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Familiari di cittadini svizzeri

In linea con la vecchia giurisprudenza relativa all’ALC, si distingue, per quanto concerne i familiari stranieri di cittadini svizzeri, tra coloro che sono già titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS e gli altri (art. 42 cpv. 1 e 2 LStrI, cfr. n. 6.2.3).

6.2.1 Familiari senza permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri, che non possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell’UE/AELS, hanno diritto al rilascio del permesso di dimora se coabitano con loro (art. 42 cpv. 1 LStrI; cfr. anche senten-za 2C_537/2009, consid. 2.2.2: l’espressione nel testo di legge francese «ses enfants

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taires» [figli celibi o nubili] si riferisce soltanto ai figli di cittadini svizzeri). Il diritto al rilascio di questo permesso presuppone un’unione familiare effettiva.

Per la verifica della coabitazione è possibile rifarsi alla prassi relativa al vecchio articolo 17 capoverso 2 LDDS (ricongiungimento familiare di titolari del permesso di domicilio).

L’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e compren-sibili motivi professionali o familiari che giustifichino il mantenimento di due domicili separati, purché la comunità familiare continui a sussistere (art. 49 LStrI, cfr. anche n. 6.9).

6.2.2 Familiari con un permesso di dimora in uno Stato UE/AELS

Ai familiari stranieri di cittadini svizzeri, titolari di un permesso di dimora duraturo in uno Stato dell’UE/AELS con il quale sussiste un accordo di libera circolazione è applicabile una disci-plina paragonabile a quella prevista dall’ALC (art. 42 cpv. 2 LStrI).

Sono considerati familiari:

– il coniuge e i parenti in linea discendente, minori di 21 anni o a carico;

– i parenti in linea ascendente, propri e del coniuge, a carico.

I parenti in linea ascendente sono i genitori, i nonni, ecc. I parenti in linea discendente sono i figli, gli abbiatici, ecc. Il diritto al rilascio del permesso di dimora vale anche per i parenti del coniuge straniero di un cittadino svizzero.

Per la coabitazione dei familiari si applica per analogia l’ALC (cfr. cap. 9, in particolare n. 9.3, Istruzioni SEM II).

6.2.3 Applicabilità dell’ALC al ricongiungimento familiare di cittadini svizzeri

L’ALC – come pure il diritto comunitario all’interno dell’UE – è applicabile unicamente in un contesto transfrontaliero. Nel loro Paese d’origine, i cittadini dell’UE possono appellarsi alla normativa comunitaria (acquis comunitario) solo dopo essersi avvalsi dei diritti legati alla libe-ra circolazione delle persone. Per i cittadini svizzeri, tale sarebbe il caso se rientlibe-rassero in Svizzera, assieme ai loro familiari stranieri, da un Paese dell’UE o dell’AELS con cui esiste un accordo di libera circolazione (decisione della CGUE del 2 luglio 1992, causa C-370/90).

Conformemente alla nuova prassi del Tribunale federale, il diritto al ricongiungimento familia-re pfamilia-revisto dall’articolo 3 Allegato I ALC non pfamilia-resuppone più che il congiunto per il quale è richiesto il ricongiungimento, cittadino di uno Stato non contraente, risieda già legalmente in uno Stato contraente (DTF 136 II 5). In altre parole, il Tribunale federale ha recepito la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) (sentenza Metock del 25 luglio 2008 [C-127/08]).

Per quanto riguarda il ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero, l’articolo 42 capoverso 2 LStrI continua a prevedere l’obbligo a carico dello straniero che non sia cittadino di uno Stato contraente di essere titolare del permesso di dimora di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione. Il recepimento della giuri-sprudenza della CGUE (sentenza Metock) non ha modificato questa condizione, che resta dunque valida per i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS (DTF 136 II 120, con-sid. 3; si veda anche sentenza 2C_351/2011, concon-sid. 2.7 in merito all’ammissibilità della di-scriminazione dei cittadini svizzeri nei confronti dei cittadini dell’UE/AELS in materia di

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giungimento familiare – confermata nelle sentenze 2C_354/2011, consid. 2.7 e 2C_56/2012, consid. 5.1).

6.2.4 Rilascio del permesso di domicilio 6.2.4.1 Coniuge

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni se sono soddisfatti i criteri d’integrazione (cfr. n. 3.3.1; art. 42 cpv. 3 LStrI).

Competenze linguistiche: i coniugi devono dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di rife-rimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferife-rimento A1 (art. 73b OASA).

Nel calcolo del predetto lasso di tempo è computato unicamente il soggiorno ininterrotto dell’interessato in Svizzera durante il matrimonio. In caso di ricongiungimento familiare in virtù dell’articolo 42 capoverso 1 LStrI occorre inoltre che i coniugi convivano. Decorso il ter-mine dei cinque anni, il diritto al permesso di domicilio sussiste anche in caso di divorzio o di decesso del coniuge svizzero.

Per il calcolo del termine dei cinque anni giusta l’articolo 42 capoverso 3 non sono presi in considerazione i soggiorni in Svizzera nell’ambito di un matrimonio precedente, i periodi tra-scorsi all’estero con il coniuge di nazionalità svizzera né i soggiorni di natura temporanea (tirocinio, studi ecc. in Svizzera). È fatto salvo il computo di soggiorni precedenti nel quadro dei termini generali di cui all’articolo 34 LStrI (cfr. n. 3.5.2.1).

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 122 II 145, consid. 3b Lo straniero il cui matrimonio con una cittadina svizzera è durato meno di cinque anni non ha diritto a un permesso di domicilio.

DTF 130 II 54 Inizio del periodo di cinque anni, consid. 3.2.3: alla data del matrimonio in Svizzera oppure alla data d’entrata in Svizzera in caso di matrimonio celebrato all’estero.

DTF 128 II 145 segg. Se sussiste un diritto al rilascio del permesso di domicilio, i presupposti per il rilascio vanno esaminati d’ufficio anche qualora non sia stata presentata una pertinente domanda. Se tali presupposti sono adempiuti, l’autorità competente non può rifiutare il rilascio del permesso di dimora, il quale costituisce un diritto di residenza meno esteso.

Sentenza TF del 30 novembre 2001 nella causa A., 2A. 382/2001

Tenuto conto del principio della proporzionalità, in taluni casi può essere parimenti indicato rinunciare a disporre l’allontanamento o l’espulsione dello straniero e limi-tarsi a rilasciargli un permesso di dimora anziché un permesso di domicilio – quest’ultimo conferirebbe all’interessato un migliore statuto sotto il profilo del diritto in materia stranieri.

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6.2.4.2 Figli

I figli stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio immediato del permesso di domicilio fino all’età 12 anni (art. 42 cpv. 4 LStrI).

Se i figli hanno più di 12 anni hanno soltanto diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. È così tenuto conto del fatto che le persone che giungono in Svizzera dopo i 12 anni di età possono essere confrontate con problemi di integrazione particolari. In casi gravi le autorità hanno la possibilità di rifiutare più agevolmente (art. 62 e non art. 63 LStrI) il prosie-guo del soggiorno in Svizzera. Esiste però anche la possibilità di un rilascio anticipato del permesso di domicilio se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 34 capoverso 4 LStrI e i genitori ne fanno domanda.

È determinante l’età al momento della domanda.

Se i figli ottengono un permesso di dimora, vigono le disposizioni generali relative al rilascio del permesso di domicilio (art. 34 LStrI). In caso di adempimento dei criteri d’integrazione, il permesso di domicilio può essere rilasciato già dopo cinque anni (art. 34 cpv. 4 LStrI in com-binato disposto con l’art. 62 OASA; v. n. 3.5.3.2).

6.2.5 Ammissione di parenti in linea discendente di un cittadino svizzero in vista della naturalizzazione

Ai parenti stranieri in linea discendente di un cittadino svizzero che non hanno diritto al ri-congiungimento familiare (art. 42 LStrI) può essere rilasciato un permesso di dimora, a pre-scindere dall’età e senza ricongiungimento familiare, se sussiste la possibilità di una reinte-grazione o di una naturalizzazione agevolata ai sensi degli articoli 27 capoverso 2 e 51 ca-poversi 1 e 2 LCit (art. 29 OASA). Devono sussistere vincoli stretti con la Svizzera.

Non vi è un diritto sancito per legge al rilascio del permesso di dimora. Il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora sarebbe tuttavia in netto contrasto con gli scopi perseguiti dalla legge sulla cittadinanza, in quanto la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione presuppongo-no in certi casi la residenza in Svizzera (art. 24 e 27 cpv. 2 LCit) o legami stretti con la Sviz-zera (art. 11 cpv. 1 lett. a LCit).

Continua a essere applicabile la prassi attuale (cfr. DTF 2A.307/1996 non pubblicata del 25 aprile 1997 nella causa M. J. A. e altri).

L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 3 o 4 OASA.

6.2.6 Figli del coniuge straniero di un cittadino svizzero

Se il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha dei figli nati da una relazione precedente, il ricongiungimento familiare è disciplinato in funzione delle condizioni applicate al permesso del coniuge straniero (se permesso di domicilio: art. 43 LStrI; se permesso di dimora: art. 44 LStrI; sentenza 2C_537/2009, consid. 2.2).

I figli che possiedono un permesso di dimora duraturo in uno Stato UE/AELS con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone possono beneficiare del ricon-giungimento familiare se minori di 21 anni o a carico (art. 42 cpv. 2 LStrI; n. 6.2.2).

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Per la situazione speciale dei genitori che vivono separati si rinvia al numero 6.8.