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Competenze e collaborazione delle autorità

6.14 Estinzione dei diritti invocati abusivamente

6.14.2 Matrimoni di compiacenza

6.14.2.1 Competenze e collaborazione delle autorità

6.14.2.1.1 Rifiuto di celebrare il matrimonio in casi evidenti di matrimoni fittizi (CC)

Con l’entrata in vigore della LStr (1° gennaio 2008) è stato parimenti modificato il Codice civile (CC; RS 210).

L’ufficiale di stato civile rifiuta di collaborare quando uno dei fidanzati manifestamente non intende creare un’unione coniugale, bensì eludere le regole sull’ammissione e la dimora de-gli stranieri (art. 97a CC).

Se l’abuso è scoperto a matrimonio concluso, l’unione può essere annullata d’ufficio (art. 105 n. 4 CC). La nullità pronunciata dal giudice fa cessare la presunzione legale di paternità (art. 109 cpv. 3 CC).

6.14.2.1.2 Dimostrazione del soggiorno regolare durante la procedura preparatoria del

matrimonio o durante la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domesti-ca

Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, delle nuove disposizioni del Codice civile (art. 98 cpv. 4 e 99 cpv. 4 CC) e della legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omo-sessuali (art. 5 cpv. 4 e 6 cpv. 4 LUD), con cui s’intende impedire il matrimonio e la registra-zione dell’unione domestica in caso di dimora irregolare, i fidanzati o i partner privi della cit-tadinanza svizzera devono dimostrare la legalità del loro soggiorno in Svizzera sin dall’avvio della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica e fino al matrimonio o alla registrazione dell’unione domestica.

Il soggiorno è regolare se sono osservate le disposizioni della legislazione in materia di stra-nieri o d’asilo, ossia se:

– lo straniero possiede un titolo di soggiorno valido (permesso L, B, C, G, F, N o Ci);

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– NB: per quanto riguarda i titolari del permesso N, occorre contattare il competente uf-ficio cantonale in quanto il diritto di soggiornare in Svizzera può estinguersi prima del-la scadenza del permesso.

– lo straniero non sottostà all’obbligo del visto e si trova in Svizzera nel quadro di un soggiorno non sottostante a permesso (n. 2.3.3);

– lo straniero sottostante all’obbligo del visto dispone del necessario visto e soggiorna in Svizzera per la durata di validità dello stesso oppure dispone di un titolo di sog-giorno di uno Stato Schengen che autorizza l’entrata senza visto (per una durata massima di tre mesi [90 giorni] nell’arco di sei mesi [180 giorni]; cfr. allegato 1, lista 1 Istruzioni SEM VII;

– allo straniero è stato impartito un termine di partenza non ancora scaduto.

Il fidanzato o il partner in situazione irregolare in Svizzera che desidera sposarsi ha tuttavia la possibilità di presentare una domanda di permesso di soggiorno in vista della preparazio-ne del matrimonio.

Fondandosi sull’articolo 17 LStrI, il Tribunale federale ha precisato le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno in vista del matrimonio in tali casi (DTF 137 I 351 confermata nella DTF 138 I 41; DTF 139 I 37, consid. 2; sentenza 2C_76/2013 del 23 maggio 2013).

Le autorità competenti in materia di migrazione sono tenute a rilasciare un titolo di soggiorno in vista del matrimonio a patto che siano adempiute cumulativamente le due condizioni se-guenti:

− non esistono indizi secondo cui il richiedente intende, attraverso l’istituto del ma-trimonio, invocare abusivamente le regole sul ricongiungimento familiare e;

− appare chiaramente che il richiedente, dopo la sua unione, adempierà le condi-zioni di ammissione in Svizzera.

In caso contrario, ossia se alla luce delle circostanze, in particolare della situazione persona-le dello straniero, appare subito che questi non potrà, nemmeno da sposato, essere ammes-so a ammes-soggiornare in Svizzera, le autorità competenti in materia di migrazione rinunceranno a rilasciare un permesso di soggiorno provvisorio in vista del matrimonio (confermato nella sentenza 2C_977/2012 del 15 marzo 2013, consid. 3.1).

Il Tribunale federale ha ritenuto tale prassi conforme al rispetto del diritto al matrimonio deri-vante dal diritto convenzionale e costituzionale (art. 12 CEDU e 14 Cost.) nonché al diritto alle relazioni personali (art. 8 CEDU).

Il matrimonio durante un soggiorno con un visto per visitatore non fa decadere il diritto al ricongiungimento familiare. La competente autorità in materia di migrazione è tenuta, su ri-chiesta tempestiva, ad avviare una procedura di autorizzazione e a vagliare il ricongiungi-mento familiare. Se non è emanata alcuna decisione positiva di prima istanza durante il sog-giorno esente da autorizzazione, l’interessato deve attendere all’estero la decisione relativa al permesso, tranne se le condizioni di ammissione o autorizzazione potrebbero essere con-siderate molto probabilmente adempiute ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 LStrI (DTF 139 I 37, consid. 3).

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In generale il soggiorno è regolato con il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata (per la procedura preparatoria del matrimonio, senza attività lucrativa).

In assenza di prove circa la legalità del soggiorno, l’ufficio dello stato civile competente fissa un termine adeguato entro il quale il fidanzato o il partner può produrre i documenti necessa-ri. Il termine non ha nessuna ripercussione sul diritto di soggiorno. Serve unicamente a otte-nere i documenti necessari (p. es. termine di consegna per il rilascio di un documento d’identità) e non è vincolante per le autorità competenti in materia di migrazione in caso di procedura di rilascio di un permesso nell’ambito del diritto in materia di stranieri.

Se, allo scadere di tale termine non è presentato nessun documento attestante la legalità del soggiorno oppure il permesso di soggiorno provvisorio in vista del matrimonio è rifiutato, l’ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati o ai partner il rifiuto di celebrare il matrimonio o di registrare l’unione domestica e notifica alla competente autorità migratoria l’identità e l’indirizzo attuale del fidanzato o del partner che non è stato in grado di dimostrare la legalità del suo soggiorno.

Gli uffici dello stato civile hanno accesso al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) a scopo di controllo. Se non è prodotto nessun mezzo probatorio oppure se sussi-stono dubbi, sono altresì abilitati a far verificare la legalità del soggiorno dall’autorità canto-nale competente in materia di stranieri, la quale è tenuta a fornire senza indugio e gratuita-mente le informazioni richieste. Per ulteriori informazioni si rinvia alle direttive UFSC n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011.

6.14.2.1.3 Decisione d’ammissione delle autorità cantonali competenti in materia di stranieri In virtù della ripartizione delle competenze nel diritto in materia di stranieri, il rilascio o il rifiu-to dei permessi di soggiorno e la necessaria aurifiu-torizzazione per il rilascio del visrifiu-to (aurifiu-torizza- (autorizza-zione d’entrata) competono ai Cantoni.

Compete pertanto in prima linea alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri svolgere gli accertamenti del caso per stabilire se sussiste un matrimonio fittizio e decidere le eventuali misure da adottare. Ciò vale anche qualora le autorità dello stato civile abbiano già celebrato il matrimonio (v. lett. b). I provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri sono adottati a prescindere dalla validità giuridica del matrimonio.

6.14.2.1.4 Procedura d’approvazione presso la Segreteria di Stato della migrazione

In caso di violazione del diritto federale, la SEM può negare l’autorizzazione al rilascio di un permesso in virtù del diritto in materia di stranieri. Ciò vale anche qualora un tribunale canto-nale abbia approvato il rilascio del permesso. Se nella fattispecie è stabilita l’esistenza di un matrimonio fittizio o forzato, la SEM nega l’approvazione.

6.14.2.1.5 Rilascio del visto da parte delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere all’estero non sono abilitate a rilasciare o rifiutare il visto d’entrata nel contesto del rilascio di un permesso di soggiorno. Quanto al ricongiungimento familiare o al soggiorno in vista della preparazione del matrimonio, le rappresentanze all’estero possono rilasciare visti soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti (art. 13 cpv. 3 e art. 23 OEV; RS 142.204).

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Le rappresentanze svizzere all’estero sottopongono alle autorità svizzere competenti in ma-teria di permessi le domande d’entrata o di visto unitamente alla documentazione necessa-ria. In presenza dell’autorizzazione cantonale per il rilascio del visto, le rappresentanze rila-sciano il visto. In caso di decisione negativa della competente autorità, notificano la stessa al richiedente all’estero.

La revoca dell’autorizzazione per il rilascio del visto compete esclusivamente alle autorità in Svizzera. Le rappresentanze all’estero non sono autorizzate a rifiutare il visto di propria ini-ziativa qualora l’autorità competente per il rilascio del permesso in Svizzera abbia autorizzato il rilascio del visto in previsione di un soggiorno sottostante a permesso.

6.14.2.1.6 Collaborazione tra le autorità coinvolte

Le rappresentanze all’estero sono tenute a notificare alle autorità cantonali tutti i fatti che possono indicare un matrimonio fittizio e che potrebbero pertanto essere essenziali per la decisione relativa al permesso (art. 82 cpv. 3 OASA).

Le autorità cantonali devono tenere conto di tali informazioni nella loro decisione. Se del ca-so, chiedono ulteriori chiarimenti alle rappresentanze all’estero.

Se trasmettono a terzi le informazioni ottenute dalle rappresentanze all’estero, le autorità cantonali vegliano al rispetto dell’anonimato delle persone di fiducia di cui si avvalgono le rappresentanze all’estero. Se del caso trasmettono le informazioni sotto forma di riassunto contenente i principali elementi e chiarimenti (cfr. per analogia art. 27 e 28 PA, RS 172.021, e DTF 129 II 193, consid. 5).

Anche le autorità dello stato civile sono tenute a comunicare alle autorità competenti in mate-ria di stranieri eventuali fatti che possono indicare un matrimonio fittizio. Ciò vale anche se il matrimonio è stato celebrato perché non era possibile dimostrare che si trattava in tutta evi-denza di un matrimonio fittizio (art. 82 cpv. 3 OASA). Le autorità competenti in materia di stranieri tengono conto di tali indicazioni nella loro decisione relativa al ricongiungimento fa-miliare e, in particolare, in caso di proroga del permesso di dimora del coniuge. L’adozione di provvedimenti previsti dal diritto in materia di stranieri è possibile a prescindere dalla validità giuridica del matrimonio.

La competente autorità dello stato civile notifica inoltre all’autorità competente in materia di stranieri del luogo di dimora dell’interessato l’identità e l’attuale indirizzo del fidanzato o del partner che non è stato in grado di dimostrare la legalità del proprio soggiorno (cfr. 6.14.2.1.2).