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Condizioni per il rilascio del permesso di domicilio

3.5 Permesso di domicilio

3.5.2 Condizioni per il rilascio del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 LStrI) viene rilasciato allo straniero se:

− il termine di soggiorno è rispettato (lett. a) e negli ultimi cinque anni non è avvenuta alcuna commutazione (art. 34 cpv. 6 LStrI);

− non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI (lett. b) e non vi sono le condizioni per una commutazione (n. 8.3.3);

− il richiedente è integrato (lett. c; art. 60 OASA, per i criteri d’integrazione v. n. 3.3.1).

Anche se si prevede che lo straniero resterà durevolmente in Svizzera, l’autorità rilascia di regola dapprima soltanto un permesso di dimora (per deroghe cfr. n. 3.5.3.1). Prima di rila-sciare un permesso di domicilio, l’autorità verifica il comportamento tenuto dal richiedente

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fino a quel momento, in particolare se sussistono motivi di revoca ai sensi degli articoli 62 e 63 capoverso 2 LStrI, nonché il suo grado d’integrazione (art. 60 OASA; per i criteri d’integrazione v. n. 3.3.1).

3.5.2.1 Termini

La SEM fissa il momento a contare dal quale l’autorità cantonale può rilasciare il permesso di domicilio (cfr. n. 1.3.3; diritto previgente: DTF 125 II 633). Lo straniero ha diritto a tale per-messo solo se la legge lo prevede espressamente (nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo gli art. 42 e 43 LStrI).

Deve essere dato un soggiorno regolare e ininterrotto e in particolare non devono sussistere motivi di revoca o decadenza del permesso (art. 61 e 62 LStrI nonché art. 60, 61 e 80 OA-SA).

Per il rilascio del permesso di domicilio ordinario secondo l’articolo 34 capoverso 2 LStrI de-vono essere rispettati in maniera cumulativa i termini seguenti:

– lo straniero deve aver soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in virtù di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora;

– negli ultimi cinque anni lo straniero deve inoltre essere stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora e aver soggiornato ininterrottamente in Svizzera.

I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo del soggiorno ininter-rotto negli ultimi cinque anni (formazione, studi, trattamenti medici, cure, soggiorni di breve durata ecc.). I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27 LStrI), invece, sono computati se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (art. 34 cpv. 5 LStrI) o se il soggiorno con un permesso di soggiorno di breve durata aveva un carattere dura-turo (p. es. in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se le autorità e lo straniero interessato sono partiti dall’inizio dal presupposto di un soggiorno durevole).

Soggiorno nei primi cinque anni:

Nei primi cinque anni vigono esigenze meno severe e sono computati tutti i soggiorni effet-tuati sulla scorta di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, a prescindere dal loro scopo. Sono quindi computati anche i soggiorni temporanei di formazione o formazione continua.

Inoltre, i soggiorni sono computati solo se i singoli soggiorni sono stati interrotti brevemente.

Ciascuna interruzione non deve tuttavia oltrepassare la durata della presenza effettiva annua in Svizzera (ad es. 8 mesi di soggiorno in Svizzera e 4 di interruzione). In questi casi è com-putata unicamente la durata effettiva del soggiorno.

Per quanto riguarda il computo dei soggiorni nei primi cinque anni, occorre inoltre considera-re che, in caso di assenza più lunga, la totalità di tutti i soggiorni pconsidera-recedenti può esseconsidera-re com-putata solo se la presenza in Svizzera non è stata interrotta per più di due anni e se conti-nuano a esistere vincoli sociali e culturali con la Svizzera.

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Termini di soggiorno speciali per cittadini che possono richiamarsi a un accordo di domicilio con la Svizzera:

In virtù di accordi di domicilio, i cittadini dei seguenti Stati ottengono il permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera: Austria; Belgio; Danimarca;

Francia; Germania; Grecia; Italia; Principato del Liechtenstein; Paesi Bassi; Portogallo e Spagna.

Senza che vi sia un diritto sancito dalla legge, è possibile rilasciare un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni in Svizzera ai cittadini dei seguenti Stati: Andorra, Città del Vaticano, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Norve-gia, Regno Unito, San Marino, Svezia, nonché Canada e Stati Uniti d’America (v. in merito il n. 0.2.1.3.2 seg.).

Anche in questo caso per il calcolo dei cinque anni non sono computati i soggiorni di natura temporanea. I soggiorni in vista di una formazione o una formazione continua sono invece considerati anche in questo caso, se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni (cfr. art. 34 cpv. 5 LStrI). In caso di cambiamento della cittadinanza il computo del termine ricomincia da capo (p. es. cittadino turco che ottiene la cittadinanza tedesca).

Per ulteriori informazioni sugli accordi di domicilio e i cittadini interessati si rimanda al nume-ro 0.2.1.3.2.

Calcolo del termine di soggiorno per i rifugiati riconosciuti e gli ex richiedenti l’asilo:

Per il computo dei termini per rifugiati riconosciuti ed ex richiedenti l’asilo che hanno ottenuto un permesso di dimora per un grave rigore personale, si rinvia ai numeri 3.5.4.2 e 3.5.4.4 (apolidi cfr. n. 3.5.4.3).

Termine di soggiorno dopo commutazione (art. 34 cpv. 6 LStrI):

Se il permesso di domicilio è stato revocato e rimpiazzato da un permesso di dimora (art. 63 cpv. 2 LStrI), una volta che sono soddisfatti i criteri d’integrazione, il permesso di domicilio può essere nuovamente rilasciato al più presto dopo cinque anni. Il termine decorre dal gior-no seguente al passaggio in giudicato della commutazione (art. 61a OASA).

Soggiorni di cittadini UE/AELS in qualità di dottorandi e post-dottorandi:

In linea di principio, i soggiorni effettuati da cittadini UE/AELS in qualità di dottorandi o post-dottorandi non sono computati per il termine di soggiorno in quanto considerati di natura temporanea. Se, durante la loro attività scientifica, i dottorandi o post-dottorandi dispongono però di un contratto di lavoro ed esercitano un’attività lucrativa di oltre 15 ore settimanali, il soggiorno è computato retroattivamente nella durata del soggiorno necessaria in vista del rilascio del permesso di domicilio qualora, al termine dell’attività scientifica, la persona inte-ressata passi all’economia privata o nella pubblica amministrazione. Lo stesso vale se, alla fine della formazione o della formazione continua (dottorato/post-dottorato), tale persona prosegue la propria attività scientifica presso il medesimo datore di lavoro. Per il rilascio del permesso di domicilio, oltre ad aver totalizzato il numero necessario di anni di dimora regola-re – cinque o dieci a seconda della cittadinanza –, lo straniero deve disporregola-re anche di un contratto di lavoro valido di durata superiore a un anno.

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I dottorandi e post-dottorandi in possesso di un contratto di lavoro (attività lucrativa di oltre 15 ore settimanali) vanno considerati manodopera ai sensi del diritto comunitario. Se, al ter-mine dell’attività scientifica, accedono al mercato del lavoro e s’integrano dunque professio-nalmente, non è corretto riservare loro un trattamento meno favorevole di quello di cui bene-ficiano gli altri lavoratori stranieri che hanno lavorato in Svizzera per la medesima durata.

3.5.2.2 Nessun motivo di revoca

Per i motivi di revoca e i motivi che possono portare a una commutazione si rimanda ai nu-meri 3.5.6, 8.3.2 e 8.3.3.

3.5.2.3 Criteri d’integrazione

La LStrI prevede che gli stranieri debbano essere integrati affinché possa essere rilasciato un permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 lett. c LStrI). Ciò significa che devono essere soddi-sfatti i criteri d’integrazione (art. 58a cpv. 1 LStrI; v. in merito il n. 3.3.1).

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, lo straniero deve dimostrare soprattutto che dispone di competenze orali almeno del livello di riferimento A2 e di competenze scritte al-meno del livello di riferimento A1 della lingua nazionale parlata nel luogo in cui risiede. I cit-tadini di Stati con cui esistono accordi di domicilio (v. n. 0.2.1.3.2 e Allegato «Elenco degli accordi di domicilio che conferiscono un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domi-cilio») non devono comprovare le loro competenze linguistiche.