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Disposizioni di diritto nazionale

0.3.1 Costituzione federale

Giusta l’articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 199938 (Cost.), la Confederazio-ne ha la competenza esclusiva di legiferare in materia di entrata, uscita, dimora e domicilio degli stranieri.

36RS 0.311.35; FF 2017 143; RU 2018 1119

37Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.ebg.admin.ch > Pagina iniziale > Temi > Diritto > Diritto inter-nazionale > Consiglio d’Europa > Convenzione di Istanbul.

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Giusta l’articolo 121 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 185 numero 3 Cost., il Consiglio federale è autorizzato ad adottare misure di allontanamento nei confronti di stranie-ri che mettono in pestranie-ricolo la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

0.3.2 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI (in precedenza LStr) La legge sugli stranieri (LStr), in vigore dal 1° gennaio 2008, è stata rinominata legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) a partire dal 1° gennaio 201939 e disciplina in particola-re l’ammissione e la dimora di cittadini (attivi e non attivi) di Paesi non membri dell’UE/AELS.

Con la LStrI, l’intero settore degli stranieri è disciplinato per la prima volta a livello di legge (sino al 1° gennaio 2008 era principalmente disciplinato da ordinanze del Consiglio federale).

Il Parlamento è così direttamente coinvolto nella messa a punto della politica in materia di stranieri.

Per i cittadini di Stati dell’UE/AELS è applicabile in prima linea l’Accordo sulla libera circola-zione delle persone. La LStrI è applicabile a queste persone unicamente se prevede un di-sciplinamento più favorevole oppure se l’Accordo sulla libera circolazione delle persone non prevede disposizioni derogatorie (art. 2 LStrI).

La LStrI limita l’ammissione di stranieri esercitanti attività lucrativa provenienti da Stati terzi ai lavoratori qualificati di cui vi è urgente bisogno.

La LStrI elenca i principi e gli obiettivi per l’integrazione. Gli stranieri che hanno la prospettiva di rimanere in Svizzera a lungo termine devono poter partecipare alla vita economica, sociale e culturale.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni li sostengono in questo ambito. A tal scopo pro-muovono anche misure volte a facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizze-ra e stsvizze-raniesvizze-ra e la loro convivenza (art. 53 LStrI). Confedesvizze-razione e Cantoni attuano dal 2014 la promozione dell’integrazione nel quadro dei Programmi d’integrazione cantonali (PIC)40, che tra l’altro prevedono la prima informazione e la consulenza degli stranieri al fine di pro-muoverne l’integrazione.

L’integrazione è un processo reciproco. Dagli stranieri si esige che intraprendano sforzi in vista della propria integrazione, segnatamente imparando la lingua nazionale parlata nel luo-go di residenza e partecipando alla vita economica o all’acquisizione di una formazione.

Con la riveduta regolamentazione in materia di ammissione e di dimora nella LStrI si intende rendere più vincolante la responsabilità degli stranieri per quanto riguarda la loro integrazio-ne. Ora la legge definisce chiari criteri d’integrazione (art. 58a LStrI). L’integrazione va favori-ta con incentivi positivi. In casi in cui vi sia una particolare necessità d’integrazione le compe-tenti autorità possono emanare decisioni comprendenti condizioni, se necessario spiegarle con raccomandazioni in materia d’integrazione o concludere accordi d’integrazione e in tal modo illustrare chiaramente alle persone in questione quali sono le aspettative nei loro

con-38 RS 101

39RU 2017 6521; FF 2016 7937

40 www.kip-pic.ch

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fronti per un adeguato adempimento dei criteri d’integrazione. Nel quadro dei PIC Confede-razione e Cantoni promuovono tra l’altro offerte d’integConfede-razione e corsi di lingua per stranieri.

È opportuno che l’attuazione degli accordi e delle raccomandazioni d’integrazione si basi su una stretta collaborazione tra le autorità migratorie e i servizi cantonali competenti per que-stioni inerenti l’integrazione. Per il diritto transitorio si rimanda al n. 3.3.4.

Nel quadro della lotta agli abusi, la LStrI prevede (rispetto alla LDDS) provvedimenti più se-veri, segnatamente contro l’attività dei passatori, il lavoro nero e i matrimoni di compiacenza.

Una disposizione del Codice civile (CC)41 prevede il rifiuto di celebrare il matrimonio se vi sono evidenti indizi che si tratta di un matrimonio di compiacenza (art. 97a e 105 n. 4 CC).

0.3.3 Ordinanze d’esecuzione della LStrI

Nel quadro delle proprie competenze e delle pertinenti disposizioni di delega (cfr. art. 121 cpv. 1 Cost; e in particolare art. 5 segg., 20 cpv. 1, 30 cpv. 2, 98 segg. e 124 cpv. 1 LStrI) il Consiglio federale ha emanato le seguenti disposizioni d’esecuzione della LStrI:

– ordinanza del 24 ottobre 200742 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA);

– Ordinanza del DFGP del 13 agosto 201543 concernente i permessi e le decisioni pre-liminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (Or-dinanza del DFGP concernente l’approvazione, OA-DFGP);

– ordinanza del 22 maggio 200244 concernente l’introduzione graduale della libera cir-colazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea non-ché i suoi Stati membri come pure gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione graduale della libera circolazione delle persone, OLCP,);

– ordinanza del 15 agosto 201845 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV);

– ordinanza del 15 agosto 201846 sull’integrazione degli stranieri (OIntS);

– ordinanza del 24 ottobre 200747 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI);

– ordinanza del 12 aprile 200648 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC);

– ordinanza dell’11 agosto 199949 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE);

41 RS 210

42 RS 142.201

43 RS 142.201.1

44 RS 142.203

45 RS 142.204

46 RS 142.205

47 RS 142.209

48 RS 142.513

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– ordinanza del 14 novembre 201250 concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV).

0.3.4 Istruzioni e commenti relativi alla legislazione in materia di stranieri

Allo scopo di coordinare la prassi, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; nuova de-nominazione, dal 1° gennaio 2015, dell’Ufficio federale della migrazione [UFM]) ha emanato le presenti istruzioni e commenti, rivolti in particolare alle autorità incaricate di applicare la legge nonché alle persone interessate.

Le istruzioni e commenti non sono disponibili in versione cartacea ma sono pubblicate e co-stantemente aggiornate sulla homepage della SEM.

Sostituiscono le precedenti «Istruzioni e commenti» dell’UFM concernenti la LDDS e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008 unitamente alla LStr e alle sue ordinanze d’esecuzione.

49 RS 142.281

50 RS 143.5

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1 Procedura e competenze