• Non ci sono risultati.

Applicabilità ai cittadini di Stati dell’UE/AELS

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) conferisce diritti individuali in materia di soggiorno. Questi diritti possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Secondo l’articolo 5 paragrafo 1 dell’Allegato I all’ALC sono applicabili le direttive 64/221/CEE164, 72/194/CEE165 e 75/35/CEE166 (cfr. a questo proposito anche il cap. 10 delle Istruzioni SEM II). Nel quadro dell’esame della sentenza che ordina l’espulsione penale (obbligatoria o non obbligatoria), spetta al giudice penale stabilire se lo straniero può invocare le disposizioni dell’ALC (cfr. a questo proposito anche il cap. 10 delle Istruzioni SEM II).

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici che non beneficiano dell’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini soggiacciono alle condizioni d’ammissione ordina-rie della LStrI. Le persone ammesse prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Si veda al riguardo la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’ALC».

In virtù della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), per «misu-ra ai sensi della direttiva 64/221 CEE» s’intende ogni atto che tange il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri167. Ne fanno parte ad esempio la revoca, la mancata proroga o il rifiuto di un permesso. Nell’adottare tali misure, occorre tene-re conto della CEDU nonché del principio della proporzionalità168.

La CGUE ha stabilito che, nel diritto comunitario, la nozione di «ordine pubblico» va intesa in senso stretto, segnatamente se tesa a giustificare una deroga al principio essenziale della libera circolazione dei lavoratori. La portata della nozione non deve quindi poter essere de-terminata unilateralmente da ciascuno Stato membro, senza ulteriore esame da parte dei competenti organi comunitari. Le circostanze speciali che potrebbero giustificare il ricorso alla nozione di ordine pubblico possono tuttavia variare da Paese a Paese ed evolvere nel tempo, offrendo in tal modo alle autorità nazionali un certo potere discrezionale, pur entro i limiti stabiliti dall’Accordo169. Globalmente, le limitazioni dei poteri degli Stati membri in mate-ria di diritto degli stranieri si presentano come una manifestazione particolare del principio sancito dagli articoli 8–11 CEDU, secondo cui le limitazioni dei diritti garantiti dai predetti

arti-164 GU L 56 del 4 .4.1964, pag. 850

165 GU L 121 del 26.5.1972, pag. 32

166 GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14

167 Sentenza della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 21 segg.; cfr.

DTF 129 II 215, consid. 6.3 pag. 221, confermata in DTF 130 II 176, consid. 31 pag. 179.

168 DTF 130 II 176, consid. 3.4.2 pag. 184, considerate le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 29 e dell’11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, racc. 2002, I-6279, n. marg. 42 segg.

169 Cfr. sentenza della CGCE del 4 dicembre 1974, causa 41/74, van Duyn, racc. 1974, 1337, n. 18

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

179

coli, imposte a salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblici, non devono superare le proporzioni necessarie a garantire tale salvaguardia in una società democratica170.

Le misure di allontanamento e di respingimento presuppongono pertanto che la persona in questione costituisca una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave di un interesse fondamentale della società171.

Non tutte le violazioni del diritto nazionale costituiscono una minaccia effettiva, attuale e suf-ficientemente grave di un interesse fondamentale della società. Una tale minaccia sussiste in particolare qualora lo Stato ospitante applichi anche nei confronti dei propri cittadini che ten-gono un siffatto comportamento misure coercitive o altre misure effettive ed efficaci per lotta-re contro tale comportamento. Siccome però gli Stati contraenti non possono espellelotta-re i pro-pri cittadini, è ammissibile applicare un trattamento differenziato per quanto concerne le mi-sure da adottare172.

Inoltre, a meno che non si tratti di misure volte alla salvaguardia della sanità pubblica, l’unico fattore determinante è il comportamento personale della persona in questione173. Le misure non possono essere ordinate per motivi di prevenzione generale (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE)174.

L’esistenza di condanne penali (anteriori) può essere presa in considerazione per disporre misure di allontanamento o di respingimento solo in quanto le circostanze che hanno portato a tali condanne provino un comportamento personale costitutivo di una minaccia attuale per l’ordine pubblico.

Sotto il profilo dell’attualità della minaccia, una misura volta alla salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblici non presuppone che lo straniero debba necessariamente commettere altri reati. Considerata l’importanza del principio della libera circolazione delle persone, non si deve tuttavia abbassare eccessivamente la soglia delle esigenze per quanto concerne la probabilità di futuri turbamenti della sicurezza e dell’ordine pubblici175.

Con la revoca del permesso di dimora o di domicilio (o del permesso per frontalieri) in appli-cazione degli articoli 62 o 63 LStrI si estingue anche il diritto di soggiorno degli aventi diritto alla libera circolazione delle persone. Una nuova domanda di rilascio di un permesso è esa-minata soltanto dopo un termine adeguato o un cambiamento sostanziale della situazione (sentenza TF 2C_253/2017 del 30 maggio 2017, consid. 4.5.4). Conformemente alla giuri-sprudenza, il termine adeguato non può essere inferiore a cinque anni. Allo scadere del

ter-170 Sentenza della CGCE del 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili, racc. 1975, 1219, n. marg. 32, cfr. anche sen-tenza della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, racc. 1977, 1999, n. marg. 33 segg.;

sull’insieme, cfr. DTF 129 II 215, consid. 6.2 pag. 220 seg.

171 Cfr. giurisprudenza della CGCE, p. es. le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouche-reau, racc. 1977, 1999, n. marg. 33 segg.; del 18 maggio 1982, cause 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, racc.

1982, 1665, n. marg. 8 nonché del 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa, racc. 1999, I-11, n. marg. 23 segg.

172 Cfr. tra l’altro la sentenza della CGCE del 18 maggio 1982, cause 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, racc.

1982, 1665, n. marg. 7-8

173 Articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 64/221/CEE, cfr. articolo 5 paragrafo 2 Allegato l ALC

174 Cfr. la sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore, racc. 1975, 297, n. marg. 6 seg.

175 Cfr. DTF 130 II 176, consid. 4.3.1 pag. 185 seg.; DTF 130 II 493, consid. 3.3 pag. 499 seg.

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

180

mine adeguato è dato un diritto all’entrata nel merito della domanda e al suo esame in vista di stabilire se sussiste (ancora) una minaccia attuale per l’ordine pubblico. Un cambiamento della situazione deve essere tale da consentire di prendere seriamente in considerazione un esito diverso. Se l'allontanamento è passato in giudicato, una nuova valutazione presuppone che sia stato dato seguito all'allontanamento e che l'interessato abbia dato buona prova di sé in patria (sentenza TF 2C_860/2016 del 2 dicembre 2016, consid. 3.3.3)

Qui di seguito è riportata una sintesi della giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai presupposti necessari per la disposizione di misure di allontanamento e di respingimento nei confronti di persone che possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle perso-ne:

Osservanza della CEDU e del principio della proporzionalità nel quadro delle misure di allontanamento e di respingimento: 130 II 184, consid. 3.4.2; 130 II 500, consid. 3.3, 131 II 358, consid. 3.3.

Nozione di ordine pubblico: 129 II 220, consid. 6.2; 130 II 180, consid. 3.1; 130 II 498, consid. 3.2, 3.3, 131 II 357, consid. 3.2.

Messa in pericolo attuale e sufficientemente grave dell’ordine pubblico:

– valutazione in base al comportamento personale dell’interessato e del pericolo che ne deriva: 131 II 358, consid. 3.2;

– nel quadro di misure di allontanamento disposte prima della scarcerazione di cittadini UE e stranieri della seconda generazione che presentano un rischio di recidiva: 130 II 189, consid. 4.4, 131 II 336, consid. 3.2, 4.3;

– non in caso di divieto d’entrata nei confronti di cittadini UE: 131 II 359, consid. 4;

– nel quadro di reati fiscali commessi all’estero per i quali la Svizzera commina multe pecuniarie che rivestono un carattere perlopiù amministrativo: 134 II 29, con-sid. 4.3.1, 4.3.2;

– espulsione di una persona condannata per traffico di stupefacenti originaria di uno Stato dell’UE:129 II 221, consid. 7;

– mancata proroga del permesso di dimora di un cittadino dell’UE o di uno straniero della cosiddetta seconda generazione condannato a più riprese e coniugato con una cittadina svizzera che possiede anche un’altra cittadinanza (binazionale): 130 II 181, consid. 3–4;

– rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell’UE condannato a più ripre-se e che preripre-senta un rischio di recidiva: 130 II 500, consid. 4;

– rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell’UE che prima dell’entrata ha scontato in patria una pena detentiva di una certa entità e che è stato condannato in Svizzera per violazioni della legge sugli stupefacenti; 2C_410/2015, consid. 3.2;

– rifiuto di rilasciare il permesso di dimora a un cittadino dell’UE che ha commesso di-versi reati della circolazione stradale nello Stato di origine. Nonostante termini di pro-va e sospensioni alla guida ha continuato a delinquere; 2C_360/2020 consid. 4.3;

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

181

– revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera condannato a una pena detentiva di 32 mesi per infrazione alla LStup (vendita di 400kg di marijua-na e 28kg di haschisch) e riciclaggio di demarijua-naro. Proporziomarijua-nalità accolta, anche se non padroneggia la sua lingua d’origine: sentenza TF 2C_401/2012 del 18 settembre 2012;

– revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera che ha subito 39 condanne (ciascuna fino a 18 mesi con la condizionale) per infrazioni alla LStup (in-clusi rapina, furto e lesioni personali): sentenza TF 2C_41/2011 del 30 giugno 2011;

– revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE nato in Svizzera condannato a una pena detentiva complessiva di 6,5 anni per reati patrimoniali e falsità in docu-menti: sentenza TF 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012;

– revoca del permesso di domicilio di un cittadino UE condannato a una pena detentiva di lunga durata per atti sessuali con minori, risalente tuttavia a vari anni fa. Recenti condanne per consumo di pornografia infantile. Costituisce un grave pericolo per l’ordine pubblico: sentenza TF 2C_473/2011 del 17 ottobre 2011;

– revoca del permesso di domicilio a un cittadino UE che vive in Svizzera dall’età di un anno e che, nell’arco di nove anni è stato condannato sette volte a pene detentive che raggiungono complessivamente quattro anni (tra le altre cose per furto per me-stiere, infrazione alla LStup), l’ultima delle quali ammonta a 30 mesi. Considerevole rischio di recidiva, integrazione non particolarmente buona, dipendenza dall’aiuto so-ciale: sentenza 2C_862/2012 del 12 marzo 2013;

– revoca del permesso di domicilio a un cittadino UE oggetto di 14 condanne (tra cui in particolare una pena detentiva di 4 anni per giuramento falso, oltraggio e violazioni della LStup). A fronte dell’insieme delle circostanze (in particolare tossicodipenden-za): sentenza 2C_328/2015 del 2 novembre 2015.

Misura ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato I ALC:

– espulsione assimilabile sia a una misura di allontanamento che a una misura di re-spingimento: 129 II 221, consid. 6.3;

– nessuna violazione del diritto nazionale e di quello in materia di trattati internazionali, decidere quanto prima o prima della fine dell’esecuzione della pena o della misura in merito all’espulsione: 137 II 233, consid. 5;

– mancata proroga del permesso di dimora: 130 II 180, consid. 4.1;

– ammonimento secondo l’articolo 96 capoverso 2 LStrI.

L’ALC non disciplina l’ammonimento e pertanto non vi si oppone; l’articolo 96 capoverso 2 LStrI può pertanto essere applicato anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS.

La corrispondente misura permette, ai sensi dell’Accordo e della sua più ampia attuazione possibile, di rendere attenti (anche) i cittadini di Paesi dell’UE e dell’AELS che i diritti conferiti loro dalla libera circolazione delle persone sono a rischio e che ci si attende che correggano il loro comportamento (sentenza TF 2C_114/2012 del 26 marzo 2013).