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5.4 Adottati e affiliati

5.4.1 Adottati

5.4.1.1 La procedura di adozione internazionale in Svizzera

Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore in Svizzera la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione in-ternazionale (Convenzione dell’Aia, CAA)89. La CAA si applica qualora un minore originario di uno Stato contraente («Paese d’origine») debba essere trasferito in un altro Stato

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traente («Paese d’accoglienza») prima o dopo l’adozione. Essa si applica dunque sempre qualora il minore e i genitori adottivi risiedano in Stati contraenti diversi, indipendentemente dal rispettivo domicilio e dalla rispettiva nazionalità. L’elenco aggiornato degli Stati contraenti può essere consultato sul sito della Conferenza dell’Aia.

Detta Convenzione regolamenta tutte le categorie di adozione che determinano un legame di filiazione durevole tra il minore e i genitori, indipendentemente dal fatto che il legame di filia-zione con i genitori biologici sia soppresso totalmente (adofilia-zione completa) o parzialmente (adozione semplice). La CAA intende anzitutto garantire che le adozioni internazionali ten-gano conto dell’interesse superiore del minore e avventen-gano nel rispetto dei suoi diritti fon-damentali. A tal fine è stato instaurato un sistema istituzionalizzato di cooperazione tra gli Stati contraenti mediante la creazione di un’Autorità centrale in ogni Stato. In Svizzera que-sto ruolo è svolto dall’Ufficio federale di giustizia, a livello nazionale, e dalle autorità istituite conformemente all’articolo 316 capoverso 1bis CC, a livello cantonale90.

La CAA ha inoltre lo scopo di assicurare il riconoscimento da parte di tutti gli Stati contraenti delle adozioni conformi alla Convenzione.

La legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e ai provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA)91 prevede, oltre alla procedura, provvedimenti tesi a migliorare in generale la protezione dei minori in caso di adozione internazionale.

La procedura di accoglienza dei minori che provengono e non provengono da uno Stato membro della CAA è disciplinata dettagliatamente nell’ordinanza sull’adozione (OAdoz)92. Tra le altre cose, tale procedura è equiparata alle procedure degli Stati contraenti della Con-venzione dell’Aia sull’adozione. Inoltre gli uffici cantonali in materia di migrazione e le rap-presentanze svizzere all’estero sono sostenuti tecnicamente nel controllo dei dossier dei minori prima dell’entrata in Svizzera.

In merito alla procedura internazionale in materia di adozione cfr. anche le informazioni del competente Ufficio federale di giustizia.

5.4.1.2 Effetti giuridici dell’adozione all’estero

L’adozione pronunciata all’estero conformemente alla procedura prevista dalla Convenzione è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti (art. 23 CAA).

Le adozioni estere non concluse conformemente alla CAA possono essere riconosciute alle condizioni di cui all’articolo 78 capoverso 1 della legge federale sul diritto internazionale pri-vato (LDIP)93.

In caso di adozione completa il precedente rapporto di filiazione è sostituito integralmente da quello nuovo. Il minore acquista la cittadinanza svizzera se almeno un genitore possiede la

90Reperibili sotto: www.bj.admin.ch > Società > Adozione internazionale > CUG: Autorità centrali cantonali.

91 RS 211.221.31

92 RS 211.221.36 93 RS 291

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cittadinanza svizzera (art. 4 LCit; cfr. Istruzioni SEM V. Cittadinanza). In caso di adozione semplice o debole, il minore non acquista la cittadinanza svizzera.

Se con l’adozione secondo la CAA il minore acquista la cittadinanza svizzera, l’Ufficio fede-rale di giustizia autorizza la rappresentanza svizzera a rilasciare un lasciapassare94 per il minore adottato (art. 10 LF-CAA).

Per tutte le altre situazioni rientranti o meno nel campo di applicazione della CAA, ad esem-pio in caso di adozione da parte di cittadini stranieri, di adozione prevista soltanto dopo l’arrivo in Svizzera, di adozione non riconosciuta o di adozione semplice, il minore straniero ha bisogno di un permesso di entrata e di dimora della competente autorità cantonale in ma-teria di migrazione. Per il riconoscimento di un’adozione internazionale valgono i medesimi principi applicabili all’adozione da parte di cittadini svizzeri. In caso di adozione completa il figlio adottivo va trattato come un figlio biologico dei genitori adottivi. In caso di adozione completa riconosciuta il figlio adottivo va trattato come un figlio biologico dei genitori adottivi.

Sono applicabili le regole relative al ricongiungimento familiare e si applicano in particolare gli articoli 42 segg. LStrI e la pertinente giurisprudenza (n. 6.1 segg.).

5.4.1.3 Effetti giuridici di un’adozione internazionale non riconosciuta

Se l’adozione straniera non è riconosciuta in Svizzera, il minore deve essere trattato come qualsiasi straniero che desidera risiedere in Svizzera. I genitori devono inoltre presentare una domanda volta a ottenere un’autorizzazione per l’accoglimento, giusta il diritto svizzero (n. 5.4.2).

Si può vagliare la possibilità di rilasciare un permesso di dimora giusta l’articolo 30 lettera b LStrI unicamente se sussistono motivi gravi (n. 5.6).

Se sono soddisfatte le pertinenti condizioni, il minore può ottenere un permesso di dimora quale affiliato in virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettera c LStrI anche se non è prevista l’ulteriore adozione in Svizzera (n. 5.4.2).

5.4.1.4 Procedura di accoglimento

Chi dimora regolarmente in Svizzera e desidera accogliere un adottando o adottare un mino-re dall’estero necessita dell’autorizzazione della competente autorità cantonale (secondo l’art. 316 cpv. 1bis CC; art. 4 OAdoz95).

Prima di rilasciare l’autorizzazione è esaminata l’idoneità dei futuri genitori adottivi a garanti-re il bene e a soddisfagaranti-re le esigenze del minogaranti-re che desiderano accogliegaranti-re (art. 5 OAdoz).

Se le condizioni di cui all’articolo 5 OAdoz sono adempiute, l’autorità centrale cantonale certi-fica l’idoneità all’adozione mediante decisione.

Il certificato di idoneità o l’autorizzazione all’accoglienza di un minore straniero sono tra-smessi all’autorità cantonale competente in materia di migrazione (art. 8 cpv. 1 OAdoz).

Questa decide se autorizzare il rilascio del visto o assicurare la concessione del permesso di

94 In dettaglio cfr. n. 2.3.3.4.2 seg. Istruzioni SEM VII. Visti > Soggiorno superiore a 90 giorni > Istruzioni Visti nazionali della SEM.

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dimora per il minore. Comunica la propria decisione all’autorità centrale cantonale in materia di adozione (art. 8 cpv. 2 OAdoz).

Secondo l’articolo 8 capoverso 3 OAdoz il rilascio del visto o l’assicurazione del permesso di dimora per l’adottando possono essere effettuati soltanto se i documenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere b–e OAdoz sono completi e l’autorità centrale cantonale in materia di adozione ha rilasciato l’autorizzazione o ha approvato l’entrata (art. 7 cpv. 5 OAdoz).

L’autorità competente per la procedura di accoglimento verifica pertanto non soltanto l’idoneità dei futuri genitori adottivi, bensì anche il dossier del minore. La procedura viene così adeguata a quella prevista dalla CAA (cfr. art. 8 e 9 LF-CAA). Tale verifica è effettuata quanto prima, in ogni caso prima dell’arrivo del minore (in merito cfr. la circolare dell’Autorità centrale della Confederazione in materia di adozione dell’8 giugno 2012).

Se sussistono dubbi sulla filiazione, occorre contattare l’autorità centrale cantonale in mate-ria di adozione, che può esigere ulteriori documenti (art. 7 cpv. 2 OAdoz) e se del caso nega-re l’autorizzazione.

5.4.1.5 Regolamentazione del soggiorno del minore (art. 48 LStrI)

L’affiliato ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se è prevista un’adozione in Svizzera da parte di genitori svizzeri, se sono adempiute le condizioni stabilite dal diritto civile in materia di affiliazione in vista d’adozione e se l’entrata in Svizzera per dimorarvi è avvenuta legalmente (art. 48 cpv. 1 LStrI).

Se l’adozione prevista non ha luogo, l’affiliato ha diritto alla proroga del permesso di dimora e, cinque anni dopo l’entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio (art. 48 cpv. 2 LStrI).

Se durante la procedura d’adozione il minore è dato in affidamento in un Cantone diverso da quello del suo tutore o legale, il Cantone competente per il rilascio del permesso di dimora è quello in cui il minore ha il centro dei suoi interessi. Il domicilio del rappresentante legale non è determinante, in quanto le disposizioni in materia di stranieri si basano sul principio della presenza effettiva.

5.4.1.6 Adozione da parte di stranieri residenti in Svizzera

Lo straniero titolare di un permesso di domicilio (C) può ottenere un’autorizzazione d’entrata o un’assicurazione del permesso di dimora per un minore straniero in vista della sua adozio-ne unicamente se sono adempiute le condizioni dell’adozioadozio-ne e quelle del ricongiungimento familiare giusta l’articolo 43 LStrI (n. 6.3).

Lo straniero titolare di un permesso di dimora annuale (B) può ottenere un’autorizzazione d’entrata o un’assicurazione del permesso di dimora in vista dell’adozione di un minore stra-niero unicamente se sono adempiute le condizioni dell’adozione e del ricongiungimento fami-liare giusta l’articolo 44 LStrI (n. 6.4 / 6.5).

Il genitore adottivo cittadino di uno Stato non contraente deve inoltre produrre una conferma delle competenti autorità del suo Paese d’origine, secondo cui il minore ha può seguire i ge-nitori nel momento in cui questi rientrano nel loro Paese. Per gli stranieri provenienti da uno Stato contraente non è sistematicamente necessaria una tale conferma, se anche il minore proviene da uno Stato contraente, in quanto, in linea di principio, il Paese d’origine riconosce

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l’adozione (riconoscimento per legge giusta l’art. 23 LF-CAA). La conferma è necessaria nel caso in cui sussistano dubbi motivati che l’adozione non possa essere riconosciuta dallo Sta-to d’origine del geniSta-tore adottante.

5.4.1.7 Violazione delle regole procedurali

Se un’autorità cantonale della migrazione constata che in un determinato caso non sono state rispettate le disposizioni di legge svizzere sull’accoglienza di minori in vista di adozione (OAdoz e LF-CAA), deve informarne tempestivamente l’autorità centrale cantonale in mate-ria di adozione. Lo stesso vale se il minore è entrato in Svizzera illegalmente.

L’autorità centrale cantonale in materia di adozione e l’autorità cantonale degli stranieri de-vono verificare approfonditamente tali situazioni, anche con la collaborazione dell’autorità di protezione dei minori. Esse decidono in merito alle misure da adottare, segnatamente misure di protezione del minore come un collocamento o sanzioni penali (v. art. 10 cpv. 3 e 4 e art. 11 OAdoz; art. 22 LF-CAA).

La LStrI (art. 97 cpv. 3 lett. dquinquies LStrI in combinato disposto con l’art. 82f OASA) nonché le disposizioni del Codice civile (CC) relative alla protezione dei minori (art. 314d cpv. 1 n. 2 CC) prevedono un pertinente obbligo di comunicazione tra le autorità competenti in materia di migrazione e le competenti autorità civili. Persone che svolgono un’attività ufficiale (colla-boratori delle autorità della migrazione, delle competenti autorità civili, dei tribunali) sono te-nuti a comunicare eventuali situazioni di pericolo per il minore (v. n. 8.11.6 e la raccomanda-zione del novembre 2018 della Conferenza per la proteraccomanda-zione dei minori e degli adulti COPMA e dell’Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM «Recommandations pour la mise en œuvre de l’obligation de communiquer entre les APEA et les autorités migra-toires conformément à l’art. 82f OASA », non disponibile in italiano).

Un’adozione che mira ad eludere le disposizioni relative all’ammissione e al soggiorno del diritto in materia di straneiri è contraria al senso e allo scopo del ricongiungimento familiare e implica l’estinzione del diritto al ricongiungimento (art. 51 cpv. 2 lett. a LStrI; sentenza TF 2C_404/2014 del 19 giugno 2014, consid. 2.2; sentenza TF 2C_1115/2013 dell’11 febbraio 2014, consid. 2.6). Per l’estinzione dei diritti in caso di abuso del diritto si rimanda al n. 6.14.