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Termine per il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare deve essere fatto valere entro cinque anni; per i figli di età superiore ai 12 anni il termine si riduce a 12 mesi (nel caso di ricongiungimento familiare con cittadini svizzeri o stranieri titolari del permesso di domicilio: art. 47 cpv. 1 LStrI; con stranieri titolari del permesso di dimora: art. 73 OASA; con persone ammesse provvisoria-mente: art. 74 cpv. 3 OASA). S’intende così promuovere un’integrazione per quanto possibi-le rapida in Svizzera. È determinante l’età del figlio al momento della presentazione della domanda. Il diritto al ricongiungimento non cessa se il figlio compie 12 anni durante la pro-cedura, prima del rilascio dell’autorizzazione (DTF 136 II 497).

Se il figlio straniero compie 12 anni durante il quinquennio accordato per il ricongiungimento, un termine di un anno decorre da tale giorno se sono trascorsi meno di quattro anni dall’inizio del termine iniziale di cinque anni. Se al compimento dei 12 anni è trascorso più di un anno rispetto al termine iniziale di cinque anni, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto prima della scadenza del termine iniziale di cinque anni. Il termine di un anno ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 secondo periodo LStrI non è un termine supplementare a quello di cinque anni ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1 primo periodo, ma corrisponde a una riduzione del termine di cinque anni (in proposito cfr. sentenza 2C_205/2011). Questi termini non sono applicabili ai familiari stranieri di cittadini svizzeri in possesso di un permes-so di dimora duraturo rilasciato da uno Stato UE/AELS con cui è stato conclupermes-so un accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 47 cpv. 2 LStrI; n. 6.2.2).

Il fatto di fissare limiti massimi di età al fine di garantire una buona integrazione dei minori stranieri non è previsto unicamente dal diritto svizzero. Si veda in merito la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 pagg. 12–18), secondo cui uno Stato membro nel quale un minore che abbia superato i 12 anni giunga indipendentemente dal resto della famiglia può, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione richieste dalla legislazione nazionale; occorre tenere conto «della capacità di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l’istruzione e le competenze linguistiche necessarie» (art. 4 par. 1 in fine e consid. 12 della direttiva). Secondo la direttiva, inoltre, gli Stati membri possono richiedere che le domande riguardanti il ricongiungimento familiare di figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età.

Ove dette richieste vengano presentate oltre il quindicesimo anno di età, gli Stati membri che decidono di applicare la presente deroga autorizzano l’ingresso e il soggiorno di siffatti figli per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (art. 4 par. 6; cfr. Astrid Epiney/Andrea Faeh, Zum Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen im europäischen Gemeinschaftsrecht, Jahrbuch für Migrationsrecht 2005/2006, Berna 2006, pagg. 49 segg., 74 segg.).

Con sentenza del 27 giugno 2006 (causa C-540/03) la CGUE ha respinto un ricorso del Par-lamento europeo teso a revocare la disciplina del termine per il ricongiungimento familiare.

Secondo la Corte, il limite d’età fissato a 12 anni e il criterio d’integrazione di cui all’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva erano compatibili con il potere discrezionale degli Stati membri previsto dall’articolo 8 CEDU e con gli scopi ivi perseguiti; essa ha inoltre sottolineato che la necessità dell’integrazione poteva essere dedotta da diversi obiettivi legittimi conformemente all’articolo 8 paragrafo 2 CEDU (sentenza della CGUE, n. 62 segg.).

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Anche nel caso in cui i termini siano rispettati, può sussistere, in casi singoli, un abuso di diritto, ad esempio qualora il ricongiungimento sia invocato al solo scopo di eludere le pre-scrizioni d’ammissione e non in vista di ricostituire la famiglia in Svizzera (n. 6.14).

Nell’esaminare l’età dei figli nel contesto del ricongiungimento familiare è determinante la data del deposito della pertinente domanda.

Decisioni del Tribunale federale:

DTF 129 II 13, consid. 2;

DTF 129 II 252, con-sid. 1.2

Per la valutazione dell’età occorre fondarsi sulla data in cui è stata presentata la domanda.

DTF 130 II 6, consid. 5.4 Confronto LStrI e disciplina UE riguardo ai termini per il ricongiungimento familiare

DTF 136 II 497 È determinante l’età del figlio al momento della presentazione della domanda. Il diritto al ricongiungimento non cessa se il figlio compie 12 anni durante la procedu-ra, prima del rilascio dell’autorizzazione.

6.10.1 Inizio dei termini

I termini per il ricongiungimento con familiari stranieri decorrono:

– per i cittadini svizzeri:

dall’entrata in Svizzera o dall’insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. a in combinato disposto con l’art. 41 cpv. 1 LStrI; nessun termine per il ricongiungimento nel caso dell’art. 42 cpv. 2 LStrI);

– per i titolari di un permesso di domicilio:

dal rilascio del permesso oppure dall’insorgere del legame familiare (art. 47 cpv. 3 lett. b);

– per i titolari di un permesso di dimora:

dal rilascio del permesso oppure dall’insorgere del legame familiare (art. 73 OASA);

– per le persone ammesse provvisoriamente:

da che beneficiano del ricongiungimento familiare, ossia tre anni dopo la data dell’ammissione provvisoria oppure, se il legame famigliare insorge soltanto dopo questi tre anni, dall’insorgere del legame familiare (art. 85 cpv. 7 LStrI; art. 74 cpv. 3 OASA).

Se lo straniero aveva diritto al ricongiungimento familiare prima del rilascio del permesso attuale, ne è tenuto conto nel computo del termine per il ricongiungimento familiare (passag-gio dall’ammissione provvisoria al permesso di dimora o dal permesso di dimora al permesso di domicilio). Gli stranieri che hanno presentato senza successo una prima domanda di ri-congiungimento familiare quando non ne avevano diritto possono, se sopravviene una circo-stanza che conferisca loro tale diritto, presentare una nuova domanda se la precedente ri-chiesta era stata depositata entro i termini di cui all’articolo 47 LStrI e la seconda domanda è

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presentata entro tali scadenze a contare dall’insorgere del diritto (DTF 137 II 393, con-sid. 3.3). Per maggiori dettagli si veda anche la sentenza 2C_888/2011, concon-sid. 2.4 e 2.5.

Il termine inizia a decorrere con l’insorgere del legame familiare, ossia alla data del matrimo-nio se gli interessati sono sposati. Conformemente al diritto in materia di stranieri, il legame di filiazione ai sensi dell’articolo 47 LStrI insorge, in linea di principio, alla nascita del figlio, anche ove la paternità sia registrata o riconosciuta soltanto successivamente. Sono fatti salvi i casi in cui inizialmente la filiazione non è stata riconosciuta o è stata litigiosa. In questo ca-so il vincolo di filiazione inca-sorge al momento del riconoscimento del figlio o del passaggio in giudicato della decisione del giudice nel contesto del processo per stabilire la paternità; per-tanto il termine per il deposito della domanda di ricongiungimento familiare inizia a decorrere soltanto da tale data. Allo stesso modo, il vincolo di filiazione insorge al momento dell’adozione e il termine inizia a decorrere da tale data.

Sentenza TF 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 4.5

Nessun nuovo termine di ricongiungimento se questo interessa, oltre al figlio, anche l’altro genitore.

DTF 137 II 393, consid. 3.3

Sentenza TF 2C_888/2011 del 20 giugno 2012, consid. 2.4

Se il genitore che giunge in Svizzera non ha diritto al ricongiungimento (p. es. non possedendo un permesso B), con l’insorgenza ulteriore di un diritto (p. es. in caso di rilascio di un permesso C o di matrimonio con un cittadino svizzero) decorre un nuovo termine per il ricongiungimento se in passato era stato richiesto senza successo, entro i termini previsti, il ricon-giungimento del figlio.

6.10.2 Ricongiungimento dei figli dopo lo scadere del termine

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari (art. 47 cpv. 4 LStrI). La disciplina derogatoria va applicata con modera-zione nell’interesse di una buona integramodera-zione. Il ricongiungimento differito dei figli è pertanto possibile solo se il benessere degli stessi lo richiede (art. 75 OASA). Segnatamente in questi casi occorre esaminare l’eventualità di vincolare il rilascio del permesso all’obbligo di fre-quentare un corso di lingue o d’integrazione (art. 58b LStrI; n. 3.3.3).

Se necessario, i figli di più di 14 anni sono sentiti in merito al ricongiungimento. Di regola, l’audizione avviene presso la rappresentanza svizzera nel luogo di residenza (art. 47 cpv. 3 LStrI; art. 73 cpv. 3 e 74 cpv. 4 OASA). La procedura secondo il diritto in materia di stranieri è tuttavia svolta prevalentemente per scritto, per cui non è indispensabile che i figli siano sentiti personalmente e oralmente, fermo restando che devono poter esprimere adeguata-mente il loro punto di vista (sentenza 2C_576/2011, consid. 3.3).

I principi giurisprudenziali sviluppati sotto il diritto previgente in materia di ricongiungimento familiare parziale sussistono se il ricongiungimento è chiesto per importanti motivi familiari (sentenza 2C_1198/2012, consid. 4.2; DTF 137 I 284, consid. 2.3.1; 136 II 78, consid. 4.7;

sentenza 2C_ 205/2011, consid. 4.2, v. anche n. 6.8).

Il riconoscimento di un diritto al ricongiungimento familiare presuppone pertanto un cambia-mento importante delle circostanze, segnatamente di ordine familiare, nel Paese d’origine, come ad esempio una modifica delle possibilità di presa in carico educativa all’estero. In questi casi occorre tuttavia esaminare se vi sono soluzioni alternative che permettono al

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nore di restare dove vive. Tale esame è ancor più importante nel caso di adolescenti (sen-tenze 2C_1198/2012, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; 2C_132/2012, consid. 2.3.1 con ulteriori riferimenti; 2C_709/2010, consid. 5.1.1 con ulteriori riferimenti). In generale, più a lungo il giovane ha vissuto all’estero e più è vicino alla maggiore età, più seri e solidi devono essere i motivi che giustificano lo spostamento del centro dei suoi interessi (sentenze 2C_1198/2012, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; 2C_132/2012, consid. 2.3.1 con ulteriori riferimenti; 2C_555/2012, consid. 2.3, 2C_909/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.6.8).

Il bene del minore non deve essere l’unico criterio da considerare. Occorre esaminare la si-tuazione globale tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti. Devono pertanto essere consi-derati il senso e lo scopo della normativa sui termini dell’articolo 47 LStrI, che mira ad agevo-lare l’integrazione dei minori, permettendo loro, grazie a un ricongiungimento familiare pre-coce, di beneficiare in particolare di una formazione scolastica in Svizzera il più completa possibile. Bisogna parimenti evitare che siano presentate abusivamente domande di ricon-giungimento familiare in favore di figli in procinto di raggiungere l’età lavorativa, il cui obietti-vo consiste anzitutto in un accesso ageobietti-volato al mercato del laobietti-voro e non alla ricostituzione della vita familiare (cfr. sentenza 2C_532/2012, consid. 2.2.2 con ulteriori riferimenti).

L’assistenza differita da parte dei genitori in Svizzera può tuttavia rendersi necessaria ad esempio in caso di disabilità del figlio o qualora venga meno la necessaria assistenza all’estero (p. es. decesso o malattia della persona che detiene la custodia del minore).

Tenuto conto delle condizioni di assistenza presenti e future, va considerato anche il grado d’integrazione del minore nel proprio Paese d’origine per valutare le possibilità o le difficoltà d’integrazione che incontrerebbe in Svizzera (sentenza TF 2A.92/1998 non pubblicata del 29 ottobre 1998 nella causa Y.).

Il ricongiungimento familiare non può essere motivato da ragioni economiche (migliori pro-spettive professionali ed esistenziali, assistenza di fratelli o sorelle più piccoli, svolgimento dei lavori domestici per la famiglia in Svizzera), né da motivi legati alla situazione politica nel Paese d’origine.

Se la domanda di ricongiungimento riguarda un figlio in procinto di compiere 18 anni che ha già vissuto in Svizzera beneficiando di un permesso di domicilio prima di ritornare nel Paese d’origine, è lecito supporre che la nuova domanda non sia motivata dalla volontà di ricostitui-re la comunità familiaricostitui-re (DTF 119 Ib 81 segg.).

I gravi motivi familiari per il ricongiungimento differito devono essere interpretati in maniera conforme al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare (art. 13 Cost., art. 8 CEDU).

Occorre inoltre tenere conto dell’interesse superiore del minore conformemente all’articolo 3 paragrafo 1 CDF (sentenza 2C_687/2010, consid. 4.1).

DTF 137 II 393 Nessun grave motivo familiare: adolescente di 17 anni, problemi di salute della nonna e decesso di quest’ultima, famiglia numerosa nel Paese d’origine (nonni, zii e madre).

Sentenza TF 2C_709/2010, Nessun grave motivo familiare: adolescente di 14 anni che parla soltanto albanese; madre e alcuni familiari vivono nel Paese d’origine.

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130 Sentenza TF 2C_304/2011, Rinvio del dossier alle autorità inferiori per complemento d’istruzione,

precisando che in caso di conferma delle allegazioni avanzate andrebbe rilasciato un permesso di dimora a un’adolescente tredicenne, ben inte-grata sul piano scolastico, che afferma di non aver più alcun sostegno nel Paese d’origine (madre partita in Italia, nonni paterni e materni deceduti e rifiuto della sorella maggiore di prendersi a carico l’adolescente).

Sentenza TF 2C_205/2011 del 3 ottobre 2011, consid. 4.3 segg.

Sentenza TF 2C_981/2010, consid. 4.3

Dall’autorizzazione contemporanea al ricongiungimento della madre e di un fratello / una sorella minore non risulta alcun motivo familiare impor-tante secondo l’articolo 47 LStrI per il ricongiungimento tardivo del fratello / della sorella maggiore.

Sentenza TF 2C_906/2012 del 5 giugno 2013

Decesso in patria della nonna finora incaricata della custodia: motivo importante per il ricongiungimento tardivo del figlio sedicenne negato in base alle circostanze concrete.

Sentenza TF 2C_909/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4

Nessun grave motivo familiare: figlia quasi sedicenne che a soli quattro anni la madre ha lasciato alla famiglia del defunto marito. La figlia è prati-camente sempre vissuta separata dalla madre ed è stata socializzata nel Paese di origine, dove ha l’opportunità di seguire una formazione univer-sitaria.

6.10.3 Ricongiungimento familiare del coniuge dopo lo scadere del termine

Salvo ove ragioni oggettive e plausibili giustifichino il contrario, nella prassi si considera che dei coniugi che per anni vivono volontariamente separati manifestano un interesse minimo alla vita comune (sentenze 2C_348/2016 del 17 marzo 2017, consid. 2.3; 2C_914/2014 del 18 maggio 2015, consid. 4.1).

Un motivo appare tanto più serio quanto più ingenti sarebbero gli inconvenienti per i coniugi in caso di cambiamento della situazione abitativa (sentenza 2C_544/2010 del 23 dicembre 2010, consid. 2.3.1).