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9 IMMIGRAZIONE E ASILO

9.4. Trattenimento

Punti salienti

• La legislazione europea ammette il trattenimento di minori in un contesto migratorio solo come misura estrema.

• Le autorità nazionali sono tenute a fornire ai minori un alloggio alternativo adeguato.

Nell’ambito del diritto dell’UE, l’articolo 11 della direttiva sulle condizioni di acco-glienza (rivista) stabilisce che i minori possono essere trattenuti solo come ultima risorsa e solo dopo ci sia stato accertato che misure alternative meno coerciti-ve non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento decoerciti-ve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed deve essere fatto il possibile perché i minori trattenuti siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei.

I minori trattenuti devono poter avere la possibilità di svolgere attività di svago, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età. Secondo il medesi-mo articolo, anche i minori non accompagnati sono trattenuti soltanto in circo-stanze eccezionali ed vengono prese tutte le misure necessarie siano rilasciati il più rapidamente possibile. I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari, ma deve essergli fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età.

Deve essere garantita loro una sistemazione separata dagli adulti.

L’articolo 17 della direttiva rimpatri prevede il trattenimento di minori e famiglie la cui domanda di asilo sia stata respinta, a determinate condizioni. Nel caso dei minori non accompagnati, tuttavia, la direttiva stabilisce che siano sistemati in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di per-sone della loro età. Non esiste finora un filone giurisprudenziale della GCUE che riguardi nello specifico il trattenimento di minori.

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, il trattenimento di migranti mino-renni è stato esaminato alla luce degli articoli 3 e 5 della CEDU.

Esempio: il caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio449 riguarda un minore non accompagnato sottoposto a una misura di trattenimento.

Una bambina di cinque anni è stata trattenuta in un centro di transito per adulti per due mesi, senza adeguato supporto. La bambina, sprovvista dei necessari documenti di viaggio, proveniva dalla Repubblica democratica del Congo e cercava di ricongiungersi alla madre, cui era stato riconosciuto il diritto di asilo in Canada. La bambina era stata successivamente rimpa-triata nella Repubblica democratica del Congo, nonostante non vi fosse-ro in quel paese familiari che potessefosse-ro occuparsi di lei. La Corte EDU ha stabilito che, non essendoci stato alcun rischio che la bambina cercasse di sottrarsi alla sorveglianza delle autorità belghe, il suo trattenimento in un centro chiuso per adulti è stato superfluo. La Corte EDU ha altresì osservato che avrebbero potuto essere intraprese altre misure (il suo inserimento in un centro specializzato o l’affido a una famiglia) più adatte a garantire l’in-teresse superiore della fanciulla sancito dall’articolo 3 della CRC. La Corte EDU ha riscontrato una violazione degli articoli 3, 5 e 8 della CEDU.

Altri casi hanno messo in rilievo l’illegittimità del trattenimento, anche quando il minore in questione era accompagnato da un genitore.

Esempio: nel caso Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio,450 la Corte EDU ha sta-bilito che il trattenimento protratto nell’arco di più mesi in un centro di transito chiuso di una madre e dei suoi quattro figli, di età compresa tra sette mesi e sette anni, costituiva una violazione dell’articolo 3 della CEDU.

Nel raggiungere tali conclusioni, la Corte ha attirato l’attenzione sul fatto che il centro era “inadeguato per ospitare minori”, con gravi conseguenze per la loro salute psichica.

Esempio: il caso Popov c. Francia,451 riguardante il trattenimento ammini-strativo di una famiglia per due settimane in attesa della loro espulsione in Kazakistan, conferma questa sentenza. La Corte EDU ha infatti riscontrato una violazione dell’articolo 3 della Corte EDU per il fatto che le autorità francesi non avevano soppesato le inevitabili conseguenze negative sui

449 Corte EDU, sentenza 12 ottobre 2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio (n. 13178/03).

450 Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2010, Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio (n. 41442/07) (consulta-bile in francese).

451 Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2012, Popov c. Francia (nn. 39472/07 e 39474/07).

Immigrazione e asilo

due bambini (di cinque mesi e tre anni) del trattenimento in un centro di detenzione in condizioni considerate “inadatte alla presenza di minori”.452 Ha altresì riscontrato una violazione dell’articolo 5 e dell’articolo 8 con ri-ferimento all’intera famiglia e una violazione dell’articolo 37 della CRC, che stabilisce che “ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età”.453

Esempio: analogamente, nel caso Kanagaratnam c. Belgio,454 il tratteni-mento di una madre richiedente asilo e dei suoi tre figli in un centro di de-tenzione per stranieri irregolari per quattro mesi equivale a una violazione degli articoli 3 e 5 della CEDU. Nonostante il fatto che i bambini fossero accompagnati dalla madre, la Corte ha ritenuto che, trattenendoli in un centro di detenzione, le autorità belghe li avessero esposti a sentimenti di angoscia e di inferiorità e si fossero assunte il rischio, in modo pienamente consapevole, di compromettere il loro sviluppo.455

Nell’ambito del diritto internazionale, l’articolo 9, paragrafo 4, della CRC stabilisce che, in caso di trattenimento di un minore, le autorità statali sono tenute a for-nire ai genitori del minore informazioni riguardanti il luogo dove si trovano.456

452 Ibid., punto 95.

453 Ibid., punto 90.

454 Corte EDU, sentenza 13 dicembre 2011, Kanagaratnam c. Belgio (n. 15297/09) (consultabile in francese).

455 Il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nella sua 19a relazione generale, ha descritto le salvaguardie per i migranti irregolari privati della loro libertà e le ulteriori tutele previste per i minori. Cfr. anche 20 years of combating torture, 19th General Report of the European Committee for the Prevention of Tortu-re and Inhuman or Degrading TTortu-reatment or Punishment (CPT), 1°agosto 2008–31 luglio 2009.

456 Sulle tutele internazionali per i minori in situazione di trattenimento cfr. Rapporto del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti, 5 marzo 2015, A/HRC/28/68.