’epoca le scuole nazionali erano gestite e amministrate dalla Chiesa, ma riconosciu-te e finanziariconosciu-te dallo Stato. La ricorrenriconosciu-te, che all’epoca era un’alunna della scuola, aveva subito circa 20 episodi di abusi sessuali da parte di uno degli insegnanti, abusi che tuttavia aveva denunciato alle autorità statali soltan-to nel 1998, dopo essere venuta al corrente che lo stesso insegnante ave-va abusato anche di altri minori. La Corte EDU doveave-va stabilire se lo Stato potesse essere considerato responsabile degli atti di violenza che all’epoca non erano stati denunciati alle autorità. La Corte ha dapprima constatato che gli abusi cui era stata sottoposta la ricorrente ricadevano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della CEDU. Successivamente, sulla base di varie relazioni, la Corte EDU ha riscontrato che lo Stato avrebbe dovuto essere a conoscenza dei potenziali rischi di abusi su minori nelle scuole. All’epoca non esistevano procedure adeguate che avrebbero consentito a un minore o a un genitore di rivolgersi direttamente allo Stato per denunciare gli abu-si. Non esistevano nemmeno meccanismi di supervisione del trattamento dei minori da parte degli insegnanti. La Corte EDU ha pertanto concluso che l’Irlanda aveva violato gli obblighi positivi discendenti dall’articolo 3 della CEDU, non avendo predisposto un meccanismo efficace di tutela dei minori dagli abusi nelle scuole.
260 Corte EDU, sentenza 10 luglio 2012, Kayak c. Turchia (n. 60444/08) (consultabile in francese).
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Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento
Secondo la Corte EDU, gli Stati devono anche condurre efficaci indagini a fronte di denunce di maltrattamenti o decesso, indipendentemente dal fatto che tali atti siano stati perpetrati da agenti statali262 o da privati cittadini. Un’indagine è efficace se, al ricevimento di una denuncia da parte di una vittima o dei suoi successori, lo Stato mette a punto una procedura in grado di portare all’identifi-cazione e alla punizione dei responsabili degli atti di violenza contrari all’artico-lo 2 o all’articolo 3 della CEDU.
Nell’ambito della CSE, i diritti dei minori di protezione da abusi e maltrattamenti ricadono prevalentemente nell’ambito di applicazione degli articoli 7 e 17.
Inoltre, ai sensi della convenzione di Lanzarote, gli Stati devono prevedere come reati varie forme di abuso sessuale e sfruttamento sessuale perpetrati nei con-fronti di minori263. La convenzione prevede altresì che gli Stati adottino misure legislative o di altra natura per impedire gli abusi sessuali nei confronti di mino-ri, organizzando campagne di sensibilizzazione, formando esperti, informando i minori dei rischi di abuso e consentendo alle persone a rischio di perpetrare abusi ai danni di minori di accedere alla consulenza di uno specialista. Inoltre, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prote-zione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome-stica (convenzione di Istanbul),264 gli Stati si impegnano ad adottare speciali mi-sure legislative e a condurre indagini in relazione ad atti di violenza perpetrati nei confronti delle donne. L’articolo 22 della convenzione di Istanbul obbliga gli Stati a fornire servizi di supporto specializzati alle donne vittime di violenza do-mestica e ai loro bambini.
Nell’ambito del diritto internazionale, la CRC è lo strumento giuridico fondamen-tale per garantire la tutela dei minori a livello stafondamen-tale. Ai sensi dell’articolo 19 della convenzione, gli Stati parti sono tenuti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ha emanato un importante volume di osservazioni e raccomandazioni generali che interpretano gli obblighi degli Stati discendenti dalla CRC. Per esempio, il commento generale
262 Corte EDU, sentenza 28 ottobre 1998, Assenov e altri c. Bulgaria (n. 24760/94).
263 Consiglio d’Europa, Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, STCE n. 201, 25 ottobre 2007.
264 Consiglio d’Europa, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, STCE n. 210, 11 maggio 2011.
n. 13 descrive le misure atte a tutelare i minori contro ogni forma di violenza.265 Il commento generale n. 5, d’altro canto, si riferisce alle misure volte ad rendere la CRC effettiva negli ordinamenti e nelle politiche nazionali e a supervisionar-ne l’attuaziosupervisionar-ne.266