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Reinserimento sociale nel Paese di provenienza

6.15 Regole applicabili al soggiorno dopo lo scioglimento della comunità familiare

6.15.3 Gravi motivi personali

6.15.3.4 Reinserimento sociale nel Paese di provenienza

Il diritto di rimanere in Svizzera può essere mantenuto anche laddove la reintegrazione so-ciale nel Paese d’origine risulti fortemente compromessa. Non si tratta di stabilire se per l’interessato sia più facile vivere in Svizzera; si tratta soltanto di valutare se, stante la situa-zione personale professionale e familiare dell’interessato, le condizioni per il suo reinseri-mento sociale non sarebbero fortemente pregiudicate in caso di rimpatrio.

Decisioni del Tribunale federale:

Violenza nel matrimonio

DTF 136 II 1, consid. 5.3 Violenza nel matrimonio e reinserimento sociale fortemente compromesso non sono condizioni cumulative; la LStrI non prevede un elenco esaustivo; la violen-za nel matrimonio deve aver raggiunto una certa intensità: urla e uno schiaffo non sono sufficienti.

2C_554/2009, consid. 2.1 Violenza nel matrimonio: la continuazione del matrimonio non è più ragionevol-mente esigibile perché l’integrità della persona è seriaragionevol-mente minacciata.

2C_586/2011, consid. 3.2 Le violenze coniugali non devono necessariamente essere oggetto di una con-danna penale per giustificare l’applicazione dell’articolo 50 capoverso 1 lettera b LStrI.

DTF 138 II 229 La pressione psicologica molto intensa esercitata su una persona può

compor-111 Membri dell’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein, non-ché altre strutture simili riconosciute dalle autorità.

112 Cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3408 Feri del 5 maggio 2015 «Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica», n. 6.3.

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153 tare il riconoscimento di un caso di rigore. La violenza domestica deve tuttavia essere grave: violenza domestica psichica, limitazione della libertà di movimen-to e di azione, ecc. al punmovimen-to che la violazione della dignità e della personalità della vittima rende impossibile il proseguimento della relazione.

2C_289/2012, consid. 4.2.2 La violenza nel matrimonio può essere di natura sia fisica sia psichica.

Sentenza 2C_432/2013 del 16 maggio 2013, consid. 3.3

La violenza fisica o psichica e le sue conseguenze devono denotare una certa costanza o intensità. Una relazione che si sviluppa in una direzione infelice, opprimente o non corrispondente alle aspettativa personali non basta a motiva-re un caso di rigomotiva-re susseguente al matrimonio e a fondamotiva-re un diritto di soggior-no (originario) in Svizzera.

DTF 140 II 289, consid. 4 La gelosia o la minaccia di denuncia non costituiscono una pressione psicologi-ca ai sensi del DTF 138 II 229 (vedi sopra), e nemmeno il fatto che la moglie è incinta di un altro uomo. Simili motivi possono, sì, portare alla fine di una rela-zione, tuttavia, se il matrimonio è fallito per motivi comprensibili, non è dato sistematicamente un caso di rigore susseguente al matrimonio.

Sentenza 2C_451/2014 del 24 dicembre 2014, con-sid. 6.1

Il pericolo (concreto) di abuso sessuale su un minore da parte del patrigno che vive con la madre rientra già nella definizione di violenza nel matrimonio e può pertanto costituire un importante motivo personale. Il riconoscimento di un caso di rigore personale susseguente al matrimonio in virtù di un siffatto pericolo (sufficientemente concreto) presuppone invece che l’unione coniugale sia stata abbandonata in primis per questo motivo. In caso contrario, ossia se l’unione coniugale è stata sciolta prevalentemente per altri motivi, non sussiste un caso di rigore susseguente al matrimonio.

Soggiorno protratto in Svizzera

2C_475/2010, consid. 4.4 Di per sé una durata del soggiorno protratta (prima del matrimonio in qualità di richiedente l’asilo, poi di persona ammessa provvisoriamente) non costituisce un motivo personale importante.

DTF 2C_682/2010, con-sid. 3.2

Di per sé una durata del soggiorno protratta (principalmente in qualità di richie-dente l’asilo e sottacendo un matrimonio alla deriva) e il fatto di essersi integrati (lavoro regolare, nessuna condanna penale, nessuna dipendenza dall’aiuto sociale) non bastano a rendere necessario il prosieguo del soggiorno in Svizze-ra ai sensi dell’articolo 50 capoverso 1 letteSvizze-ra b LStrI.

Decesso del coniuge svizzero

2C_678/2011, consid. 3.4 Motivi personali gravi ammessi nel caso di un matrimonio durato più di tre anni prima del decesso del coniuge svizzero ma la cui relazione durava da 14 anni prima che la ricorrente giungesse in Svizzera per sposarsi. Prima dell’arrivo in Svizzera i coniugi si sono frequentemente resi visita, telefonati e scritti. Durante il matrimonio la ricorrente si è occupata del marito malato.

Reinserimento sociale nello Stato d’origine fortemente pregiudicato

2C_13/2012, consid. 4 Motivi personali gravi in relazione alle difficoltà d’esecuzione di un allontana-mento, ovvero eventuale impossibilità giuridica del ritorno nello Stato d’origine

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154 (Cuba).

2C_1119/2012, consid. 5.1 2C_1258/2012, consid. 5.1

Il solo fatto che lo straniero troverà condizioni di vita che nel suo Paese d’origine sono usuali non costituisce un grave motivo personale ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, nemmeno se queste condizioni di vita sono meno vantaggiose di quelle di cui beneficia in Svizzera.

Onere della prova

DTF 138 II 229 consid. 3.2.3

Nello stabilire i fatti, la persona straniera è soggetta a un obbligo di collaborare di ampio raggio. Deve rendere credibile in maniera adeguata la violenza nel matrimonio, ovvero l’oppressione domestica. Non bastano allegazioni generiche o riferimenti a tensioni episodiche; se è allegata una violenza nel matrimonio sotto forma di oppressione psichica, occorre concretizzarne in maniera oggetti-vamente comprensibile e comprovata il carattere sistematico, ovvero il perdura-re nel tempo e il sentimento soggettivo di oppperdura-ressione che ne deriva.

Lo stesso vale per l’allegazione secondo cui il reinserimento sociale dopo il ritorno risulterebbe fortemente compromesso. Anche qui non bastano indicazio-ni generiche; gli ostacoli temuti devono risultare credibili nel caso individuale, sulla base di circostanze concrete.

6.16 Mantenimento del permesso di dimora o di domicilio in caso di formazione all’estero

Talvolta i minorenni stranieri ammessi in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare seguono una formazione o una formazione continua all’estero per alcuni anni mantenendo il domicilio presso i genitori.

Questi minorenni stranieri soggiornano una parte dell’anno fuori dalla Svizzera. Possono continuare a beneficiare del permesso di dimora o di domicilio purché il centro della loro vita familiare rimanga effettivamente in Svizzera, vi ritornino regolarmente (p. es. in visita dai ge-nitori durante le vacanze scolastiche o di semestre) e – fatto salvo il mantenimento del per-messo di domicilio (cfr. n. 3.5.3.2.3) – la loro assenza dal Paese non oltrepassi i sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI). La durata della formazione all’estero deve essere limitata; occorre tene-re conto delle circostanze del caso individuale e delle eventuali difficoltà di integrazione in Svizzera che questi giovani rischiano di incontrare in seguito alla frequentazione di una scuo-la all’estero. Una tale situazione non sarebbe compatibile con scuo-la decisione di principio adotta-ta dal legislatore nella LStrI di promuovere l’integrazione degli stranieri e di farne addirittura una condizione per poter soggiornare in Svizzera (cfr. n. 3.4.3 e 3.5.5 nonché sentenza TF 2C_609/2011 del 3 aprile 2012).

Oltre all’attestazione dell’istituto scolastico certificante gli studi, devono essere prodotti certi-ficati attestanti gli effettivi soggiorni in Svizzera.

Se prima di ripartire per intraprendere la formazione all’estero, lo straniero ha soggiornato per poco tempo in Svizzera, occorre esaminare in maniera approfondita se le disposizioni relative al ricongiungimento familiare non siano state eluse.

La formazione all’estero è computata sul termine per il rilascio del permesso di domicilio pur-ché durante la formazione siano stati mantenuti sia il permesso di dimora sia il centro degli

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interessi in Svizzera. In questi casi, prima di rilasciare il permesso di domicilio occorre valuta-re accuratamente il grado d’integrazione (art. 60 OASA).

6.17 Protezione della vita privata e della vita familiare secondo