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Criteri determinanti per il riconoscimento di un caso di rigore

5.6 Ammissione in presenza di un caso personale particolarmente grave

5.6.10 Criteri determinanti per il riconoscimento di un caso di rigore

Per stabilire se nelle categorie suindicate (n. 5.6.1 segg.) sussiste un caso personale partico-larmente grave devono essere applicati obbligatoriamente i criteri di cui all’articolo 31 capo-verso 1 OASA. L’elenco non è esaustivo.

Il comportamento tenuto dalla persona straniera in Svizzera riveste un’importanza decisiva.

Quale presupposto occorre che la persona straniera abbia vissuto per un determinato perio-do in Svizzera, integranperio-dosi nel contesto professionale e sociale. Si deve inoltre trattare di una persona alla quale, vista la situazione concreta, non possa più essere chiesto di lasciare la Svizzera e di reintegrarsi in un altro Paese. Nel caso delle persone ammesse provvisoria-mente viene considerata la partecipazione positiva a misure d’integrazione (cfr. n. 5.6). Tale partecipazione positiva è data anche quando si prevede il raggiungimento degli obiettivi di un piano d’integrazione individuale (buona valutazione delle prestazioni; conclusione prevedibile di un apprendistato professionale).

Oltre ai criteri di cui all’articolo 31 capoverso 1 OASA, nel caso di persone il cui soggiorno è illegale occorre tenere debitamente conto delle circostanze concrete che hanno portato alla clandestinità.

Se la presenza illegale è stata finora tacitamente tollerata dalle autorità incaricate dell’esecuzione del diritto in materia di stranieri (Comuni e Cantoni), ciò va considerato a favore dello straniero.

Di regola le persone senza statuto in Svizzera («sans papiers») non hanno la possibilità di procurarsi un certificato di buona condotta. In tal caso può essere tenuto conto di documenti non ufficiali.

Se di recente l’interessato si è visto negare esplicitamente il riconoscimento di un caso per-sonale particolarmente grave e se tale decisione è passata in giudicato, per procedere a un riesame della situazione è necessario che siano intervenuti nuovi elementi importanti.

5.6.10.1 Integrazione del richiedente (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA)

L’adempimento dei criteri d’integrazione secondo l’articolo 58° LStrI (v. n. 3.31) viene essen-zialmente misurato in base ai criteri seguenti:

– rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (cfr. n. 3.3.1.1);

– rispetto dei valori della Costituzione federale (cfr. n. 3.3.1.2);

– competenze linguistiche (cfr. n. 3.3.2.3);

– partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (cfr. n. 3.3.1.4).

Le conoscenze linguistiche richieste devono permettere di interagire nella vita quotidiana (ad esempio con le autorità preposte al mercato del lavoro, con gli insegnanti dei figli, per la con-sulenza professionale o per un consulto medico). Lo straniero è in grado di comprendere espressioni quotidiane comuni e frasi semplici che gli consentano di soddisfare esigenze

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concrete. È in grado di presentare sé stesso o altre persone, di porre e rispondere a doman-de personali, di esprimersi in modo semplice con interlocutori che parlano lentamente e chia-ramente e che sono disposti ad aiutarlo. Il livello minimo richiesto corrisponde al livello A1 del quadro di riferimento comune europeo per le lingue. Il requisito minimo è il livello A1 QCER.

Il comportamento tenuto dalla persona straniera in Svizzera riveste un’importanza decisiva.

Vi è violazione della sicurezza pubblica segnatamente se sono commesse violazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità e se non sono adempiuti doveri di diritto pubblico o privato. Costituiscono condizioni irrinunciabili un comportamento irreprensi-bile e una buona reputazione, in particolare l’assenza di condanne penali importanti o ripetu-te. Questo può essere attestato tra l’altro con la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o da rapporti allestiti da servizi ufficiali.

La partecipazione alla vita economica e l’acquisizione di una formazione si dimostra con l’esistenza di un rapporto lavorativo o formativo, o perlomeno con lo sforzo concreto di crea-re un tale rapporto. Le prove in tal senso devono essecrea-re state pcrea-resentate prima ancora del rilascio di un permesso per casi di rigore. In assenza di un’attività lucrativa occorre verificare (ad es. presso l’ufficio regionale di collocamento, URC) se, negli ultimi anni, l’interessato si è annunciato come disoccupato e se si è prodigato seriamente nella ricerca di un impiego.

Occorre tenere conto degli elementi seguenti:

– rapporto di lavoro non disdetto o attività lucrativa indipendente;

– formazione in corso / prova degli sforzi profusi in tal senso;

– impieghi temporanei che dimostrino la volontà dell’interessato di sopperire ai propri bisogni in maniera responsabile.

Secondo l’articolo 31 capoverso 5 OASA, per stabilire se sussiste un caso personale partico-larmente grave occorre tenere conto dell’eventuale impossibilità da parte del richiedente di svolgere un’attività lucrativa a causa dell’età, dello stato di salute o del divieto di lavoro se-condo l’articolo 43 LAsi.

Quali mezzi probatori possono essere presentati contratti di lavoro, attestati di lavoro attuali, giustificativi a conferma degli sforzi profusi nella ricerca di un impiego, attestati di una forma-zione in corso, contratti di apprendistato, rapporti riguardanti progetti d’integraforma-zione e rappor-ti di uffici regionali di collocamento (URC).

5.6.10.2 Situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA)

Prima di procedere all’allontanamento di una famiglia, occorre verificare, tenendo conto della situazione di tutta la famiglia, che non sussista un caso grave di rigore. In determinate circo-stanze, l’allontanamento di minori può rappresentare uno sradicamento assimilabile a un caso di rigore particolarmente grave (DTF 123 II 125, consid. 4a).

Nei singoli casi occorre pertanto tenere debitamente conto dei criteri seguenti:

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– età dei minori al momento dell’entrata e della partenza prevista; se i minori hanno tra-scorso l’adolescenza in Svizzera, si considera che sono fortemente integrati nel Pae-se;

– durata ed esito della scolarizzazione in Svizzera.

Nel caso di minori, la valutazione può basarsi su lettere di insegnanti, rapporti scolastici e lettere di società sportive o ricreative.

5.6.10.3 Situazione finanziaria (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA)

La situazione finanziaria si valuta in base a criteri come il patrimonio, l’attività lucrativa e la dipendenza dall’aiuto sociale.

5.6.10.4 Durata della presenza in Svizzera (art. 31 cpv. 1 lett. e OASA)

La durata totale della presenza in Svizzera costituisce un criterio importante per il riconosci-mento di un caso di rigore. Nel contesto dell’esame delle circostanze personali occorre de-terminare la durata del soggiorno e tenerne conto unitamente agli altri criteri di riferimento.

L’obbligo di lasciare il Paese, anche dopo un lungo soggiorno in Svizzera, non rappresenta di per sé un caso di rigore (cfr. DTF non pubblicata del 20 agosto 1996 nella causa S. T.). Lo stesso vale anche qualora l’esecuzione dell’allontanamento sia stata resa impossibile dal comportamento dell’interessato, dimostratosi non cooperativo, e che tale impossibilità sia sfociata in un soggiorno più lungo. In singoli casi, un soggiorno di lunga durata può tuttavia rendere meno restrittive le esigenze poste al riconoscimento della situazione di bisogno.

– Persone il cui soggiorno non è regolato (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI): per le persone senza statuto di soggiorno secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI l’esame della durata del soggiorno deve avvenire tenendo debitamente conto di tutte le circo-stanze del caso. Né la legge né la prassi del Tribunale federale prevedono una dura-ta minima o massima del soggiorno. In determinate situazioni (p. es. malattia improv-visa, vittime di incidenti o reati, tratta di esseri umani ecc.) una durata minima fissata rigidamente potrebbe essere pregiudizievole. Derogando alle condizioni d’entrata or-dinarie, il legislatore intende precisamente evitare tale rischio. Le famiglie sottostanno in linea di principio alle medesime condizioni valide per le persone singole. Tuttavia, per tenere conto della situazione specifica delle famiglie, è fissata in maniera indicati-va una durata del soggiorno in Svizzera di cinque anni.

– Le domande di rilascio di un permesso di dimora sono esaminate approfonditamente se le persone ammesse provvisoriamente si trovano in Svizzera da oltre cinque anni (art. 84 cpv. 5 LStrI).

– I richiedenti l’asilo possono ottenere un permesso di dimora se si trovano in Svizzera da almeno cinque anni (art. 14 cpv. 2 LAsi).

5.6.10.5 Stato di salute (art. 31 cpv.1 lett. f OASA)

In vista di stabilire se sussiste un caso grave di rigore occorre tenere debitamente conto di malattie croniche o gravi dell’interessato o di un membro della famiglia per le quali non sono garantite cure adeguate nel Paese d’origine (malattie croniche, tendenze suicide accertate, traumi di guerra, incidenti gravi ecc.).

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La valutazione dello stato di salute può basarsi su rapporti o certificati medici, rapporti di ser-vizi terapeutici o sociali e analisi della sezione competente presso la SEM.

5.6.10.6 Possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine (art. 31 cpv. 1 lett. g OASA)

Il fattore determinante è la situazione globale cui l’interessato sarebbe confrontato in caso di ritorno nel Paese d’origine. Per valutare la situazione nel Paese d’origine, l’autorità cantonale può chiedere informazioni o rapporti ai team sui Paesi della SEM.

Nel valutare le possibilità di reinserimento occorre tenere conto degli elementi seguenti:

– età dell’interessato all’entrata in Svizzera;

– familiarità con usi e costumi e padronanza della lingua;

– eventuali problemi di salute;

– rete di contatti con familiari e conoscenti nel Paese d’origine;

– scuole/formazione nel Paese d’origine;

– situazione/reinserimento professionale nel Paese d’origine;

– situazione abitativa.

5.6.10.7 Rivelazione dell’identità (art. 31 cpv. 2 OASA)

Lo straniero è tenuto a rivelare la propria identità. Tale presupposto è considerato adempiuto se:

– lo straniero è in grado di produrre documenti da cui si possono dedurre indicazioni concernenti la sua identità (documenti di viaggio, documento d’identità, patente di guida, atto di nascita, libretto di famiglia), oppure

– le indicazioni fornite dal richiedente nel corso della procedura secondo il diritto in ma-teria di stranieri o d’asilo risultano comprensibili e coerenti e l’interessato non si serve di un alias.

5.6.11 Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30a