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7.2 Membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI

7.2.3 Attività lucrativa

In via eccezionale, il titolare principale può essere autorizzato a esercitare un’attività acces-soria. La stessa non dovrà tuttavia eccedere le 10 ore settimanali (art. 21 cpv. 2 OSOsp e 44 OASA). Tale attività – che non è imputata sui contingenti per lavoratori stranieri – sottostà alla previa autorizzazione delle autorità cantonali. Il pertinente permesso può essere rilascia-to sotrilascia-to forma di lettera. L’aurilascia-torità canrilascia-tonale competente emana la propria decisione d’intesa con il DFAE (art. 21 cpv. 2 OSOsp). Ciò a condizione che l’interessato risieda in Svizzera e che l’attività non sia incompatibile con l’esercizio delle sue funzioni ufficiali (art. 21 cpv. 2 OSOsp). L’insegnamento in un settore di competenza specifico può essere considerato un’attività accessoria ammissibile. Sono invece considerate incompatibili con le funzioni uffi-ciali in particolare tutte le attività di carattere commerciale (art. 21 cpv. 3 OSOsp). La perso-na che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Sottostà in particolare alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale e i redditi della sua attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale (art. 21 cpv. 4 OSOsp).

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Il titolare principale che lascia le proprie funzioni ufficiali per accedere al mercato del lavoro elvetico sottostà alle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri (art. 54 OASA), segnatamente a quelle riguardanti il contingentamento dei lavoratori stranieri.

7.2.3.2 Coniuge e figli dei membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI I coniugi beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro svizzero, sempreché vivano in Svizzera in comunione domestica con il titolare principale (art. 45 cpv. 1 OASA e art. 22 OSOsp; deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). I figli non coniugati ammessi prima dei 21 anni d’età beneficiano di un accesso agevolato al mercato del lavoro, sempreché vivano in Svizzera in comunione domestica con il titolare principale (art. 45 cpv. 1 OASA e art. 22 OSOsp; deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). I figli non coniugati possono fare uso dell’accesso agevolato al mercato del lavoro sino all’età di 25 anni. Dopo i 25 anni, devono regolare le loro condizioni di soggiorno e di lavoro in Svizzera conformemente alla legislazione concer-nente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 22 cpv. 1 lett. d ed e OSOsp).

7.2.3.2.1 Attestato per l’accesso agevolato al mercato del lavoro

Il coniuge e i figli ricevono, a richiesta, un documento del DFAE destinato ad attestare ai po-tenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro; art. 22 cpv. 2 OSOsp). Questo attestato consente alla persona interessata di ottenere un permesso speciale denominato «permesso Ci»

(cfr. n. 7.2.3.2.2) in vista di esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

L’attestato è valido unicamente se è accompagnato dalla carta di legittimazione o dal per-messo Ci. Il suo titolare lo presenta al datore di lavoro potenziale o all’autorità incaricata di autorizzare l’esercizio di un’attività indipendente.

I figli entrati in Svizzera dopo i 21 anni, autorizzati a soggiornare con i genitori e beneficiari di una carta di legittimazione, soggiacciono alle disposizioni ordinarie del diritto in materia di stranieri per quanto riguarda l’esercizio di un’attività lucrativa (art. 22 cpv. 1 lett. d ed e OSOsp). Pertanto non possono ottenere né un attestato né un permesso Ci.

7.2.3.2.2 Permesso Ci (permesso speciale che autorizza il soggiorno con attività lucrativa per coniugi e figli)

L’autorità competente in materia di stranieri del Cantone di residenza rilascia, in cambio della carta di legittimazione, un permesso di soggiorno speciale denominato «permesso Ci» che consente di svolgere un’attività lucrativa. Il permesso Ci è rilasciato dietro presentazione dell’attestato del DFAE (cfr. n. 7.2.3.2.1) in cambio della carta di legittimazione, se il richie-dente presenta un contratto di lavoro, una proposta di lavoro vincolante o una dichiarazione scritta di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente. L’attività lucrativa indipendente può essere effettivamente svolta soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle au-torità competenti le autorizzazioni necessarie per svolgere la professione o l’attività in que-stione. L’autorità cantonale ritorna la carta di legittimazione al DFAE (Protocollo a Berna o Missione svizzera secondo i casi).

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Il permesso Ci è valido per tutto il territorio del Cantone che lo ha rilasciato. Per i cittadini UE/AELS il permesso Ci è valido in tutta la Svizzera.

Il richiedente ha diritto di cominciare a lavorare immediatamente dopo aver deposto perso-nalmente la propria domanda di permesso presso l’autorità competente nel luogo del domici-lio.

Il titolare del permesso resta beneficiario dei privilegi e delle immunità ai quali ha diritto in quanto familiare del titolare principale, tranne per quanto concerne l’attività lucrativa. Detti privilegi e immunità sono attestati mediante un foglio allegato al permesso Ci.

Secondo la prassi, il permesso Ci perde ogni validità allorquando il titolare:

– chieda la restituzione della propria carta di legittimazione al termine dell’attività lucra-tiva;

– da tre mesi non eserciti più un’attività lucrativa;

– perda il diritto alla carta di legittimazione a motivo di una modificazione dello statuto giuridico del titolare principale (trasferimento, dimissioni, rinvio, pensionamento o de-cesso);

– acceda ad uno statuto indipendente.

Il permesso Ci consente di accedere al mercato del lavoro svizzero e il suo detentore sog-giace alle assicurazioni sociali svizzere e al pagamento delle imposte sul reddito, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale. Occorre rilasciare un permesso Ci anche al coniuge che risiede in Svizze-ra con il titolare principale e che esercita un’attività lucSvizze-rativa per un datore di lavoro con sede all’estero (p. es. nel quadro del telelavoro).

Se il titolare del permesso Ci perde il proprio impiego, egli può conservare il permesso e ri-chiederne la proroga per il periodo durante il quale beneficia dell’assicurazione contro la di-soccupazione a condizione che il titolare principale conservi la propria residenza e le proprie funzioni ufficiali in Svizzera.

Il coniuge beneficiario di un permesso Ci non può ottenere la trasformazione dello stesso in un permesso indipendente fintantoché il titolare principale esercita le proprie funzioni ufficiali.

Il rilascio del permesso Ci non necessita l’approvazione della SEM.

I titolari di un permesso Ci possono mantenere questo titolo di soggiorno fintantoché dipen-dono dal diritto di soggiorno del titolare principale e vivono in comunione domestica con lui (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Se queste condizioni non sono date, devono restituire il permesso Ci all’autorità cantonale che l’ha rilasciato.

Se l’attività lucrativa non supera le 10 ore settimanali (15 ore per gli studenti; art. 38 cpv. 1 lett. b OASA), il richiedente può conservare la propria carta di legittimazione. In tal caso, l’attività è autorizzata mediante una lettera dell’autorità cantonale competente, d’intesa con il DFAE.

La persona che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di alcun privilegio o immunità. L’attività è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali e

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imposizione fiscale, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di convenzioni di sicurezza sociale.

7.2.3.2.3 Cambiamento di posto di lavoro, di professione o di Cantone

Il titolare di un permesso Ci non cittadino UE/AELS deve chiedere al Cantone l’autorizzazione per cambiare posto di lavoro, professione o Cantone.

Se il titolare di un permesso Ci intende esercitare un’attività professionale in un Cantone di-verso da quello che gli ha rilasciato il permesso, il Cantone di lavoro informerà il Cantone di residenza.

Se il titolare di un permesso Ci, a prescindere dalla sua cittadinanza, intende esercitare un’attività professionale in un Cantone diverso da quello in cui risiede, il DFAE deve verifica-re se il titolaverifica-re principale esercita ancora le funzioni ufficiali per le quali è stato ammesso e se il titolare del permesso Ci convive sempre con il titolare principale.

Il cambiamento di posto di lavoro, di professione o di Cantone non necessita l’accordo preli-minare delle autorità preposte al mercato del lavoro. Non occorre neppure l’approvazione della SEM.

7.2.3.3 Lavoro durante le vacanze

Il figlio ammesso nel quadro del ricongiungimento familiare prima dei 21 anni di età può otte-nere dall’autorità cantonale competente un permesso sotto forma di lettera, che lo autorizza a esercitare un’attività lucrativa durante le vacanze fino a una durata di tre mesi. Il Cantone informa il Protocollo del DFAE a Berna o la Missione svizzera a Ginevra.

Per l’attività lucrativa temporanea dei figli non vale alcun privilegio o immunità. L’attività è soggetta alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali e imposizione fiscale, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione o di con-venzioni di sicurezza sociale.

7.2.3.4 Frontalieri

Se il funzionario internazionale risiede nella zona di frontiera limitrofa, il coniuge e i figli che desiderano esercitare un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno alle disposizioni concer-nenti i frontalieri. Ai cittadini UE/AELS sono applicabili le disposizioni dell’ALC.