• Non ci sono risultati.

Principi generali del ricongiungimento familiare

6.1.1 Riunione dell’intera famiglia

Il ricongiungimento familiare è volto a consentire e a garantire la vita familiare comune in Svizzera. Prima di autorizzare il ricongiungimento familiare, occorre stabilire dove si troverà il centro della vita familiare. Se resta all’estero, le condizioni per il ricongiungimento familiare si considerano non adempiute. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare parziale, il Tribunale federale ha modificato la giurisprudenza pronunciata in virtù dell’articolo 17 capo-verso 2 terzo periodo della LDDS (DTF 136 II 78), stabilendo il principio secondo cui non è più necessario che i figli vivano con entrambi i genitori e che un solo genitore può far valere gli articoli 42 capoverso 1 e 43 LStrI per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per il o i figli minori di 18 anni, se i termini previsti per il ricongiungimento familiare sono rispettati (cfr. n. 6.10), il diritto non è invocato abusivamente e non sussistono motivi di revoca del permesso (cfr. n. 6.13 e 6.14). Questa giurisprudenza è applicabile anche all’articolo 44 LStrI (2C_764/2009 e 2C_537/2009).

Cittadini del Regno Unito: dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici ammessi prima del 1° gennaio 2021 possono usufruire dei loro diritti acquisiti. Per i cittadini britannici senza dirit-ti acquisidirit-ti in virtù dell’ALC si veda la circolare SEM del 14 dicembre 2020 «Brexit – Tutela dei diritti acquisiti dai cittadini britannici in virtù dell’ALC».

Per la procedura del ricongiungimento familiare, in particolare gli accertamenti speciali (test del DNA e verifica dei documenti di stato civile) si rimanda all’Istruzione della SEM del 25 giugno 2012 «Domande d’entrata in vista del ricongiungimento familiare: profilo del DNA e esame degli atti dello stato civile».

6.1.2 Figlio nato fuori del matrimonio

Alla nascita, al figlio di una coppia non sposata che vive presso entrambi i genitori è rilascia-to il medesimo permesso della madre qualora essa eserciti da sola l’aurilascia-torità parentale. Ot-tiene il permesso di domicilio contemporaneamente alla madre. Se i genitori non vivono in un’economia domestica comune, il figlio riceve in linea di principio lo statuto del genitore con cui vive e che esercita da solo l’autorità parentale.

In caso di autorità parentale congiunta constatata con decisione della competente autorità di protezione dei minori, il figlio che vive con entrambi i genitori in un’economia domestica co-mune riceve lo statuto del genitore a lui più favorevole. Il figlio ottiene lo statuto a lui più van-taggioso anche se i genitori non vivono in un’economia domestica comune ma detengono l’autorità parentale congiunta ed esercitano la custodia (di fatto) in maniera alternata103. Il figlio riceve invece lo statuto del genitore con cui vive e che esercita da solo la custodia parentale se i genitori che non vivono nella medesima economia domestica dispongono di

103 Definizione della custodia alternata del Tribunale federale: la situazione in cui i genitori detengono congiunta-mente l’autorità parentale ma si occupano del bambino a turni più o meno uguali.

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

112

un’autorità parentale congiunta, ma la custodia parentale è stata conferita soltanto a un geni-tore.

Il figlio straniero di una coppia non sposata che convive in Svizzera, in cui il padre è svizzero, ottiene la cittadinanza svizzera in virtù del riconoscimento da parte del padre (art. 1 cpv. 2 LCit).

Per il rilascio del permesso di domicilio si rinvia anche ai numeri 6.2.4.2 e 6.3.3.

6.1.3 Termini per il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro determinati termini (n. 6.10; per cittadini svizzeri e titolari del permesso di domicilio: art. 47 LStrI; per titolari del permesso di dimora: art. 73; per persone ammesse provvisoriamente: 74 cpv. 3 OASA). Questi termini si applicano sia al ricongiungimento del coniuge sia a quello dei figli (decisione del TF 2C_914/2014 del 18 maggio 2015, consid. 4.1). L’obiettivo è favorire un’integrazione per quanto possibile rapida in Svizzera. Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato solo se possono essere invocati gravi motivi familiari. Tali motivi vanno interpretati alla luce del principio del rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU). In caso di domande suc-cessive occorre tenere conto dei motivi per cui la prima domanda di ricongiungimento fami-liare, presentata entro i termini previsti, è stata respinta.

Il fatto che i termini di ricongiungimento disciplinati nell’articolo 47 capoverso 1 LStrI valgano soltanto per gli aventi diritto, mentre nel capoverso 3 sia tuttavia disciplinata la decorrenza dei termini per i titolari di un permesso che non hanno diritto al ricongiungimento familiare costituisce una svista del legislatore (cfr. DTF 137 II 393). Il nuovo articolo 73 capoverso 1 OASA vi pone rimedio.

Considerazioni circostanziate sul termine per il ricongiungimento familiare sono reperibili al numero 6.10.

6.1.4 Alloggio comune

I familiari devono convivere in Svizzera (art. 42 cpv. 1, 43 cpv. 1, 44, 45 e 85 cpv. 7 LStrI).

Fanno eccezione i familiari di cittadini svizzeri che al momento del ricongiungimento familiare sono titolari di un permesso di dimora duraturo di uno Stato dell’UE/AELS con cui la Svizzera ha concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 42 cpv. 2 LStrI).

L’alloggio disponibile deve essere atto a ospitare effettivamente l’intera famiglia. Alcune au-torità cantonali competenti in materia di stranieri stabiliscono, a titolo indicativo, un numero di stanze minimo (numero di persone meno 1). Anche se la LStrI prevede esplicitamente l’obbligo di disporre di un «alloggio adeguato» solo per il ricongiungimento familiare con una persona titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, questo obbligo si applica in realtà anche ai cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio poiché scaturisce indirettamente dal fatto che i membri di una famiglia devono coa-bitare (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3409; diritto previgente:

DTF 119 Ib 81; LStrI: sentenza TF 6B_497/2010, consid. 1.2 del 25 ottobre 2010). L’alloggio è adeguato anche se vi abita una coppia sposata insieme ai genitori di uno dei coniugi. Salvo nel caso in cui l’abitazione risulti oggettivamente troppo piccola, non è ammissibile

pretende-Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

113

re che gli interessati dispongano di un alloggio in cui abitino da soli (sentenza TF 6B_497/2010, consid. 1.2).

L’esigenza della coabitazione non è applicabile se possono essere invocati gravi e compren-sibili motivi professionali o familiari che giustificano il mantenimento di due domicili separati e se la comunità familiare continua a sussistere (art. 49 LStrI e art. 76 OASA; n. 6.9).

6.1.5 Validità del permesso di dimora

La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta nel contesto del ricongiungi-mento familiare è di un anno; il permesso può essere prorogato di due anni (art. 58 cpv. 1 OASA). Ciò vale anche per i familiari di cittadini svizzeri (art. 42 LStrI).

6.1.6 Estinzione dei diritti legati al ricongiungimento familiare

Il diritto dei familiari al rilascio del permesso di dimora in Svizzera si estingue se invocato abusivamente o se sussistono motivi di revoca (art. 51 LStrI; n. 6.13 e 6.14).

In caso di condanna all’espulsione penale obbligatoria (su questa nozione cfr. n. 8.4 e segg.), il permesso si estingue con il passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. n. 3.4.3 e 3.5.5, art. 61 cpv. 1 lett. e LStrI). In caso di condanna all’espulsione penale non obbligatoria (cfr. n. 8.4 e segg.), il permesso si estingue con l’esecuzione dell’espulsione penale (art. 61 cpv. 1 lett. f LStrI).

Se è presentata una domanda di ricongiungimento familiare prima del passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo straniero all’espulsione penale obbligatoria, la domanda di ricongiungimento familiare dev’essere sospesa fino all’esito dell’eventuale ricorso. La so-spensione può intervenire non appena le autorità in materia di migrazione competenti hanno conoscenza di un reato che sfocerà verosimilmente in un’espulsione penale (il che può emergere, ad es., dal rapporto di polizia o dall’apertura di un’indagine penale). Con il pas-saggio in giudicato della sentenza penale che ordina l’espulsione penale obbligatoria, la do-manda di ricongiungimento familiare dev’essere respinta, giacché lo straniero è privato di qualsiasi diritto di soggiorno in Svizzera e, pertanto, da quel momento non è più autorizzato a chiedere il ricongiungimento familiare. Lo stesso vale per la domanda di ricongiungimento familiare in caso di passaggio in giudicato della sentenza penale che condanna lo straniero all’espulsione penale non obbligatoria. In questo caso, tuttavia, laddove emerga che per un periodo protratto di tempo non sarà possibile eseguire l’espulsione non obbligatoria, le auto-rità in materia di migrazione competenti devono esaminare la domanda di ricongiungimento familiare, fatta salva l’eventuale revoca o l’eventuale rifiuto della proroga del permesso da parte dell’autorità in materia di migrazione competente (maggiori dettagli sono reperibili al n. 8.4.2.2).

Occorre determinare in base alle circostanze del singolo caso quando i precedenti reati non sono più considerati motivi di estinzione secondo l’articolo 51 LStrI e non si oppongono più, di per sé, alle pretese di ricongiungimento. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un diritto al ricongiungimento familiare va riesaminato, in linea di massima, laddove l’interessato abbia tenuto all’estero un comportamento irreprensibile durante cinque anni.

Infatti, la durata massima del divieto d’entrata è, di norma, di cinque anni e può essere oltre-passata soltanto in presenza di un grave pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblici

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

114

(cfr. art. 67 cpv. 3 LStrI; sentenza TF 2C_40/2016 del 14 luglio 2016, consid. 5 con rimandi).

È altresì ammissibile esaminare la domanda prima di tale scadenza laddove il divieto d’entrata sia stato pronunciato per una durata inferiore a cinque anni oppure laddove sia in-tervenuto un cambiamento tale, per quanto riguarda i fatti, da consentire di considerare se-riamente plausibile un esito diverso (sentenza TF 2C_166/2013 del 12 novembre 2013, con-sid. 3.5). Per la valutazione materiale dopo lo scadere dei cinque anni (o più tardi) occorre ponderare tutti gli interessi in presenza, ossia l’interesse a sospendere col tempo l’effetto dei motivi di estinzione, da un lato, e l’interesse privato del singolo, dall’altra (sentenza 2C_1170/2012 del 24 maggio 2013, consid. 3.5.2). Questo principio non è applicabile ove l’espulsione penale obbligatoria o non obbligatoria sia stata eseguita; in questo caso non è dato nessun diritto al riesame della domanda giacché non è possibile interrompere o so-spendere l’espulsione penale.

6.1.7 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento della comunità familiare, il diritto di soggiorno in Svizzera del coniuge e dei figli di un cittadino svizzero o di un titolare del permesso di domicilio continua a sussiste-re se la comunità familiasussiste-re è durata almeno tsussiste-re anni e i criteri d’integrazione sono soddisfatti oppure se sussistono gravi motivi personali (art. 50 LStrI, art. 31 OASA; n. 6.15). Alle mede-sime condizioni è possibile prorogare il permesso di dimora dei familiari di persone titolari anch’esse di un permesso di dimora (art. 77 OASA; n. 6.15).

6.1.8 Ricongiungimento di coppie omosessuali

L’unione domestica registrata consente alle coppie omosessuali di far riconoscere giuridica-mente la loro relazione (cfr. LUD). Il ricongiungimento con il partner straniero registrato è autorizzato secondo le medesime modalità applicate al ricongiungimento con il coniuge (art. 52 LStrI). Le presenti istruzioni e i commenti relativi al ricongiungimento familiare con il coniuge straniero si applicano per analogia ai partner registrati.

L’esperienza dimostra che, per motivi in parte comprensibili (p. es. rischio di svantaggi nello Stato d’origine di uno dei partner), le coppie omosessuali rinunciano sovente a fare registrare la loro unione. In siffatti casi è possibile rilasciare un permesso di dimora in virtù dell’articolo 31 OASA (caso personale particolarmente grave) purché siano adempiuti i pre-supposti stabiliti dal Tribunale federale (cfr. n. 5.6.6).

Per i beneficiari del diritto alla libera circolazione delle persone si rinvia alle Istruzioni SEM II.