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6.17 Protezione della vita privata e della vita familiare secondo l’articolo 8 CEDU

6.17.2 Condizioni per invocare la protezione della vita familiare secondo l’articolo 8 CEDU

6.17.2.4 Ponderazione degli interessi

6.17.2.4.3 Il bene del minore

Il bene del minore acquista un valore sempre più fondamentale nella ponderazione degli in-teressi da parte delle istanze nazionali ed europee (Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Corte EDU)142. Nell’ottica del diritto degli stranieri, il bene del minore rimane però uno dei tanti ele-menti da considerare. Nella procedura amministrativa di diritto degli stranieri l’autorità com-petente deve pertanto appurare scrupolosamente con strumenti adeguati a quale titolo e come vengono effettivamente esercitati i contatti tra i genitori e il figlio, nella misura in cui tale questione non sia già stata decisa in termini di diritto civile; in questo contesto sono de-terminanti le istruzioni (di diritto civile) effettivamente vissute al momento dell’ultima decisio-ne giudiziaria cantonale in merito alla questiodecisio-ne dell’autorizzaziodecisio-ne. La procedura di autoriz-zazione di diritto degli stranieri non va sospesa fino all’accertamento definitivo degli effetti accessori nella procedura di divorzio143.

a) Esigibilità della partenza e dell’entrata

In sede di ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 paragrafo 2 CEDU, le autorità devono valutare anche se si possa esigere dai familiari aventi il diritto di soggiornare in Sviz-zera che seguano lo straniero respinto. La decisione non viene presa in funzione di condi-zioni e desideri soggettivi e personali, bensì ponderando oggettivamente la situazione per-sonale e l’insieme delle circostanze. Anche se non si può esigere la partenza all’estero dei

139 Sentenza 2C_497/2014, consid. 6.2 del 26 ottobre 2015.

140 DTF 139 I 315.

141 DTF 143 I 21, consid. 5.2.

142 Sentenza della Corte EDU El Ghatet contro la Svizzera § 46 con indicazioni.

143 DTF 143 I 21, consid. 5.5.4.

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familiari che vivono in Svizzera, tale elemento deve entrare nella valutazione degli interessi, ciò non basta da solo a impedire che il permesso venga rifiutato144.

Se la partenza dalla Svizzera può essere ragionevolmente pretesa, ma comporta comunque una serie di svantaggi, occorre invece considerare la gravità dei motivi che esigono l’adozione di una misura di respingimento145. Se il figlio è ancora in un’età in cui può facil-mente adeguarsi a circostanze nuove, di regola è ragionevole esigere la sua partenza146.

b) Ammissibilità della partenza e dell’entrata di bambini piccoli con cittadinanza svizzera

Anche in questo caso occorre tenere particolarmente in considerazione il bene del minore (v.

spiegazioni in merito al bene del minore qui sopra). Per obbligare un minore svizzero a la-sciare la Svizzera, oltre all’esigibilità della partenza, devono sussistere particolari motivi di polizia inerenti all’ordine e alla sicurezza atti a giustificare le gravi conseguenze della deci-sione147. Se non vi sono elementi per considerare persona indesiderata il genitore straniero detentore dell’autorità parentale su un figlio svizzero e non vi sono indizi di un comportamen-to volcomportamen-to ad ottenere abusivamente il diritcomportamen-to di soggiornare in Svizzera, è lecicomportamen-to ritenere che non sia ragionevole esigere che il minore svizzero segua il genitore straniero nel suo Paese d’origine. Pertanto, nel quadro della ponderazione degli interessi secondo l’articolo 8 para-grafo 2 CEDU, prevale il suo interesse privato su quello pubblico ad attuare una politica mi-gratoria restrittiva148.

Soltanto una violazione di una certa gravità dell’ordine e della sicurezza pubblici permette di rifiutare al genitore straniero titolare dell’autorità parentale il permesso di restare nel Paese e di obbligare quindi il figlio svizzero a partire con lui. In questa situazione non si esige nem-meno che il genitore titolare dell’autorità parentale si comporti in modo irreprensibile149. Di recente il Tribunale federale ha negato l’entrata e il soggiorno a lungo termine di un bam-bino svizzero di otto anni e del genitore titolare dell’autorità parentale, cittadino di uno Stato terzo, che sarebbe con grande probabilità dipeso dall’aiuto sociale. A causa della cattiva in-tegrazione in termini linguistici e professionali durante il tempo trascorso in Svizzera si pre-sumeva che tale stato sarebbe durato a lungo. In questo caso l’interesse pubblico va quindi considerato preponderante150. Per quanto riguarda il bene del minore non vi è pertanto alcun interesse a tornare in Svizzera. Il figlio verrebbe strappato al suo ambiente abituale senza necessità. Dunque, nonostante la sua cittadinanza svizzera, è ragionevole esigere che il bambino rimanga nello Stato terzo insieme al genitore detentore dell’autorità parentale151.

144DTF 122 II 6; DTF 116 Ib 353.

145DTF 115 Ib 6.

146Sentenze TF 2A 377/2005 del 15 giugno 2005 e 2C_648/2014 del 6 luglio 2015, consid. 3.4.

147DTF 137 I 247, consid. 4.2.1; 136 I 285, consid. 5.2; sentenza 2C_ 54/2011, consid. 2 e 3.

148DTF 135 I 153; sentenza TF 2C_406/2013 del 23 settembre 2013, consid. 6.4.

149Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 2.3.

150 Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 3.1.

151 Sentenza TF 2C_7/2018, consid. 3.2.

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Il Tribunale federale ha però stabilito che tale giurisprudenza non si applica nei casi in cui un figlio provenienti da un Paese terzo sia titolare di un permesso di domicilio o di dimora152. 6.17.3 La protezione della vita privata secondo l’articolo 8 CEDU

A prescindere dall’esistenza di un rapporto familiare, una misura di respingimento di diritto degli stranieri può violare il diritto alla vita privata secondo l’articolo 8 CEDU, segnatamente nel caso di stranieri di seconda generazione153.

Il Tribunale federale ha di recente modificato la sua giurisprudenza in merito all’articolo 8 CEDU (protezione della vita privata). Per la prima volta viene attribuita notevole importanza alla precedente durata del soggiorno. Quanto più a lungo una persona vive in un determinato Paese tanto più stretti saranno in generale i rapporti che la persona vi ha stretto154.

Inoltre, per giudicare una tale soglia temporale il Tribunale federale si è basato sulle disposi-zioni del diritto nazionale, ossia soprattutto sulla soglia temporale prevista per il rilascio di un permesso di domicilio e per la presentazione della domanda di naturalizzazione ordinaria. In merito il Tribunale federale afferma che, a partire da una certa durata della permanenza in Svizzera, il diritto di soggiorno non può più essere semplicemente revocato. Il potere discre-zionale che spetta alle autorità competenti in materia di migrazione, al di là delle autorizza-zioni di diritto, viene quindi limitato155.

A partire da una durata del soggiorno di dieci anni si può normalmente partire dal presuppo-sto che i rapporti sociali in Svizzera siano ormai così stretti che per porre fine al soggiorno siano necessari motivi particolari. Se invece il soggiorno è inferiore a dieci anni e se l’integrazione è già particolarmente buona (oltre a rapporti sociali stretti in particolare anche in termini linguistici, professionali ed economici), anche il mancato rinnovo di un permesso può violare il diritto al rispetto della vita privata. Inoltre, il Tribunale federale ritiene qui che sia nell’interesse dell’economia svizzera (art. 3 LStrI) permettere un ulteriore soggiorno.

L’interesse essenzialmente legittimo di controllare l’immigrazione può in queste circostanze non essere sufficiente da solo per rifiutare la proroga di un permesso di soggiorno156.

Giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’articolo 8 CEDU

Numero 1 Rispetto della vita familiare

131 II 350, consid. 5; 133 II 16, consid. 5.

Particolare rapporto di dipendenza

131 II 350, consid. 5 (=Pra 95 [2006] n. 39)

Straniero che verosimilmente si trova da lungo tempo in Svizzera e che non ha vincoli stretti col Paese d’origine

152DTF 137 I 247, consid. 4; sentenza TF 2C_467/2012 del 25 gennaio 2013, consid. 2.1.4.

153 Sentenza TF 2C_105/2017 dell’8 maggio 2018, consid. 3.4.

154 Sentenza TF 2C_105/2017 dell’8 maggio 2018.

155 Sentenza TF 2C_105/2017 dell’8 maggio 2018, consid. 3.9 seg.

156 Sentenza TF 2C_105/2017 dell’8 maggio 2018, consid. 3.9.

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163 131 II 269, consid. 5 Nessun diritto a un permesso di soggiorno durevole per il coniuge straniero di un

cittadino svizzero in stato arresto, onde agevolare il diritto di visita

133 II 10, consid. 3.1, 5.5;

134 II 22, consid. 4.1

Nessun diritto assoluto al ricongiungimento familiare (parziale) per una straniera domiciliata in Svizzera

134 II 22, consid. 4.1 Relazione con l’articolo 7 LDDS

135 I 153, consid. 2.2.4 Per poter obbligare un minore svizzero a seguire il genitore all’estero, oltre all’esigibilità della partenza devono sussistere particolari motivi di polizia inerenti all’ordine e alla sicurezza atti a giustificare le gravi conseguenze della decisione.

136 I 285, consid. 5.2 e 5.3 La violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici deve essere di una certa gravi-tà per prevalere sul diritto del minore svizzero di restare in Svizzera. Nel caso concreto, il comportamento delittuoso della madre, strettamente connesso con la sua condizione di illegalità in Svizzera, non raggiunge questo livello di gravità.

2C_972/2011, consid. 4.2 Le particolarità legate alla situazione dei figli oggetto di una procedura di affida-mento forzato devono essere considerate nella ponderazione degli interessi con-formemente all’art. 8 cpv. 2 CEDU. In casu: il fatto di aspettarsi un comportamen-to irreprensibile dalla madre straniera di un bambino svizzero, avente (la madre) diritto al rilascio di un permesso di dimora, rappresenta un’esigenza troppo asso-luta.

DTF 139 I 325, consid. 2.4 2C_339/2013, consid. 2.9 2C_406/2013, consid. 4.5 2C_496/2013, consid. 3.8

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) Udeh vs. Svizzera del 16 aprile 2013:

La Corte EDU ha ammonito la Svizzera nel caso di un cittadino nigeriano che aveva commesso dei reati (condanna privativa della libertà di più anni per traffico di stupefacenti in Germania), cui è stato ritirato il permesso di dimora nonostante avesse figli in Svizzera e godesse di un diritto di visita di due pomeriggi al mese (famiglia dipendente dall’assistenza pubblica).

La decisione non costituisce una decisione di principio e non formula un principio nuovo. Si tratta semplicemente di una tra le tante sentenze riguardanti l’art. 8 CEDU.

L’importanza di tale sentenza va peraltro parecchio relativizzata, giacché la con-danna della Svizzera si fonda quasi esclusivamente su fatti verificatisi dopo la decisione del TF.

2C_497/2014, consid. 6.2 Diritto della madre straniera al permesso di dimora dopo aver perso l’autorità parentale nei riguardi della figlia. La figlia vive col padre, cittadino dell’UE, ed è titolare di un permesso di domicilio come il padre. Il diritto si fonda sul legame affettivo particolarmente forte nonché sul fatto che nei primi tre anni la madre si è occupata da sola della figlia e che non si è mai resa penalmente perseguibile.

2C_547/2014, consid. 3.6 È possibile che uno straniero che, pur comportandosi correttamente, si vede impedire in maniera costante (e unilaterale) l’esercizio del proprio diritto di visita, invochi una relazione affettiva con il figlio in questione.

2C_27/2016, consid. 2.3.3 Per delimitare l’autorità parentale congiunta dal diritto di visita:

la mera dichiarazione di voler esercitare congiuntamente l’autorità parentale

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164 (art. 301 CC; art. 298a cpv. 1 e 2 CC) non è sufficiente, se al tempo stesso non viene dimostrato ulteriormente, nei riguardi delle autorità competenti per il rilascio dei permessi, in che misura i genitori si sono concertati in merito alla custodia e ai rapporti personali nonché alla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e se ossequiano in maniera effettiva e durevole gli impegni assunti - se del caso anche le disposizioni delle autorità nel quadro della procedura secondo il diritto in materia di protezione del matrimonio e secondo il diritto in materia di divorzio -, assumendo (in maniera alternata) l’assistenza concreta con un’intensità maggiore di quanto inizialmente previsto o ordinato.

Nella fattispecie, nonostante i coniugi abbiano convenuto l’autorità parentale congiunta, nei fatti si è giunti a una «regolamentazione dei contatti analoga a un diritto di visita» (consid. 2.3.4).

Numero 2 Base legale

134 II 23, consid. 4.2-4.4 Nessun diritto al ricongiungimento familiare o al permesso di dimora per il coniu-ge straniero di una cittadina UE che ha commesso reati

133 II 13, consid. 4-6 Concerne il diritto al ricongiungimento familiare del figlio di una straniera domici-liata in Svizzera

Proporzionalità

134 II 31, consid. 6 Nessun diritto al ricongiungimento familiare per un cittadino UE ricercato nel suo Paese d’origine a motivo di un reato fiscale e i cui familiari sono titolari di per-messi UE/AELS in Svizzera

2C_174/2009, consid. 5 In ogni caso deve essere effettuata una ponderazione dei singoli interessi.

137 I 247 Ricongiungimento familiare «capovolto» del genitore straniero titolare dell’autorità parentale e della custodia che raggiunge il figlio svizzero. Conferma della giuri-sprudenza secondo cui nell’ambito della ponderazione degli interessi conforme-mente all’articolo 8 numero 2 CEDU occorrono motivi di una certa gravità attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblici per rifiutare al genitore straniero titolare della custodia e dell’autorità parentale il permesso di restare nel Paese e di obbligare il figlio svizzero a partire con lui. La corrispondente prassi non si applica in maniera univoca in tutti i casi di figli provenienti da Paesi terzi titolari di un permesso di domicilio o di dimora.

2C_1125/2012, consid. 3.1 L’esame della proporzionalità per quanto riguarda la limitazione dell’art. 8 cpv. 2 CEDU va di pari passo con quello secondo l’articolo 96 LStrI. Presuppone la ponderazione di tutti gli interessi in presenza ed esige che la misura adottata dall’autorità sia adeguata e necessaria in vista del conseguimento dell’obiettivo di interesse pubblico o privato.

2C_728/2014, consid. 4.1 Nel considerare globalmente gli interessi contrari non occorre ponderare eventua-li violazioni «minori» della sicurezza pubbeventua-lica in modo tale che controbilancino a priori gli altri criteri (grado di intensità effettivo del rapporto affettivo ed economico con il figlio, disciplina dei rapporti di famiglia secondo il diritto civile, durata della relazione e del soggiorno, grado di integrazione di tutte le parti coinvolte, interessi del minore, ecc.). Occorre altresì considerare la giurisprudenza della Corte EDU

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165 (p. es. sentenza n. 3910/13 dell’8 luglio 2014 nella causa M.P.E.V.).

DTF 140 I 145 consid. 3 e 4

Una violazione dell’ordine pubblico non costituisce una condizione indipendente atta a giustificare la revoca automatica del permesso di dimora. Si tratta di un criterio tra altri, di cui occorre tenere conto nella ponderazione di tutti gli interessi in gioco, senza certo attribuirgli un’importanza minore di quanta ne avrebbe in caso di ricongiungimento familiare del figlio con cittadinanza svizzera.

Nella fattispecie si tratta di uno straniero che non viveva più in unione coniugale con la moglie svizzera e che non aveva né la custodia né l’autorità parentale nei riguardi della figlia comune di nazionalità svizzera, ma che aveva con lei un le-game molto stretto. Inoltre il padre esercitava un generoso diritto di visita e ver-sava regolarmente prestazioni di mantenimento.

2C_1047/2013, consid. 4.1 Non è dato un comportamento irreprensibile in caso di mancata integrazione professionale, percezione dell’aiuto sociale e di condanne per minacce, ripetuto danneggiamento, furto di lieve entità, ripetute violazioni della LStup, coercizione, ripetuta violazione di domicilio e impedimento di atti dell’autorità. Questi reati non possono più essere considerati semplici bagatelle, reati minori e inosservanze di prescrizioni d’ordine.

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7 Membri del personale di rappresentanze estere e organizzazio-ni internazionali, tirocinanti e delegati presso orgaorganizzazio-nizzazioorganizzazio-ni internazionali, domestici privati

7.1 Definizioni e basi legali

Per membri di rappresentanze diplomatiche si intendono i membri di missioni diplomatiche, posti consolari, missioni, rappresentanze e delegazioni permanenti, titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (art. 43 cpv. 1 lett. a OA-SA).

Per Organizzazioni internazionali (OI) si intendono le organizzazioni con cui la Svizzera ha concluso un accordo relativo a privilegi, immunità e facilitazioni157 (diverse categorie di orga-nizzazioni con diversi tipi di accordi secondo l’art. 2 cpv. 1 della legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite, LSO158).

Per funzionari internazionali si intendono i funzionari e i collaboratori di OI con sede in Sviz-zera, titolari di una carta di legittimazione del DFAE (art. 43 cpv. 1 lett. b OASA).

Per persone che operano in veste ufficiale si intende il personale che lavora per queste or-ganizzazioni, titolare di una carta di legittimazione del DFAE (art. 43 cpv. 1 lett. c OASA).

Per tirocinanti si intendono i tirocinanti e borsisti chiamati a effettuare un tirocinio presso una rappresentanza straniera o un’OI in Svizzera.

Per delegati si intendono le persone che, a prescindere dalla nazionalità o dal tipo di passa-porto, partecipano a una conferenza in veste di membri di una delegazione di uno Stato o di un’OI.

Per domestici privati si intendono le persone che, da un lato, sono impiegate nel servizio domestico privato di membri di rappresentanze straniere o di funzionari internazionali e, dall’altro, sono titolari di una carta di legittimazione di tipo F rilasciata dal DFAE conforme-mente all’articolo 2 dell’ordinanza sui domestici privati (ODPr)159.

Il titolare principale è la persona che esercita le funzioni ufficiali in Svizzera.

Le persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale sono definite all’articolo 20 dell’ordinanza sullo Stato ospite (OSOsp)160. Il termine «coniuge» si riferisce al coniuge in senso stretto, al partner registrato e al concubino ai sensi dell’articolo 20 OSOsp.

Le principali basi legali a livello internazionale sono date dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961161 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del

157 V. la lista delle OI pubblicata dal DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, disponibile sotto:

www.eda.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Privilegi e immunità > Lista delle organiz-zazioni con cui la Svizzera ha concluso un accordo relativo a privilegi, immunità e facilitazioni.

158RS 192.12

159 RS 192.126

160 RS 192.12

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24 aprile 1963162 sulle relazioni consolari nonché dagli accordi relativi a privilegi, immunità e facilitazioni conclusi dalla Svizzera con le OI aventi la propria sede sul suo territorio.

Sul piano nazionale, la concessione di privilegi, immunità e facilitazioni a rappresentanze straniere e OI è retta dalla legge sullo Stato ospite (LSO)163 e dall’OSOsp. Le condizioni per l’entrata, l’ammissione, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera dei dome-stici privati sono rette dall’ODPr.

La Missione svizzera ha emanato delle linee guida per il rilascio delle carte di legittimazione del DFAE per le missioni permanenti con sede a Ginevra e le OI con sede in Svizzera (in francese e inglese).

7.1.1 Campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)

Fintanto che il loro soggiorno è disciplinato tramite la carta di legittimazione, i cittadini dell’UE/ALES non beneficiano, in linea di principio, delle disposizioni dell’ALC. Al termine della funzione ufficiale o del termine fissato dal DFAE (termine di cortesia), il titolare principa-le e principa-le persone autorizzate ad accompagnarlo sono tenuti a restituire la loro carta di principa- legitti-mazione e a lasciare il territorio svizzero, oppure a sollecitare un permesso di soggiorno con-formemente al diritto ordinario (LStrI o disposizioni dell’ALC laddove applicabili).

Una persona che può appellarsi all’ALC e che accompagna in Svizzera un funzionario inter-nazionale o un membro del personale chiamato dalle OI è tuttavia libera di sollecitare da subito un permesso in virtù dell’ALC anziché far disciplinare il proprio soggiorno tramite una carta di legittimazione.

7.2 Membri del personale delle rappresentanze straniere e delle OI

7.2.1 Entrata in Svizzera

Il rilascio dei visti Schengen come anche l’accesso, l’uscita e la circolazione nello spazio Schengen sono oggetto di una nota informativa del DFAE (in francese e inglese), che riman-da alle prescrizioni in materia di visti della SEM.

7.2.2 Carta di legittimazione del DFAE

Ai funzionari internazionali e ai membri delle loro famiglie nonché ai membri di rappresentan-ze estere e alle loro famiglie viene rilasciato un visto per l’entrata in base alla LSO e alla OSOsp. Al momento dell’entrata in funzione, le persone beneficiarie devono essere in pos-sesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se ri-chiesto, di un visto (art. 16 cpv. 1 OSOsp).

Il soggiorno del titolare principale e delle persone autorizzate ad accompagnarlo è regolato essenzialmente mediante la carta di legittimazione del DFAE, che funge da titolo di

soggior-161RS 0.191.01

162RS 0.191.02

163 RS 192.12

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no (art. 17 OSOsp). La carta di legittimazione serve da carta di soggiorno in Svizzera, attesta eventuali privilegi e immunità di cui beneficia il suo titolare ed esenta quest’ultimo dall’obbligo del visto per la durata delle sue funzioni (art. 17 cpv. 3 OSOsp).

In linea di principio, il coniuge che accompagna il titolare principale deve vivere con lui sotto lo stesso tetto (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Il suo soggiorno è disciplinato dalla carta di legittimazione. Lo statuto del coniuge resta vincolato a quello del titolare principale per tutta la durata delle funzioni ufficiali di quest’ultimo in Svizzera (art. 43 cpv. 2 OASA).

I figli non coniugati del titolare principale o del suo coniuge devono vivere in comunione do-mestica con il titolare principale (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Ottengono una carta di legittimazione. Lo status giuridico dei figli dipende dal diritto di soggiorno del titolare

I figli non coniugati del titolare principale o del suo coniuge devono vivere in comunione do-mestica con il titolare principale (deroghe: art. 20 cpv. 2bis OSOsp). Ottengono una carta di legittimazione. Lo status giuridico dei figli dipende dal diritto di soggiorno del titolare