• Non ci sono risultati.

Permesso di soggiorno di breve durata e di dimora

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora è sempre di durata limitata e può essere vincolato a determinate condizioni. Lo straniero è vincolato agli impegni assunti nel corso della procedura di permesso e alle sue dichiarazioni, segnatamente in merito allo scopo della dimora (incluso l’accordo d’integrazione).

La LStrI distingue tra i tipi di permessi seguenti:

– permesso di soggiorno di breve durata (art. 32 LStrI; art. 12, 16, 19, 55-57, 66 e 68 OASA)

→ permesso L;

– permesso di dimora (art. 33 LStrI; art. 20, 58, 59, 66-68 OASA)

→ permesso B;

– permesso di dimora con attività lucrativa, rilasciato ai familiari dei membri di rappre-sentanze straniere o di organizzazioni internazionali (art. 45 OASA; cfr. Istruzioni I, Settore degli stranieri n. 7.2.3)

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

57

– → permesso Ci;

– permesso di domicilio (cfr. n. 3.5) – → permesso C.

3.4.1 Permesso di soggiorno di breve durata

Il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per soggiorni limitati di un anno al mas-simo. Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulte-riori condizioni. Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi importanti (art. 32 LStrI e art. 55 OASA). Oltre che per soggiorni temporanei motivati da un’attività lucrativa di al massimo un anno (art. 19 OASA), questo permesso è pure rilasciato ad altre categorie di stranieri (tirocinanti, studenti, allievi, soggiornanti per cure mediche, ecc.) il cui soggiorno è di durata limitata (al massimo due anni).

Un nuovo permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 4 LStrI e art. 56 e 57 OASA).

Si rinvia inoltre alle normative seguenti concernenti le norme applicabili in materia di per-messo di dimora.

3.4.2 Permesso di dimora

Allo straniero che entra per la prima volta in Svizzera, di norma è rilasciato dapprima soltanto un permesso di dimora valido solitamente un anno al massimo (cfr. art. 58 OASA). In seguito può essere rinnovato per due anni se le circostanze concrete del caso individuale lo giustifi-cano. Sono fatte salve le disposizioni applicabili a coloro che possono appellarsi all’ALC (cfr. n. 2 delle Istruzioni SEM II).

La durata del permesso dipende dallo scopo del soggiorno, dalla validità dei documenti di legittimazione e, se del caso, dalla decisione dell’autorità preposta al mercato del lavoro (du-rata del contratto di lavoro). La proroga del permesso di dimora può essere rifiutata se sussi-stono motivi di revoca secondo l’articolo 62 LStrI (maggiori dettagli nel n. 8.3.1) o se non è adempiuta una condizione.

Quando si rilascia o si proroga un permesso di dimora, per stabilirne la durata di validità si considera l’integrazione della persona in questione (v. in merito il n. 3.3.2).

Se sussiste un bisogno d’integrazione particolare secondo i criteri di cui all’articolo 58a LStrI (v. n. 3.3.1 e 3.3.2), il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere assogget-tati alla stipula di un accordo d’integrazione (n. 3.3.3.1) oppure si può vincolare la proroga a pertinenti condizioni.

Il permesso di dimora può essere prorogato finché lo straniero ha diritto a indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione o partecipa a un programma occupazionale. Se egli riprende un’attività, si applicano le disposizioni generali.

Una volta raggiunto lo scopo del soggiorno, lo straniero titolare di un permesso di carattere temporaneo è tenuto a lasciare la Svizzera, a meno che non ottenga un permesso di dimora ad altro titolo. Lo straniero deve attendere la decisione all’estero a meno che le condizioni d’ammissione non siano manifestamente adempiute (art. 17 LStrI). I soggiorni temporanei

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

58

comprendono segnatamente i soggiorni per cure mediche, studi, tirocini e qualsiasi altra for-mazione nonché i soggiorni per un’attività lucrativa limitata nel tempo (art. 54 OASA).

È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l’obbligo di presentare o consegnare la carta di soggiorno secondo gli articoli 63 o 72 OASA (art. 90a OASA).

3.4.3 Estinzione del permesso di soggiorno di breve durata e del permesso di dimora

Secondo l’articolo 61 LStrI, il permesso di dimora decade:

– con la notificazione della partenza all’estero (immediatamente);

– con il rilascio di un permesso in un altro Cantone (cfr. anche art. 66 OASA); in caso di persone aventi diritto alla libera circolazione il permesso vale in tutta la Svizzera, ra-gione per cui in caso di cambiamento di Cantone è rilasciata soltanto una nuova carta di soggiorno (art. 6 cpv. 4 Allegato I ALC; art. 4 cpv. 2 OLCP);

– alla sua scadenza;

– con l’espulsione secondo l’articolo 68 LStrI;

– con il passaggio in giudicato dell’espulsione obbligatoria ai sensi degli articoli 66a CP o 49a CPM (cfr. n. 8.4.2.2);

– con l’esecuzione dell’espulsione non obbligatoria ai sensi degli articoli 66abis CP o 49abis CPM (cfr. n. 8.4.2.2);

– quando la dimora cessa di fatto.

Per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata, la dimora cessa di fatto quando lo straniero risiede all’estero per oltre tre mesi. Per i titolari del permesso di dimora, la dimora cessa di fatto quando lo straniero dimora all’estero per oltre sei mesi (art. 61 cpv. 2 LStrI). I motivi della cessazione della dimora effettiva non sono rilevanti (p.es. soggiorno involontario all’estero per causa di detenzione). L’articolo 61 capoverso 2 LStrI prevede la decadenza del permesso prorogato in precedenza in virtù dell’articolo 50 LStrI (permesso rilasciato dopo lo scioglimento della comunità familiare). In questo caso, il permesso e il diritto al permesso conformemente all’articolo 50 LStrI decadono sia se l’unione coniugale su cui si fondava il diritto di soggiorno è dissolta durante il soggiorno all’estero, sia se era già venuta meno al momento della partenza (sentenza TF 2C_483/2014, consid. 2.3).

La dimora in un Cantone o in Svizzera cessa di fatto se lo straniero trasferisce il centro d’interessi all’estero (cfr. art. 79 OASA). Si può considerare che una persona abbia trasferito il centro dei suoi interessi se, per esempio, ha rescisso i rapporti di servizio, disdetto l’affitto, assunto un impiego all’estero, ritirato il capitale della cassa pensione, ecc. Di regola, il man-tenimento del permesso di dimora è subordinato alla presenza del titolare in Svizzera la maggior parte dell’anno (diritto previgente: DTF 2°/126/1993 non pubblicata del 18 agosto 1993 nella causa S.).

Nel caso di stranieri chiamati a frequenti spostamenti fuori della Svizzera (uomini d’affari, artisti, sportivi, montatori, ecc.), si può derogare a quest’esigenza purché il centro d’interessi

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

59

rimanga in Svizzera. Ciò è il caso se queste persone possiedono in Svizzera legami più im-portanti che all’estero, segnatamente quando la loro famiglia risiede effettivamente e dure-volmente su suolo elvetico (cfr. anche n. 3.1.8.1.1 concernente i soggiornanti settimanali).

Questo vale anche per i minorenni che assolvono una formazione o una formazione continua all’estero, a condizione che abbiano posseduto un permesso di dimora e ritornino regolar-mente in Svizzera (p. es. visita ai genitori nelle vacanze scolastiche o semestrali). Per le altre condizioni e per la giurisprudenza del Tribunale federale si rimanda al numero 6.16.

Invece, brevi soggiorni di visita in Svizzera non bastano a interrompere il termine di sei mesi per il mantenimento del permesso di dimora o di domicilio qualora il centro degli interessi sia stato trasferito all’estero (cfr. art. 79 cpv. 1 OASA; diritto previgente: DTF 120 Ib 369; sen-tenze non pubblicate 2A.365/1999 del 10 dicembre 1999, consid. 2a; 2A.66/2000 del 26 luglio 2000, consid. 4b e Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesen-heitsberechtigung, in: Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, San Gallo 2001, pag. 132 segg.).

Conformemente all’articolo 61a LStrI, in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavo-ro in Svizzera, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS si estingue dopo un determinato periodo di tempo. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro du-rante i primi dodici mesi di soggiorno (rapporto di lavoro di meno di un anno), il diritto di sog-giorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di sogsog-giorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dopo il termine del versamento dell’indennità di disoccupazione. Durante questo lasso di tempo gli interessati non hanno diritto alle prestazioni dell’aiuto sociale. Se il rapporto di lavoro cessa dopo il primo anno di soggiorno in Svizzera (rapporto di lavoro di oltre un anno) e se non sono percepite prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazio-ne, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro; se invece sono percepite prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo la fine del versamento delle stesse. In questo periodo gli interessati possono beneficiare dell’aiuto sociale giacché hanno la qualità di lavoratori dipen-denti. Per ulteriori osservazioni in merito all’estinzione del diritto di soggiorno di cittadini UE/AELS e alla disciplina durante i termini conformemente all’articolo 61a LStrI si vedano i numeri 8.3.2 e 8.3.3 delle Istruzioni SEM II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

3.4.4 Revoca del permesso di dimora

Il permesso di dimora può essere revocato dalle competenti autorità cantonali, in virtù dell’articolo 62 LStrI, se lo straniero):

a. il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

b. è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi dell’articolo 64 o 61 del Codice penale (RS 311.0);

c. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurez-za pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezsicurez-za interna o esterna della Svizzera;

d. disattende una delle condizioni legate alla decisione;

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

60

e. una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;

f. ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera o se tale cittadinanza gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annul-lamento;

g. non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.

Per quanto riguarda il il divieto di dualismo relativo alla limitazione delle possibilità di revoca del permesso o di rifiuto di rinnovo dello stesso qualora il giudice penale ordini l’espulsione penale o si astenga dal farlo, si vedano le spiegazioni dettagliate di cui ai numeri 8.3.1, 8.4.2.2 e 8.4.2.3.

3.4.5 Rifiuto della proroga del permesso di dimora

A meno che non possa avvalersi di un diritto di dimora in virtù del diritto federale (art. 42 e 43 LStrI o art. 26 LAsi) o del diritto internazionale (art. 8 CEDU, Accordi internazionali), lo stra-niero non ha un diritto sancito per legge alla proroga del permesso di dimora. Le autorità cantonali competenti in materia di stranieri decidono secondo il potere discrezionale conferito loro dall’articolo 96 LStrI circa la proroga del permesso di dimora (diritto previgente: sentenza TF 2A.528/2001 non pubblicata del 18 febbraio 2002 nella causa L., consid. 2.2., con ulteriori riferimenti). Occorre considerare l’integrazione della persona in questione (per i criteri d’integrazione v. n. 3.3.1). Se sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStrI, di regola non è più possibile prorogare il permesso di dimora (art. 33 cpv. 3 LStrI), a meno che la mancata proroga risulti sproporzionata date le circostanze concrete del caso individuale (v. anche n. 8.3).

Se il rilascio di un permesso di dimora è vincolato alla condizione di frequentare un corso linguistico o d’integrazione e se tale condizione non è adempiuta, è possibile rifiutarne la proroga (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI; cfr. n. 8.3.1.4).

Il soggiorno in Svizzera può essere rifiutato a chi non esercita più o non può più esercitare l’attività lucrativa per la quale aveva ottenuto il permesso di dimora, a meno che speciali re-golamentazioni derogatorie prevedano un diritto in tal senso (art. 54 OASA = scopo del sog-giorno adempiuto; diritto previgente cfr. DTF 126 II 377, consid. 6b e 6c pag. 393 seg., non-ché sentenza TF 2A.528/2001 non pubblicata del 18 febbraio 2002 nella causa L., con-sid. 2.2., con ulteriori riferimenti).

Anche se lo straniero può far valere un diritto al rilascio di un’autorizzazione, la proroga del permesso di dimora può essergli negata se sussiste un motivo di estinzione o di revoca giu-sta gli articoli 51 o 62 LStrI (v. n. 8.3.1 e 8.4.2.3 per quanto riguarda la limitazione delle pos-sibilità di revoca o di rifiuto del permesso ove il giudice penale rinunci a pronunciare oppure pronunci un’espulsione penale).

Dal 1° gennaio 2021 le autorità cantonali della migrazione sottopongono per approvazione alla SEM la proroga dei permessi di dimora di cittadini di Paese terzo che negli ultimi tre anni hanno percepito un aiuto sociale di almeno 50 000 franchi per persona singola o di almeno 80 000 franchi per famiglia o economia domestica di più persone (art. 4 lett. g OA-DFGP, n. 1.3.2.1). Si veda al riguardo la circolare SEM (gennaio 2021).

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

61

3.4.6 Regolamento del soggiorno dopo la revoca della cittadinanza svizzera

In caso di annullamento della naturalizzazione passato in giudicato vigono le condizioni ge-nerali d’ammissione della LStrI (art. 30 cpv. 3 OASA).

Se, prima della naturalizzazione, la persona interessata era titolare di un permesso di dimo-ra, quest’ultimo, avendo durata temporanea, non è automaticamente ripristinato. La nuova situazione esige che venga riesaminato l’eventuale diritto di risiedere in Svizzera oppure l’allontanamento della persona interessata (DTF 135 II 1, consid. 3.2; sentenza 2C_431/2010 del 25 luglio 2011, consid. 1.1). Tuttavia, se prima del divorzio ha acquisito un diritto al per-messo di dimora secondo l’articolo 42 o 43 capoverso 1 LStrI in combinato disposto con l’articolo 50 capoverso 1 lettera a o b LStrI, l’interessato può appellarvisi anche dopo la fine del matrimonio (DTF 128 II 145, consid. 1.1.4; sentenze 2C_1123/2012 dell’11 luglio 2013, 2C_431/2010 del 25 luglio 2011, consid. 1.2; 2C_682/2012 del 7 febbraio 2013, consid. 6.2.2 e contrario; cfr. anche sentenza TAF C-1030/2012 del 12 settembre 2012, consid. 7).

Sono determinanti segnatamente la durata della presenza in Svizzera e il comportamento della persona interessata (p. es. inganno delle autorità per quel che concerne l’esistenza di un’unione coniugale effettiva e stabile) nonché il grado d’integrazione.

Se, prima della naturalizzazione, la persona interessata era titolare di un permesso di domi-cilio, le è conferito il medesimo statuto che possedeva prima della naturalizzazione purché non sussistano motivi di decadenza o revoca secondo gli articoli 61 e 63 LStrI (diritto previ-gente: DTF 135 II 1). Dai motivi che hanno comportato l’annullamento della naturalizzazione non si può desumere automaticamente che sussistono motivi di revoca. Ad esempio, se la naturalizzazione è stata annullata perché, durante la procedura di naturalizzazione, le autori-tà sono state ingannate in merito all’esistenza di un’unione coniugale effettiva e stabile, le autorità devono dimostrare che l’interessato non viveva più in unione coniugale prima della scadenza del termine di cinque anni determinante per il rilascio del permesso di domicilio e che quindi aveva già allora ingannato le autorità a tal proposito (cfr. DTF 135 II 1). Inoltre, la revoca del permesso di domicilio deve essere proporzionata alle circostanze concrete del caso individuale.

Il fatto di sottacere una relazione durevole parallela alla relazione che fonda il diritto al per-messo giustifica tuttavia, in linea di massima, anche la revoca di un perper-messo di domicilio o di dimora (recuperato; DTF 142 II 265, consid. 3.2; sentenza TF 2C_461/2016 del 6 aprile 2017, consid. 2.1).

L’ottenimento abusivo della cittadinanza svizzera e il relativo tentativo costituiscono un motivo per la revoca di un permesso di dimora e di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. f e art. 63 cpv. 1 lett. d LStrI).

Il rilascio di un permesso di dimora e di domicilio sottostà all’approvazione della SEM (n. 1.3.2.1 lett. d).