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0.2 Condizioni quadro di diritto internazionale

0.2.1 Accordi bilaterali

Il principale accordo bilaterale nel settore migratorio è l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle per-sone, ALC1). La Svizzera ha concluso anche altri trattati e accordi di domicilio.

0.2.1.1 ALC e relativi protocolli

Per i cittadini di 27 Stati membri dell’UE, i loro familiari nonché i prestatori di servizio prove-nienti da tali Stati, l’ALC e i relativi protocolli prevedono una regolamentazione assai circo-stanziata ed esaustiva della circolazione delle persone (soprattutto per quel che concerne entrata, ammissione, disciplinamento del soggiorno, attività lucrativa e ricongiungimento fa-miliare).

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all’UE. L’estensione della libera circolazione delle per-sone alla Croazia è stata negoziata nel Protocollo III2. Il Protocollo III è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. A decorrere da tale data, i cittadini croati possono godere della libera circo-lazione delle persone.

Quale conseguenza del recesso del Regno Unito dall’UE (Brexit), dal 1°gennaio 2021 l’ALC non è più applicabile ai cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L’Accordo del 21 giugno 20013 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 isti-tutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) prevede perlopiù le stesse dispo-sizioni dell’ALC e del suo protocollo (Allegato 1). La libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein è disciplinata nell’Accordo quadro tra la Confedera-zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperaConfedera-zione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell’area di confine4. Conformemente all’articolo 6 di questo accordo quadro, la Svizzera concede ai cittadini del

1 RS 0.142.112.681

2 Messaggio: FF 2016 1889; Protocollo III FF 2016 1949; Comunicato stampa del 4 marzo 2016: consultabile al link www.ejpd.admin.ch > Attualità > News > 2016 > Il Consiglio federale presenta il disegno di legge sulla rego-lazione dell’immigrazione.

3FF 2001 4435 segg., testo dell’Accordo

4RS 0.360.514.2

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Liechtenstein la libera circolazione secondo le disposizioni dell’Allegato K - Appendice 1 del-la versione consolidata deldel-la Convenzione AELS.

In merito agli accordi sulla libera circolazione, cfr. Istruzioni SEM II.

La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); si appli-ca a queste persone solo in maniera sussidiaria, nei rari appli-casi in cui l’Accordo e le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale non contengono disposizioni derogatorie o se la LStrI prevede una regolamentazione più favorevole allo straniero (art. 2 LStrI).

Ciò vale per la promozione dell’integrazione e il permesso di domicilio (illimitato e non vinco-lato a condizioni) nonché per l’ammissione di prestatori di servizi provenienti da uno Stato dell’UE/AELS, qualora la prestazione di servizi non superi la durata prevista dall’ALC.

Le misure di allontanamento e respingimento previste dalla LStrI sono parimenti applicabili;

la loro interpretazione deve tuttavia allinearsi alle direttive e ai regolamenti UE nonché alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE; cfr. n. 8.1).

0.2.1.2 Accordi di associazione a Schengen e Dublino

I seguenti accordi disciplinano l’associazione della Svizzera al cosiddetto acquis di Schen-gen:

– l’Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

– l’Accordo del 26 ottobre 20047 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assi-stono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

– l’Accordo del 17 dicembre 20048 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

– l’Accordo del 28 aprile 20059 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

– il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la

Co-5 RS 142.20

6 RS 0.362.31 (FF 2004 5747, 2004 5273)

7 RS 0.360.268.11 (FF 2004 5795)

8 RS 0.362.32 (FF 2004 5791)

9 RS 0.360.314.1

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munità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Gli accordi di associazione a Dublino sono:

– l’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro-pea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato compe-tente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;

– l’Accordo del 17 dicembre 200411 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

– il Protocollo sull’Accordo di associazione a Dublino vertente sulla partecipazione della Danimarca a tale accordo;

– il Protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

0.2.1.3 Trattati e accordi di domicilio

Occorre fare una distinzione fra i trattati di domicilio e gli accordi di domicilio.

0.2.1.3.1 Trattati di domicilio

La Svizzera ha concluso trattati di domicilio con 31 Stati (cfr. Allegato «Elenco dei trattati di domicilio»). Tuttavia, questi trattati non conferiscono più un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio (DTF 106 Ib 125 segg.;120 Ib 360 segg.; 110 Ib 66 e DTF 132 II 65 riguardante la validità del trattato di domicilio russo e DTF 139 V 263 con considerazioni sull’ulteriori validità di trattati dal punto di vista del diritto internazionale).

Le disposizioni sulla libera circolazione sono applicabili unicamente ai cittadini degli Stati contraenti già titolari di un permesso di domicilio giusta la legislazione svizzera sugli stranieri.

Prima dell’entrata in vigore della LStrI, i trattati di domicilio avevano una certa rilevanza nel quadro del cambiamento di Cantone da parte di persone titolari del permesso di domicilio.

L’articolo 37 LStrI prevede ora un diritto generale dei titolari del permesso di domicilio a cambiare Cantone. Sono fatti salvi i motivi di revoca di cui all’articolo 63 LStrI. I trattati di domicilio non sono pertanto più rilevanti neppure in tale contesto.

I trattati di domicilio non garantiscono tuttavia un diritto al rilascio del permesso di domicilio (DTF 120 lb 360, consid. 2b, pag. 364 seg. e DTF 2A.395/2005 del 22 novembre 2005,

con-10 RS 0.142.392.68 (FF 2004 5777)

11 RS 0.362.32 (FF 2004 5273)

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sid. 2.3). Il diritto a ottenere il permesso di domicilio dopo un soggiorno di durata determinata risulta da accordi complementari ai trattati di domicilio (accordi di domicilio, cfr. n. 3.4.3.3).

Questi accordi di domicilio mirano a ridurre da dieci a cinque anni il termine per l’ottenimento del permesso di domicilio. L’esistenza di un accordo di domicilio non significa che una per-sona ottenga automaticamente il permesso di domicilio dopo cinque anni senza alcuna veri-fica o condizione.

0.2.1.3.2 Accordi di domicilio

Gli accordi di domicilio integrano i trattati di domicilio (v. sopra). La Svizzera ha concluso accordi di domicilio con il Liechtenstein (2008) e i seguenti Stati membri dell’UE: Belgio (1953), Repubblica federale di Germania (1953), Danimarca (1962), Francia (1946), Grecia (1992), Italia (1934 und 1965), Paesi Bassi (1935), Austria (1950/scambio di note del 1° novembre 1997), Portogallo (1990) e Spagna (1989)12.

Gli accordi di domicilio hanno a volte un tenore diverso e risultano formulati in modo più ge-nerale o più vincolante a seconda dei casi. A prescindere dal tenore diverso, tutti gli accordi di domicilio in essere precedono il diritto nazionale per quanto riguarda il rilascio del permes-so di domicilio. Ai cittadini di questi Stati contraenti viene rilasciato un permespermes-so di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni (anziché dieci) (n. 3.5.2.1). Per il rilascio del permesso di domicilio i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI, n. 3.3.1) sono determinanti soltanto se giustificherebbero una revoca del permesso di domicilio. Il solo fatto di non disporre di competenze linguistiche sufficienti non giustifica la revoca del permesso.

La prassi in vigore sotto la LStr di concedere il permesso di domicilio dopo un soggiorno re-golare ed ininterrotto di cinque anni, vale anche sotto la LStrI. Essa si applica ai seguenti Stati: Andorra, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, San Marino, Svezia, Città del Vaticano e Regno Unito. Per i cittadini di questi Stati valgono però i criteri d’integrazione (inclusi i requisiti linguistici); v. anche n. 3.3.1.

0.2.1.3.3 Memorandum of Understanding

Con gli Stati Uniti e il Canada sono stati conclusi due memorandum of understanding rispet-tivamente del 6 luglio 1995 (FF 1995 III 617) e del 1° maggio 2003 (FF 2003 4592). Anche ai cittadini di questi Stati viene rilasciato un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni; valgono però i criteri d’integrazione (inclusi i requisiti linguistici); si vada anche il numero 3.3.1.

0.2.1.4 Accordi di reclutamento

La Svizzera ha concluso, in data 2 marzo 1961, con la Spagna13 e, in data 10 agosto 1964, con l’Italia14 accordi relativi al reclutamento della manodopera. I due accordi confermano il principio del reclutamento privato della manodopera straniera. Essi regolano l’assunzione, la presa a carico delle spese di viaggio, le condizioni di stipendio e di lavoro nonché misure

12 Cfr. anche Allegato «Elenco degli accordi di domicilio»

13 RS 0.142.113.328

14 RS 0.142.114.548

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d’ordine sociale relative ai lavoratori immigrati. L’accordo con l’Italia contempla inoltre dispo-sizioni concernenti il rinnovo dei permessi, la mobilità professionale e il ricongiungimento familiare.

Per motivi di equità, nel 1967 i vantaggi concessi ai lavoratori italiani furono estesi a tutta la manodopera proveniente dagli Stati dell’Europa occidentale senza tuttavia conferire diritti (FF 1978 II 170).

Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE/AELS (ALC), questi accordi hanno perduto importanza e sono applicabili solo in maniera sussidia-ria (art. 2 LStrI).

0.2.1.5 Accordi sullo scambio di tirocinanti

La Svizzera ha concluso accordi relativi allo scambio di tirocinanti con 33 Paesi (accordi sui tirocinanti; cfr. elenco dei Paesi e informazioni più dettagliate al n. 4.4.8).

Gli Stati contraenti s’impegnano ad autorizzare ogni anno un determinato numero di giovani stranieri a soggiornare, per un periodo massimo di 18 mesi, nel loro Paese ai fini della for-mazione professionale o della forfor-mazione professionali continua.

Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi sullo scambio di tiroci-nanti (art. 100 cpv. 2 lett. e in combinato disposto con l’art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI). La proce-dura e il rilascio di permessi sono retti dagli accordi sui tirocinanti e dalle convenzioni ammi-nistrative bilaterali (art. 42 cpv. 1 OASA).

0.2.1.6 Accordi relativi ai frontalieri

Accordi relativi ai frontalieri sono stati conclusi con:

– la Germania: Accordo del 21 maggio 197015 tra il Consiglio federale svizzero e il Go-verno della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine, modificato con Scambio di lettere del 22 dicembre 197516;

– la Francia: Accordo del 1° agosto 194617 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine; Accordo supplementare del 15 aprile 195818 tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori frontalieri; in virtù di tale accordo, i cittadini dei due Paesi che vantano dieci anni di attività salariata ininterrotta hanno diritto al rinnovo del loro per-messo a meno che gravi perturbazioni del mercato del lavoro vi si oppongano;

– l’Austria: Accordo del 13 giugno 197319 tra la Confederazione svizzera e la Repubbli-ca austriaRepubbli-ca concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine;

– l’Italia: Accordo non pubblicato del 21 ottobre 1928 sul traffico di confine.

15 RS 0.631.256.913.63

16 RS 0.631.256.913.631

17 RS 0.631.256.934.91

18 RS 0.142.113.498

19 RS 0.631.256.916.33

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Questi accordi definiscono i requisiti applicabili ai permessi, l’obbligo di tornare nella zona di frontiera contigua nonché l’estensione della zona di frontiera. Per i cittadini dell’UE-27/AELS hanno una rilevanza solo in riferimento alla definizione dell’estensione delle zone di frontiera nel caso in cui vige un periodo transitorio in materia di contingenti. In particolare, le zone di frontiera restano applicabili ai cittadini di Stati terzi che risiedono in uno Stato limitrofo e lavo-rano in Svizzera.

Si vedano anche i numeri 4.4.12 e 4.8.3 e, per i cittadini UE/AELS, il numero 2.7 delle Istru-zioni SEM II.

0.2.1.7 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti acquisiti dei cittadini

Successivamente all’uscita del Regno Unito dall’UE (Brexit) è stato stipulato l’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini20. Esso disciplina la tutela, dopo il 1° gennaio 2021, dei diritti ac-quisiti dai cittadini britannici e dai loro familiari in virtù dell’ALC.

La circolare della SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’ALC» illustra le disposizioni di tale accordo.

L’ALC è stato applicato ai cittadini del Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. I cittadini del Regno Unito che non hanno acquisito diritti derivanti dall’ALC non sono coperti dal predetto accordo. Queste persone soggiacciono alle disposizioni ordinarie della LStrI e alle presenti istruzioni.

Per l’ammissione al mercato del lavoro di cittadini britannici appena entrati in Svizzera ri-mandiamo al numero 4.8.6.