3.5 Permesso di domicilio
3.5.3 Prescrizioni speciali
3.5.3.1 Rilascio immediato del permesso di domicilio
Conformemente ad una prassi consolidata, i professori ordinari e straordinari che insegnano in un’università, in una scuola politecnica federale o all’«Institut universitaire de Hautes Etu-des internationales (IUHEI)», ottengono subito il permesso di domicilio. Il rilascio sottostà ad approvazione.
Ottengono parimenti il permesso di domicilio dal momento della loro nomina:
– i professori straordinari e i professori assistenti nominati dal Consiglio di Stato, dal Consiglio federale oppure dal Consiglio universitario;
– i professori ordinari che insegnano in una scuola universitaria professionale (SUP) o in un’alta scuola pedagogica.
Gli insegnanti assunti in qualità di docenti presso una SUP, invece, ottengono il permesso di domicilio solo dopo essere stati nominati professori ordinari da parte degli organi competenti.
Nel definire quali scuole superiori possono beneficiare del rilascio immediato del permesso di domicilio ai loro insegnanti, la SEM si basa sulla lista delle scuole universitarie svizzere rico-nosciute da swissuniversities.
Le condizioni per il rilascio immediato del permesso di domicilio valgono anche per il coniuge e i figli minori di 12 anni ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare (art. 43 cpv. 6 LStrI). Il coniuge straniero e i figli minorenni stranieri di un professore ordinario o straordina-rio cittadino svizzero beneficiano della stessa regolamentazione (art. 42 cpv. 2 LStrI).
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I criteri d’integrazione dell’articolo 58a LStrI e i requisiti dell’articolo 34 capoverso 2 LStrI so-no considerati adempiuti e so-non devoso-no essere ulteriormente verificati.
Gli altri insegnanti assunti autonomamente dalle alte scuole sottostanno invece alle disposi-zioni ordinarie in materia di rilascio del permesso di domicilio (n. 3.5.2).
Con l’approvazione della SEM, i Cantoni possono, in casi concreti particolarmente giustificati e per motivi gravi, rilasciare un permesso di domicilio subito o dopo un soggiorno più breve anche ad altre persone. Ciò può essere giustificato da motivi politici sovraordinati o se una persona torna in Svizzera dopo un soggiorno all’estero e sono date le circostanze per un nuovo rilascio immediato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStrI).
3.5.3.2 Rilascio anticipato del permesso di domicilio
La domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l’articolo 34 capoverso 4 LStrI e l’articolo 62 OASA va presentata alle autorità competenti in materia di migrazione del Cantone interessato. In assenza di tale domanda espressa, l’autorità non è tenuta – ad esempio nel contesto di una procedura per la proroga del permesso di dimora – a esaminare d’ufficio la possibilità del rilascio anticipato del permesso di domicilio, poiché il richiedente non può far valere un diritto in tal senso sancito per legge (cfr. n. 3.5).
Motivi economici quali la costituzione di nuove imprese, la creazione di posti lavoro, conside-razioni fiscali, l’acquisto di beni immobili, ecc. non sono sufficienti per giustificare da soli il rilascio anticipato del permesso di domicilio da parte della SEM (art. 6 cpv. 2 OASA).
Se le predette autorità sono disposte a rilasciare il permesso di domicilio anticipatamente, sottopongono l’istanza alla SEM per approvazione del rilascio del permesso di domicilio (n. 1.3.3). La SEM esamina la domanda unicamente se la proposta dell’autorità cantonale è positiva (cfr. anche la sentenza TF 2D_36/2020del 17 novembre 2020 consid. 3.3).
Le condizioni per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio sono le seguenti:
– il richiedente è titolare da cinque anni di un permesso di dimora ininterrotto: i soggiorni precedenti in Svizzera, compresi quelli di natura temporanea (formazione, studi, trattamenti medici, cure, soggiorno di breve durata ecc.) non sono considerati nel computo del termine di residenza. I soggiorni in vista di una formazione o una formazione continua, invece, sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un pe-riodo ininterrotto di due anni (cfr. art. 34 cpv. 5 LStrI) o se il soggiorno con un per-messo di soggiorno di breve durata aveva un carattere duraturo (p. es. in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o se le autorità e lo straniero interessato sono partiti dall’inizio dal presupposto di un soggiorno durevole);
– adempimento dei criteri d’integrazione: i criteri d’integrazione dell’articolo 58a LStrI devono essere soddisfatti (art. 62 cpv. 1 OASA, cfr. n. 3.3.1).
Nell’esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio si tiene con-to del grado d’integrazione dei familiari di età superiore a 12 anni (art. 62 cpv. 2 OA-SA). Lo straniero deve dimostrare che dispone di competenze linguistiche orali alme-no del livello di riferimento B1 e scritte almealme-no del livello A1 della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza;
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– non sussistono motivi di revoca: non possono sussistere motivi di revoca secondo gli articoli 62 e 63 capoverso 2 LStrI (commutazione). Si rimanda in merito ai nume-ri 8.3.1 e 8.3.3.
3.5.3.2.1 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo un soggiorno all’estero
Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve di dieci anni se sussistono motivi gravi (art. 34 cpv. 3 LStrI).
Il nuovo rilascio del permesso di domicilio presuppone – come per il rilascio ordinario – il livello linguistico orale A2 e scritto A1 (cfr. in merito il n. 3.3.1.3). Se, in occasione del rilascio originario del permesso di domicilio, erano già state verificate le conoscenze linguistiche, questa condizione è di norma adempiuta. Se a uno straniero viene rilasciato un nuovo per-messo di dimora dopo un soggiorno all’estero (cfr. art. 49–51 OASA), la SEM, per fissare la data a contare dalla quale è possibile rilasciare il permesso di domicilio, può tenere conto della totalità o di parte dei precedenti soggiorni in Svizzera (cfr. art. 61 OASA). Sono deter-minanti la durata del precedente soggiorno e della permanenza all’estero nonché il fatto che lo straniero sia stato o meno titolare di un permesso di domicilio prima della partenza (cfr. art. 49–51 e 61 OASA e n. 3.5.4.5). La giurisprudenza ha precisato che, prima di poter sollecitare il rilascio anticipato del permesso di domicilio in applicazione dell’articolo 61 OA-SA, lo straniero deve aver trascorso nuovamente alcuni (almeno due) anni in Svizzera con un permesso di dimora (sentenza TAF F-139/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 5.2).
La domanda di rilascio di un nuovo permesso di domicilio va presentata presso l’autorità cantonale competente in materia di stranieri. Se questa è disposta a rilasciare di nuovo il permesso di domicilio, sottopone alla SEM la domanda di approvazione del rilascio anticipa-to del permesso di domicilio. Se l’auanticipa-torità cananticipa-tonale non è disposta a dare corso alla richie-sta, emette una decisione impugnabile.
La SEM esamina la domanda di rilascio di un nuovo permesso di domicilio unicamente se la proposta dell’autorità cantonale è positiva.
3.5.3.2.2 Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo una commutazione
Dopo un periodo di attesa di cinque anni da una commutazione (v. n. 3.5.3.2) il permesso di domicilio può essere nuovamente rilasciato se non sussistono motivi di revoca (art. 62 e 63 LStrI, v. n. 8.3) e i criteri d’integrazione sono soddisfatti (n. 3.3.1). Il richiedente deve dimo-strare che dispone di competenze linguistiche sufficienti della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (orale almeno A2 e scritto almeno A1). Anche se i criteri d’integrazione sono già soddisfatti, occorre rispettare il termine di cinque anni. Poiché si tratta di un termine stabilito per legge non sono possibili deroghe.
3.5.3.2.3 Mantenimento del permesso di domicilio in caso di soggiorno all’estero
Il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la sua partenza o se risiede effettivamente all’estero durante sei mesi. Mere visite brevi per esempio di visita, turismo o affari in Svizzera non interrompono il termine di sei mesi, purché il centro degli in-teressi sia stato trasferito all’estero (cfr. art. 79 OASA; sentenza TF 2C_405/2015 del 23 ottobre 2015, consid. 2.2). Dietro domanda presentata entro i sei mesi, il permesso può essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStrI). Se lo straniero ne fa domanda entro
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il termine di sei mesi, il permesso di domicilio può essere mantenuto per quattro anni (art. 61 cpv. 2 LStrI). La domanda dev’essere presentata all’autorità cantonale competente in mate-ria di stranieri prima del soggiorno di sei mesi all’estero (art. 79 cpv. 2 OASA), la quale la evade secondo la propria discrezione. Le domande devono essere sufficientemente motiva-te.
L’articolo 61 LStrI deve essere interpretato alla luce del fatto che, secondo la legislazione in materia di stranieri, il diritto di soggiorno sussiste soltanto se è esercitato dallo straniero di-rettamente presente.
In caso di permanenza all’estero per oltre sei mesi, il permesso di domicilio resta valido uni-camente se il richiedente ha l’effettiva intenzione di ritornare in Svizzera entro quattro anni al massimo. È il caso soprattutto dei soggiorni all’estero di natura temporanea (p. es. per l’assolvimento del servizio militare, per la formazione professionale continua o per un’attività svolta per conto del datore di lavoro in Svizzera, ecc.). Anche una detenzione all’estero può in linea di massima giustificare il mantenimento del permesso, in quanto si tratta tipicamente di un soggiorno all’estero limitato nel tempo, che in quest’ottica è comparabile con altri sog-giorni all’estero per loro natura soltanto temporanei (sentenza 2C_461/2012, consid. 2.2). In questi casi sarà tuttavia regolarmente dato un motivo di revoca ai sensi dell’articolo 63 LStrI (detenzione a lungo termine), che si oppone al mantenimento del permesso.
Giovani stranieri della seconda generazione o stranieri giunti all’età del pensionamento pos-sono, se partono dalla Svizzera per valutare la possibilità di reintegrazione nel Paese d’origine, chiedere una proroga del termine di assenza fino a quattro anni. Per «stranieri del-la seconda generazione» s’intendono le persone nate e cresciute in Svizzera nonché quelle ammesse nell’ambito del ricongiungimento familiare e che hanno frequentato le scuole o acquisito una formazione professionale su suolo elvetico.
I minori che in passato hanno soggiornato regolarmente presso i genitori in Svizzera e risie-dono all’estero per frequentarvi la scuola pur tornando regolarmente in Svizzera (p. es. visita ai genitori durante le vacanze scolastiche o di semestre) possono mantenere il permesso di domicilio, sempreché ne facciano richiesta (art. 61 cpv. 2 in fine LStrI). Rimandiamo al ri-guardo alle altre condizioni e alla giurisprudenza del TF, al numero 6.16.
Se il ritorno avviene dopo il termine di sei mesi o dopo la proroga di tale termine accordata dall’autorità cantonale competente in materia di stranieri, il permesso di domicilio ha perso ogni validità. In tal caso, lo straniero è considerato un nuovo arrivato e sottostà in linea di principio alle disposizioni generali in materia d’ammissione della LStrI e dell’OASA (cfr. però l’art. 49 OASA). Se gli è rilasciato un nuovo permesso di dimora, l’autorità può, in via ecce-zionale, prendere in considerazione la totalità o parte del soggiorno precedente per il rilascio anticipato del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStrI e art. 61 OASA; n. 3.5.3.2). Ciò è tuttavia possibile unicamente se l’interruzione del soggiorno non si è protratta troppo a lungo (cfr. anche il n. 3.5.4.5).
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3.5.4 Rilascio del permesso di domicilio a categorie particolari di stranieri