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2 LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI FONDAMENTALI

2.4. Diritto di essere ascoltato

Punti salienti

• Nell’ambito della legislazione dell’UE, i minori hanno il diritto di esprimere libera-mente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

• La CEDU non prescrive l’obbligo assoluto di ascoltare un minore in giudizio. Per stabilire l’opportunità di procedere in tal senso si devono valutare le circostanze specifiche di ogni caso, tenendo conto dell’età e del grado di maturità del minore.

• Nell’ambito del diritto delle Nazioni Unite, il diritto dei minori di esprimere libera-mente la loro opinione su ogni questione che li interessa è stato riconosciuto come uno dei principi generali della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Ai sensi della legislazione dell’Unione, l’articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE stabilisce che i minori possono esprimere liberamen-te la propria opinione e che questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Questa è una di-sposizione di applicabilità generale e non è limitata a procedimenti specifici. La CGUE ha interpretato il significato di questa disposizione in combinato disposto con il regolamento Bruxelles II bis.

Esempio: la causa Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz69 riguarda il trasferimento di una minore dalla Spagna alla Germania in violazione di sentenze di affidamento. La CGUE era stata chiamata a stabilire se i giu-dici tedeschi (ossia i giui giu-dici del paese in cui la minore era stata trasferita) potevano opporsi all’esecuzione di una decisione del giudice spagnolo (il paese d’origine) a motivo del fatto che la minore non era stata ascoltata e pertanto erano stati violati l’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del re-golamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) e l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La minore si era opposta al ritorno quando aveva espresso il proprio parere nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice tedesco. La CGUE ha dichiarato che, sebbene ascoltare un mino-re in giudizio non sia un diritto assoluto, qualora mino-reputi necessario agimino-re

69 CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c.

Simone Pelz.; cfr. anche il paragrafo 5.4, che esamina più approfonditamente questa sentenza nonché il funzionamento del regolamento Bruxelles II bis.

Libertà e diritti civili fondamentali

in tal senso, un giudice deve offrire al minore una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi. Ha altresì stabilito che il diritto di un minore di es-sere ascoltato, sancito sia dalla Carta che dal regolamento Bruxelles II bis, richiede che siano messe a disposizione di tale minore le procedure e con-dizioni legali che gli consentano di esprimere liberamente la sua opinione e che quest’ultima sia raccolta dal giudice. Il giudice deve inoltre adottare, in funzione dell’interesse superiore del minore e alla luce delle circostan-ze di ogni caso di specie, tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta udienza. Tuttavia, conformemente alla sentenza della CGUE, le autorità del paese in cui la minore era stata trasferita (la Germania) non potevano op-porsi al ritorno della minore sulla base di una violazione del suo diritto di essere ascoltata nel paese d’origine (la Spagna).

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, la Corte EDU non ritiene che il di-ritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU) contempli sempre l’obbligo di ascoltare il minore in giudizio. Di norma, spetta ai giudici na-zionali valutare gli elementi di prova ottenuti, compresi i mezzi utilizzati per ac-certare i fatti pertinenti. I giudici nazionali non sono sempre tenuti ad ascoltare un minore in giudizio sulla questione della visita a un genitore che non ha dirit-ti di affidamento. La quesdirit-tione deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ogni caso, nel rispetto dell’età e del grado di maturità del minore interessato. Inoltre, nell’ambito dell’elemento procedurale dell’articolo 8, la Corte EDU si farà spesso carico di garantire che le autorità abbiano adottato le misu-re adeguate affinché le loro decisioni siano cormisu-redate delle necessarie garanzie.

Esempio: nel caso Sahin c. Germania,70 la madre aveva vietato qualsiasi tipo di contatto tra il ricorrente e la figlia di quattro anni. Il tribunale re-gionale tedesco aveva stabilito che permettere al padre di vedere la figlia sarebbe stato dannoso per quest’ultima a causa della situazione altamen-te conflittuale esisaltamen-tenaltamen-te tra i genitori. Il giudice aveva preso questa deci-sione senza sentire se la bambina volesse continuare a vedere suo padre.

Quanto al diritto di un minore di essere ascoltato in giudizio, la Corte EDU aveva rinviato alla perizia presentata dinanzi al tribunale regionale tede-sco. Dopo alcuni incontri con la bambina, la madre e il ricorrente, l’esperta

70 Corte EDU, sentenza 8 luglio 2003, Sahin c. Germania (n. 30943/96), punto 73. Per quanto riguarda l’aspetto specifico dei giudizi nazionali che sono tenuti a valutare gli elementi di prova ottenuti, nonché la pertinenza degli elementi di prova che gli imputati cercano di addurre, cfr.

anche Corte EDU, sentenza 22 aprile 1992, Vidal c. Belgio (n. 12351/86), punto 33.

aveva ritenuto che un eventuale interrogatorio avrebbe potuto esporre la minore a un rischio, che non avrebbe potuto essere evitato attraverso l’a-dozione di misure speciali in tribunale. La Corte EDU ha constatato che, nel caso di specie, i requisiti procedurali impliciti all’articolo 8 della CEDU, che sanciscono il diritto di un minore a essere ascoltato in giudizio, non com-portavano l’obbligo di sottoporre la minore a un interrogatorio diretto sul suo rapporto con il padre.

Esempio: nel caso Sommerfeld c. Germania,71 la figlia tredicenne del ricor-rente aveva espresso chiaramente il desiderio di non vedere il padre e si era comportata di conseguenza per alcuni anni. I giudici nazionali erano del parere che obbligarla a vedere il ricorrente avrebbe seriamente turbato il suo equilibrio emotivo e psicologico. La Corte EDU ha convenuto che il pro-cesso decisionale aveva garantito la necessaria protezione degli interessi del ricorrente.72

Il diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione è previsto anche dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori.73 Obiettivo della suddetta convenzione è promuovere i diritti dei minori riconoscendo loro diritti procedurali specifici nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi a un’autori-tà giudiziaria, in particolare nei procedimenti aventi per oggetto l’esercizio del-le responsabilità genitoriali, quali la residenza e il diritto di visita nei confronti dei figli. Tra i diritti procedurali che riconosce ai minori, l’articolo 3 della conven-zione garantisce loro il diritto di essere informati e di esprimere la propria opi-nione nei procedimenti. L’articolo 4 riconosce al minore il diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria. In linea con l’articolo 6, le autorità devono as-sicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, consultare il minore personalmente, nei casi che lo richiedono, e permettere al minore di esprimere la propria opinione.

Nell’ambito del diritto internazionale, l’articolo 12, paragrafo 1, della CRC afferma che un minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del minore devono essere prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua età e del

71 Corte EDU, sentenza 8 luglio 2003, Sommerfeld c. Germania [GC] (n. 31871/96).

72 Ibid., punti 72 e 88.

73 Consiglio d’Europa, Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, STE N. 160, 1996.

Libertà e diritti civili fondamentali

suo grado di maturità. L’articolo 12, paragrafo 2, della CRC prescrive inoltre che al minore sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedimento giudi-ziario o amministrativo che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappre-sentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di pro-cedura della legislazione nazionale.

Il Comitato sui diritti dell’infanzia dell’ONU ha sottolineato che gli Stati contraenti devono garantire direttamente questo diritto oppure adottare nuove normative o rivedere le leggi esistenti affinché il minore possa beneficiare appieno di tale diritto.74 Devono inoltre fare in modo che il minore riceva tutte le informazioni e gli orientamenti necessari a prendere una decisione a favore del suo interesse superiore. Il Comitato rileva altresì che il minore ha la facoltà di non esercitare tale diritto; può scegliere di esprimere il proprio parere, ma non è obbligato a farlo.

2.5. Diritto alla libertà di riunione e di associazione

Punti salienti

• Sia la Carta dei diritti fondamentali dell’UE sia la CEDU garantiscono la libertà di riu-nione pacifica e la libertà d’associazione.

• Questo diritto protegge le persone e permette loro di promuovere le loro cause insieme ad altri.

Nell’ambito del diritto dell’UE, l’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sin-dacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insie-me con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Nell’ambito del diritto del Consiglio d’Europa, l’articolo 11, paragrafo 1, della CEDU garantisce il diritto alla libertà di riunione e di associazione fatte salve le restri-zioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

74 ONU, Comitato sui diritti dell’infanzia, Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

La Corte EDU ha espressamente riconosciuto il diritto dei minori di partecipa-re a riunioni in un luogo pubblico. Come ha rilevato la Corte nel caso Christian Democratic People’s Party c. Moldova, vietare a genitori e figli di partecipare a eventi, in particolare di contestare la politica statale in materia di insegnamen-to, equivale a violare la loro libertà di riunione.

Nell’ambito del diritto internazionale, sia i singoli minori sia le organizzazioni per l’infanzia possono avvalersi della protezione offerta dall’articolo 15 della CRC, che sancisce il diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacifica-mente. Ai sensi della suddetta disposizione, è stata garantita la protezione inter-nazionale di un’ampia varietà di forme associative in cui sono coinvolti minori.

UE Argomenti

trattati Consiglio d’Europa Carta dei diritti fondamentali,

ti-tolo III (uguaglianza), compren-dente gli articoli 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discri-minazione) e 23 (parità tra donne e uomini)

Uguaglianza e non

discriminazione CEDU, articolo 14; Protocol-lo n. 12 della CEDU, articoProtocol-lo 1 (non discriminazione)

Corte EDU, D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, 2007 (collocazio-ne di alunni di origi(collocazio-ne rom in scuole speciali)

Corte EDU, Oršuš e altri c. Cro-azia, n. 15766/03, 2010 (classi separate per bambini rom nel-le scuonel-le primarie)

Convenzione quadro per la protezione delle minoran-ze nazionali (FCNM), artico-li 4 e 12

Carta dei diritti fondamentali, ar-ticolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno)

CGUE, C-200/02, Kunqian Catheri-ne Zhu e Man Lavette Chen c. 

Secretary of State for the Home Department, 2004 (diritti di sog-giorno di genitori cittadini di un paese terzo)

Corte EDU, Ponomaryovi c.

Bulgaria, n. 5335/05, 2011, tas-se scolastiche per i residenti temporanei)

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, articolo 4 e artico-lo 12, paragrafo 3