• Non ci sono risultati.

Emolumenti per la carta di soggiorno (art. 8 OEmol-LStrI)

2.3 Disposizioni speciali per soggiorni sottoposti ad autorizzazione

3.1.7 Carta di soggiorno

3.1.7.12 Emolumenti per la carta di soggiorno (art. 8 OEmol-LStrI)

Conformemente all’articolo 123 capoverso 2 LStrI, il Consiglio federale fissa il tetto massimo degli emolumenti cantonali. Quelli fissati all’articolo 8 OEmol-LStrI sono emolumenti massimi che non devono essere oltrepassati. I Cantoni sono tuttavia liberi di riscuotere emolumenti inferiori (ad es. per bambini, giovani o famiglie).

Con l’introduzione della biometria nella carta di soggiorno sono stati istituiti tre tipi di emolu-menti: l’emolumento per le autorizzazioni (cpv. 1), quello per l’allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3).

65 Sistema di ricerca informatizzato di polizia.

66 Sistema d’informazione di Schengen.

67 "Automated Search Facilitities (ASF)"

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

37

Gli stranieri che possono appellarsi allALC o alla Convenzione AELS continuano a soggiace-re all’emolumento psoggiace-revisto dall’ALC, composto di più emolumenti parziali. Tale emolumento ammonta come sinora a 65 franchi e corrisponde all’emolumento per il rilascio della carta d’identità svizzera desunto dall’ALC (cfr. ALC, Allegato I art. 2 par. 3). I cittadini di Paese terzo aventi un diritto di rimanere ottengono, quale unica eccezione, una carta di soggiorno biometrica soggiacente all’emolumento di 65 franchi valevole per i cittadini UE/AELS (art. 71d cpv. 5 OASA). I bambini e i giovani stranieri minori di 18 anni che possono appellar-si all’ALC o alla Convenzione AELS continuano a beneficiare di un emolumento ridotto pari al massimo a 30 franchi. Per i minori di 18 anni non coniugati che non possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS non è prevista una riduzione dell’emolumento.

Per i permessi F (persone ammesse provvisoriamente), N (richiedenti l’asilo) e S (persone bisognose di protezione) l’articolo 8 OEmol-LStrI non è applicabile, fatto salvo il capoverso 1 lettera h (proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente).

Il capoverso 5 prevede una riduzione dell’emolumento per i cittadini di un Paese terzo che sono membri della famiglia di un cittadino di uno Stato parte dell’ALC o di uno Stato parte della Convenzione AELS e che ottengono un diritto di rimanere in virtù dell’allegato I artico-lo 4 ALC o dell’allegato K appendice 1 articoartico-lo 4 della Convenzione AELS, con riferimento al Regolamento (CEE) n. 1251/70 e alla Direttiva 75/34/CEE. Queste persone ottengono una carta di soggiorno biometrica (art. 71d cpv. 4 OASA).

Per le regole riguardanti i cittadini del Regno Unito, rimandiamo alla circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’ALC».

3.1.7.12.1 Emolumento per le autorizzazioni (art. 8 cpv. 1 OEmol-LStrI)

L’emolumento per le autorizzazioni consente di coprire le spese sostenute dalle autorità can-tonali per il rilascio, il rinnovo (ai sensi dell’art. 56 OASA di un permesso di soggiorno di bre-ve durata) e la proroga dei permessi. Tale emolumento copre la procedura del permesso.

Questi gli importi previsti:

– 95 franchi per il rilascio o il rinnovo (art. 56 OASA) di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri nonché di permessi di domicilio (lett. b e d);

– 75 franchi per la proroga di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per frontalieri (lett. e);

– 65 franchi per la proroga del termine di controllo della carta di soggiorno certificante il domicilio (lett. f);

– 40 franchi per l’esame, la registrazione e il trattamento di tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno in SIMIC nonché per il rilascio di un duplicato (lett. l e m). Per ogni modifica in SIMIC che non richiede il rilascio di una carta di soggiorno, in partico-lare per le modifiche dell’indirizzo, il nuovo emolumento massimo è di 30 franchi (lett.

j);

– 65 franchi per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o per fron-talieri per cittadini UE/AELS (cpv. 4) e 30 franchi per cittadini UE/ALES minori di 18 anni non coniugati (cpv. 6).

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

38

Per il rilascio di un duplicato è prelevato un emolumento di 40 franchi secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera m OEmol-LStrI. Questo importo massimo copre l’onere amministrativo per il rilascio di un duplicato. Conformemente al capoverso 2, per la sostituzione della carta di soggiorno (con o senza registrazione biometrica) è prelevato un ulteriore emolumento.

Gli artisti (segnatamente i musicisti) che non possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS e che entrano in Svizzera per un soggiorno inferiore a tre mesi ottengono, conforme-mente all’articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pertinenti commenti), oltre a un visto C, anche un attestato di lavoro. Non essendo rilasciato alcun titolo di soggiorno biometrico, oltre all’emolumento per il visto C (60 euro68, cfr. art. 12 OEmol-LStrI) è riscosso un emolumento di 95 franchi per l’allestimento dell’attestato di lavoro conformemente al capoverso 1 lette-ra b. Al rinnovo dell’attestato di lavoro in caso di cambiamento di Cantone o di impiego può essere prelevato un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera c, pari anch’esso a 95 franchi.

3.1.7.12.2 Emolumento per l’allestimento (art. 8 cpv. 2 OEmol-LStrI)

L’emolumento per l’allestimento deve consentire d’indennizzare le spese dovute all’allestimento della carta di soggiorno. L’emolumento riscosso per l’allestimento, la sostitu-zione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno biometrica ammonta a 22 franchi (lett. a). I proventi dell’emolumento sono ripartiti tra i Cantoni (a copertura delle spese di ge-stione dei documenti), la Confederazione (per coprire le spese d’introduzione della carta di soggiorno biometrica e i costi riconducibili allo sviluppo dell’infrastruttura a chiave pubblica [ICP]) e l’impresa incaricata della produzione delle carte di soggiorno (a copertura delle spe-se di produzione).

L’emolumento previsto per l’allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno non biometrica ammonta a 10 franchi. Tale emolumento, interamente a favore dei Cantoni, è volto a coprire le spese di produzione nonché le spese supplementari legate alla gestione dei documenti.

Le spese di spedizione, per raccomandata, della carta di soggiorno sono a carico del desti-natario.

3.1.7.12.3 Emolumento per la registrazione biometrica (art. 8 cpv. 3 OEmol-LStrI)

L’emolumento relativo alla registrazione biometrica per la carta di soggiorno biometrica è di 20 franchi (lett. a). Questo importo, volto a coprire le spese per il rilevamento, la registrazio-ne e il trattamento dei dati biometrici, corrisponde a quello stimato dall’Ufficio federale di po-lizia (fedpol) come base di calcolo per il nuovo passaporto svizzero. L’importo previsto per la registrazione dei dati biometrici figura anche all’allegato 3 dell’ordinanza concernente il rila-scio di documenti di viaggio per stranieri (ODV).

L’emolumento relativo al rilevamento e alla registrazione della fotografia e della firma per la carta di soggiorno non biometrica (in formato carta di credito senza elementi biometrici) è di 15 franchi al massimo (lett. b).

68 Dal 20 febbraio 2020 l’emolumento ammonterà a 80 euro (modifica del Codice UE dei visti).

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

39