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Processo guida «Competo»

5.7 Vittime e testimoni della tratta di esseri umani

5.7.2 Processo guida «Competo»

Per lottare efficacemente contro la tratta di esseri umani e offrire una protezione efficace alle vittime sono imprescindibili un modus operandi interdisciplinare e coordinato e una coopera-zione efficiente tra autorità di perseguimento penale, autorità migratorie e consultori. Il pro-cesso guida «Competo» (dal latino, significa tentare di ottenere, di conseguire) prevede un trattamento uniforme per la disciplina del soggiorno di vittime della tratta di esseri umani e concorre in tal modo a una collaborazione efficiente e all’interconnessione delle autorità e degli attori coinvolti a tutti i livelli statali – incluse le organizzazioni non governative (ONG) e i consultori per le vittime. Il processo guida definisce il ruolo di ciascuna parte coinvolta. Al tempo stesso garantisce l’uguaglianza giuridica e il trattamento paritario e agevola il perse-guimento penale. Va rilevato che le singole componenti del processo guida sono intimamen-te connesse tra loro ai fini di una maggiore efficacia. L’inintimamen-terazione tra autorità di persegui-mento penale, autorità migratorie, servizi di aiuto alle vittime e consultori per le vittime della tratta di esseri umani (di seguito: consultori) è uno dei fattori di maggiore rilievo nella lotta alla tratta di esseri umani e garantisce una tutela ottimale delle vittime. La SEM raccomanda di utilizzare il processo guida e plaude al tempo stesso all’istituzione a livello cantonale di ulteriori «tavole rotonde» interdisciplinari quali importanti ed efficaci strumenti per lottare con-tro la tratta di esseri umani.

Per il processo guida «Competo» si rinvia all’Allegato.

5.7.2.1 Procedura investigativa della polizia

Se in occasione di un controllo o di un fermo la polizia concepisce il sospetto che una perso-na possa essere vittima della tratta di esseri umani è avviata uperso-na procedura investigativa (preliminare) della polizia, seguita dall’istruzione da parte del pubblico ministero conforme-mente all’articolo 182 del Codice penale (CP; RS 311.0) e all’articolo 152 del Codice di pro-cedura penale (CPP; RS 312.0). Le vittime della tratta di esseri umani possono tuttavia rivol-gersi direttamente ai servizi di aiuto o ai consultori, senza previo intervento della polizia.

5.7.2.2 Informazione

Se si tratta di una persona straniera, l’autorità di perseguimento penale informa la competen-te autorità migratoria nonché un consultorio, il quale offre consulenza e assiscompeten-tenza alla per-sona interessata conformemente alla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).

5.7.2.3 Periodo di recupero e di riflessione (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI in c. d. con l’art. 35 OASA)

Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di sog-giorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani (cfr. Allegato «Checklist per l’identificazione di vittime della tratta di esseri umani»), le competenti autorità in materia di migrazione accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona inte-ressata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità (art. 35 OASA). Immediatamente dopo l’individuazione della loro qualità di vittima e dopo il termine dalla situazione di sfruttamento, le vittime della tratta di esseri umani si trovano in una situa-zione precaria. La richiesta di un periodo di recupero e di riflessione può essere presentata

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dalla vittima stessa oppure dalle autorità di perseguimento penale, dai servizi di aiuto alle vittime o dai consultori (allegando una pertinente procura). In caso di fondato sospetto di tratta degli esseri umani, la domanda è approvata. La concessione di un periodo di recupero e di riflessione non genera nessun diritto a una futura disciplina del soggiorno. L’autorità di migrazione competente conferma per scritto un «periodo di recupero e di riflessione» di al-meno 30 giorni. Se vi sono indicazioni fondate secondo cui occorrerà più tempo, il periodo di recupero e riflessione può essere concesso da subito per una durata superiore a 30 giorni. In casi motivati vi è inoltre la possibilità di prorogarlo. I competenti servizi di aiuto alle vittime vanno informati conseguentemente. Se invece è già stata emanata la decisione in merito a una collaborazione con le autorità, non è concesso alcun periodo di recupero e di riflessione.

In questi casi può essere immediatamente rilasciato un permesso di soggiorno di breve dura-ta conformemente all’articolo 36 OASA. Nei casi di cui all’articolo 35 capoverso 3 OASA, il periodo di recupero e riflessione concesso può essere revocato (l’interessato dichiara di non essere disposto a collaborare con le autorità, ha liberamente ripreso i contatti con i presunti autori, in base a nuovi elementi risulta non essere né una vittima né un testimone della tratta di esseri umani o viola gravemente la sicurezza e l’ordine pubblici). Al termine del periodo di recupero e di riflessione, l’interessato deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA).

Non occorre rilasciare un permesso per stranieri in senso formale. In vista di eventuali con-trolli, basta una conferma scritta (soggiorno tollerato) del periodo di recupero e di riflessione.

Per proteggere la persona interessata, la conferma non deve indicare né il luogo di dimora né il motivo del soggiorno.

Se, al termine del periodo di recupero e di riflessione, la vittima è tenuta a lasciare la Svizze-ra, è fissato un termine di partenza adeguato per preparare il ritorno (p. es. conclusione delle cure mediche intraprese, accertamento della situazione nel Paese d’origine, preparativi nel quadro dell’aiuto al ritorno ecc.).

5.7.2.4 Permesso di soggiorno di breve durata (art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI in c. d. con l’art. 36 OASA)

Se sin dall’inizio o in seguito al periodo di recupero e di riflessione la vittima/il testimone è disposta/o a collaborare con le autorità di procedimento penale, il suo soggiorno deve essere regolato per l’intera durata del procedimento. Ciò consente di eseguire le indagini necessarie in virtù delle affermazioni della vittima e di raccogliere affermazioni utilizzabili in giudizio permette, così da garantire il procedimento penale, o. La durata del permesso dipende dai bisogni delle autorità di procedimento penale. A questo scopo è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata. Se le autorità di perseguimento penale ritengono che occorrerà più tempo, il permesso può essere prorogato. Nella procedura di rilascio del permesso e di notifica occorre tenere conto della situazione particolare delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani. Occorre in particolare garantire la protezione e l’anonimato delle per-sone interessate e adottare a tal fine le misure che s’impongono. Per motivi di sicurezza, il domicilio della vittima/del testimone non deve figurare nel permesso. Si raccomanda di indi-care una casella postale oppure un indirizzo di protezione.

Durante questo periodo, l’interessato è autorizzato a svolgere un’attività lucrativa dipenden-te, purché vi sia una pertinente domanda di un datore di lavoro e siano osservate le condi-zioni di lavoro e rimunerazione usuali nella regione, nella professione e nel settore

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co e purché l’interessato disponga di un alloggio adeguato (art. 36 cpv. 4 OASA). Di norma il permesso di lavoro è rilasciato dalle competenti autorità cantonali preposte al mercato del lavoro. È importante che i servizi e le autorità coinvolti accertino con cura la situazione della vittima sotto il profilo delle possibili minacce. Il servizio di aiuto alle vittime o il consultorio informa le autorità in materia di migrazione in merito a qualsiasi cambiamento della situazio-ne della vittima.

Le probabilità di incontri tra la vittima e gli autori della tratta di esseri umani devono essere quanto più possibile infime. Per tutelare la vittima di fronte agli autori del reato o per consen-tire ai servizi di aiuto di fornire le prestazioni specializzate del caso, può essere necessario alloggiare la vittima in un altro Cantone. La competenza per la concessione del periodo di recupero e di riflessione nonché per il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata va-lido per la presumibile durata delle indagini di polizia e del procedimento penale incombe al Cantone in cui è stato commesso il reato di sfruttamento (art. 36 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OASA).

In questo contesto, la nozione di soggiorno di cui all’articolo 36 capoverso 2 secondo periodo OASA va intesa nel senso che si dà per acquisito che l’ultimo luogo di soggiorno della vittima coincide con quello in cui è stato commesso il reato. Se ciò non è il caso, la nozione di sog-giorno di cui all’articolo 36 capoverso 2 secondo periodo OASA va intesa come il luogo in cui è stato commesso l’ultimo reato (ultimo luogo di sfruttamento della vittima).

Tuttavia, se sono state svolte indagini di polizia in più Cantoni e l’autorità di perseguimento penale di uno di questi Cantoni assume la direzione del perseguimento penale (riprende il caso), quel Cantone è parimenti competente per il rilascio del permesso di soggiorno di bre-ve durata.

D’intesa e solo d’intesa con le autorità cantonali interessate (autorità competenti in ambito migratorio e sociale), per proteggere la vittima o in assenza di istituzioni adeguate è possibile collocare la persona in un altro Cantone. Il Cantone fino allora competente continua a essere competente per la disciplina del soggiorno provvisorio nell’altro Cantone (periodo di recupero e di riflessione, soggiorno durante il procedimento, caso di rigore).

Indipendentemente dalla sua durata, il soggiorno fuori dal Cantone che ha rilasciato il per-messo di soggiorno di breve durata non costituisce cambiamento di Cantone (art. 68 cpv. 2 OASA).

Se non sussiste più la necessità di un ulteriore soggiorno nell’ambito delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, la persona deve lasciare la Svizzera (art. 36 cpv. 5 OASA); si veda però il numero 5.7.2.5 in merito al disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari.

5.7.2.5 Disciplinamento del soggiorno per motivi umanitari (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in c. d.

con l’art. 31 OASA)

Al termine del periodo di recupero e di riflessione è possibile presentare in qualsiasi momen-to una domanda di soggiorno per motivi umanitari nel quadro di un caso personale partico-larmente rigoroso ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI in combinato disposto con l’articolo 31 OASA. Ciò a prescindere dal fatto che la vittima sia stata disposta o no a collaborare con le autorità di perseguimento penale. La domanda va presentata alla compe-tente autorità in materia di migrazione nel luogo di soggiorno della vittima. Può essere pre-sentata dalla vittima, da un servizio di aiuto alle vittime o da un consultorio (con procura

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gata). Nella domanda si raccomanda di indicare e documentare in maniera circostanziata e trasparente l’esistenza di motivi personali gravi ai sensi dell’articolo 31 OASA. Se non vi è violazione rilevante e ripetuta dell’ordine e della sicurezza pubblici, la persona interessata può attendere la decisione in Svizzera.

Nel quadro della tratta di esseri umani, il caso di rigore può essere dato dall’inesigibilità del rimpatrio a causa di un pericolo di ricadere vittima della tratta di esseri umani per mancanza di prospettive di integrazione sociale o per l’impossibilità di beneficiare di cure adeguate in caso di problemi di salute. Se dalla valutazione dei motivi addotti emerge che il ritorno in pa-tria non è ragionevolmente esigibile, la domanda può essere accolta anche in assenza di un grado di integrazione sufficiente.

A prescindere da un’eventuale collaborazione con le autorità incaricate del procedimento penale, l’esame volto a stabilire se si tratta di un caso di rigore deve essere effettuato alla luce della situazione particolare delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 cpv. 6 OASA). Nel valutare e ponderare i criteri di cui all’articolo 31 OASA occorre tenere debitamente conto di circostanze quali eventuali gravi problemi di salute che non pos-sano essere trattati adeguatamente nello Stato d’origine (la salute della vittima è minacciata), oppure il pericolo di ricadere vittima della tratta di esseri umani o il fatto che il reinserimento nel Paese d’origine non sia più possibile. Per le vittime minorenni occorre tenere particolar-mente conto del loro maggiore bisogno di protezione e assistenza. In alcuni casi, inoltre, il fatto di collaborare con le autorità nell’ambito del procedimento penale può tradursi in una grave minaccia per la vittima/il testimone, se la protezione statale dagli autori del reato è in-sufficiente.

Il rilascio e/o il rinnovo del permesso devono essere vagliati alla luce dei criteri indicati di seguito. L’esistenza di motivi di rigore va documentata con rapporti e documenti conforme-mente all’articolo 31 OASA:

– situazione iniziale, situazione nel Paese d’origine e pericolo di sfruttamento;

– situazione familiare, rapporti di servizi specializzati;

– minaccia, pericolo in caso di ritorno;

– stato di salute; certificato medico;

– grado di integrazione e sforzi in vista di integrarsi in considerazione della situazione individuale;

– eventuali rapporti sullo stato e rapporti di polizia aventi una rilevanza per la valutazio-ne della minaccia cui è esposta la vittima;

– eventuale denuncia penale e condanna degli autori del reato, laddove disponibili e ri-levanti per la valutazione della domanda;

– eventuali rapporti di situazione di altri servizi riguardanti le circostanze particolari nello Stato d’origine;

– documento di viaggio valido;

– altri atti utili.

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Nella procedura di approvazione la SEM conta sul fatto di ricevere dossier completi e quanto più possibile dettagliati, in modo da poter prendere una decisione in tempi brevi e senza ulte-riori misure istruttorie.

5.7.2.6 Modalità del ritorno / della reintegrazione

I consultori competenti informano le vittime in merito alle possibilità di disciplina del soggior-no in Svizzera e tematizzasoggior-no la questione del ritorsoggior-no. I necessari processi sosoggior-no svolti tempe-stivamente prima dello scadere dei pertinenti per-messi. In questo contesto sono illustrate, nello specifico, le possibili prospettive in patria. Le modalità del ritorno volontario e l’intermediazione per partecipare a un eventuale programma di reintegrazione in patria sono definite in collabora-zione con il consultorio per le vittime competente e con le organizzazioni partner negli Stati di origine delle vittime. In questo contesto si raccomanda di collaborare da vicino con i consultori cantonali in vista del ritorno, con la SEM e con l’Organizzazione inter-nazionale per le migrazioni (OIM) a Berna. Ulteriori informazioni sull’iter, le competenze e i compiti dei diversi servizi per la concessione dell’aiuto al ritorno sono riportate nel capitolo 4 delle Istruzioni SEM III.

5.7.2.7 Ammissione provvisoria

Se non vi è un caso personale particolarmente rigoroso ma l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile a causa di una particola-re minaccia da parte degli autori nel Paese d’origine oppure sussistono altri ostacoli all’esecuzione ai sensi dell’articolo 83 LStrI, la SEM può, su richiesta dell’autorità competente, ordinare l’ammissione provvisoria (art. 83 LStrI e art. 36 cpv. 6 OASA).