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0.2 Condizioni quadro di diritto internazionale

0.2.2 Accordi multilaterali

0.2.2.1 Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e accordi di sede con le organizzazioni internazionali

In virtù dei suoi impegni internazionali, la Svizzera è in linea di principio tenuta ad autorizzare l’entrata e il soggiorno, da una parte, dei membri delle rappresentanze straniere (ambascia-te, missioni permanenti e consolati), d’altra par(ambascia-te, delle persone chiamate dalle organizza-zioni internazionali che hanno conchiuso un accordo di sede con il Consiglio federale (orga-nizzazioni internazionali; cfr. cap. 7).

Lo statuto giuridico dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 196121 sulle relazioni diplomatiche e dalla Con-venzione di Vienna del 24 aprile 196322 sulle relazioni consolari. Lo statuto delle persone che lavorano alla sede delle organizzazioni internazionali è disciplinato dagli accordi di sede e dalle Convenzioni di Vienna applicabili per analogia.

20 Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’UE e alla fine dell’applicabilità dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone;

RS 0.142.113.672

21 RS 0.191.01

22 RS 0.191.02

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0.2.2.2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 195023 contempla, in particolare agli articoli 3 e 8, disposizioni significative per il diritto sugli stranieri (CEDU). L’articolo 3 (divieto della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti) costituisce il caposaldo del principio del non allontanamento in virtù del quale nessuno straniero può essere costretto a recarsi in un Paese nel quale rischia di essere sottoposto ad un trattamento che viola gravemente i diritti dell’uomo (DTF 111 Ib 68 segg., segnatamente pagg. 70 e 71; cfr. anche art. 25 cpv. 3 Cost). Tutti gli stranieri giunti al confine o che già dimorano sul territorio nazionale possono appellarsi a questo principio.

Nel diritto in materia di stranieri si può far valere l’articolo 3 CEDU solo se lo straniero deve essere espulso dalla Svizzera (cfr. DTF non pubblicata del 7 novembre 1994 nella causa M.).

La protezione della vita privata e familiare è sancita dall’articolo 8 CEDU (n. 6.17). Il Tribuna-le federaTribuna-le ha riconosciuto a un familiare in senso stretto il diritto fondamentaTribuna-le al rilascio e al rinnovo del permesso di dimora quando un altro familiare gode del diritto di residenza in Svizzera e non è possibile esigere che prosegua all’estero la sua vita di famiglia (DTF 122 ll 1). Vanno considerati come familiari in senso stretto il coniuge e i figli minorenni (meno di 18 anni) nonché, a determinate condizioni, i figli maggiorenni in relazione di dipendenza (DTF 120 Ib 257 segg.; per le coppie omosessuali cfr. DTF 126 II 425; DTF 115 Ib 4).

Secondo l’articolo 1 del Protocollo n. 7 CEDU del 22 novembre 1984, uno straniero che sog-giorna legalmente in un Paese può esserne espulso unicamente con l’esecuzione di una decisione emanata in conformità con la legislazione vigente24. Deve avere la possibilità di esporre i motivi che si oppongono alla sua espulsione, di fare esaminare il suo caso e di farsi rappresentare dinanzi le autorità competenti.

La LStrI e le sue ordinanze d’esecuzione adempiono le esigenze postulate dalla CEDU.

0.2.2.3 Convenzioni sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi

La Convenzione del 28 luglio 195125 sullo statuto dei rifugiati nonché il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 196726 definiscono la nozione di rifugiato e stabiliscono le garanzie minime di cui godono i rifugiati.

Il principio di non respingimento di cui all’articolo 33 della Convenzione sullo statuto dei rifu-giati e all’articolo 3 CEDU è un principio di diritto internazionale imperativo (ius cogens). Se-condo le disposizioni in narrativa, nessuno Stato è autorizzato a espellere un rifugiato in un Paese in cui la sua vita o la sua libertà sono minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. È

23 RS 0.101

24 RS 0.101.07

25 RS 0.142.30

26 RS 0.142.301

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inoltre vietato allontanare persone verso Stati in cui rischiano di essere sottoposte alla tortu-ra, a trattamenti inumani o degradanti o a violazioni particolarmente gravi dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, questa convenzione non conferisce un diritto all’asilo. Infatti, la concessione dell’asilo è disciplinata dalla legislazione nazionale. La legge svizzera sull’asilo prevede una definizione più estesa della nozione di rifugiato che non quella del diritto internazionale (art. 3 della legge federale del 26 giugno 199827 sull’asilo, LAsi). Essa disciplina la procedura che porta al riconoscimento dello statuto di rifugiato e precisa le conseguenze giuridiche che ne risultano.

La Convenzione del 28 settembre 195428 sullo statuto degli apolidi garantisce a questi ultimi, in linea di massima, gli stessi vantaggi che ai rifugiati.

0.2.2.4 Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale La Convenzione internazionale del 21 dicembre 196529 sull’eliminazione di ogni forma di di-scriminazione razziale mira a combattere la didi-scriminazione razziale in tutte le sue forme e in tutti i settori. Gli Stati sono liberi di riservare un trattamento diverso ai propri cittadini e agli stranieri, purché tale diversità di trattamento non sia dettata da motivi razzisti e non porti a un risultato discriminante in tal senso. La Convenzione non conferisce invece un diritto d’entrata e di soggiorno in un determinato Stato.

Al momento della ratifica, la Svizzera ha ritenuto opportuno formulare una riserva per quel che concerne la legislazione in materia di ammissione sul mercato del lavoro. La politica at-tuale di ammissione sul mercato del lavoro svizzero si basa su un sistema binario che distin-gue tra cittadini di Stati dell’UE/AELS e cittadini di altri Stati (cosiddetti Stati terzi). Questa distinzione non contraddice la Convenzione nella misura in cui poggia su un Accordo con i Paesi interessati.

0.2.2.5 Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

La Convenzione del 18 dicembre 197930 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna intende evitare qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione basa-ta sul sesso, volbasa-ta ad osbasa-tacolare o vanificare il riconoscimento e l’esercizio da parte della donna dei diritti umani e delle libertà fondamentali in base al principio della parità dei sessi.

Tali principi valgono anche nel diritto in materia di stranieri.

0.2.2.6 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti La Convenzione del 10 dicembre 198431 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti mira a potenziare la lotta alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo. Nessuno Stato può espellere, respingere né estradare una persona

27 RS 142.31

28 RS 0.142.40

29 RS 0.104

30 RS 0.108

31 RS 0.105

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verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischi di essere torturata (art. 3). Tale disposizione sancisce il principio di non respingimento, conte-nuto anche nell’articolo 25 capoverso 3 Cost. e nell’articolo 3 CEDU.

0.2.2.7 Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II)

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 196632 riconosce ad ogni per-sona che soggiorna legalmente sul territorio di uno Stato il diritto di spostarsi e di eleggere domicilio nonché di lasciare il Paese. Questo diritto può tuttavia essere oggetto di restrizioni per i motivi elencati nel Patto. La Svizzera ha ratificato il Patto con la riserva dell’applicazione della sua legislazione federale in materia di stranieri secondo la quale i permessi di dimora e di domicilio sono valevoli unicamente per il Cantone che li ha rilasciati.

0.2.2.8 General Agreement on Trade in Services (GATS)

L’Accordo del 15 aprile 199433 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Ac-cordo GATS) è entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995. Solo alcune disposizioni sono direttamente applicabili e conferiscono ai beneficiari diritti direttamente sottoposti a giu-risdizione. L’Allegato 1B all’Accordo, concernente i fornitori di servizi, contiene principi quali la parità di trattamento, la trasparenza, la liberalizzazione graduale delle condizioni d’ammissione sul mercato, la parità di trattamento degli indigeni e la procedura di ammissio-ne sul mercato del lavoro. Nel diritto in materia di stranieri ciò significa che, ammissio-nel contesto del soggiorno per prestazioni di servizio temporanee, occorre osservare il principio della parità di trattamento per quel che concerne le condizioni d’ammissione e la dimora.

Al momento della ratifica, la Svizzera ha formulato una riserva così da poter riservare un trattamento privilegiato ai cittadini dell’UE/AELS.

Cfr. n. 4.8.1.

0.2.2.9 Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo

La Convenzione del 20 novembre 198934 sui diritti del fanciullo mira a garantire al fanciullo, effettivamente e giuridicamente, una migliore protezione. Sebbene né il fanciullo né i genitori possano dedurre da tale Convenzione un diritto giuridico al ricongiungimento familiare, essa esige che le domande di entrata o di partenza siano trattate dagli Stati parte con benevolen-za, umanità e celerità. La Svizzera ha inoltre emesso una riserva all’articolo 10 capoverso 1 della Convenzione (cfr. DTF 124 II 361 segg.).

0.2.2.10 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

La Convenzione del 29 maggio 199335 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (n. 5.4). Essa mira a

32 RS 0.103.2

33 RS 0.632.20

34 RS 0.107

35 RS 0.211.221.311

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istituzionalizzare un sistema di cooperazione tra Stato di accoglienza e Stato d’origine, onde combattere gli abusi in materia di adozione internazionale (FF 1999 4858 segg.).

0.2.2.11 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)

La Svizzera ha sottoscritto questa Convenzione36 l’11 settembre 2013 con entrata in vigore il 1° aprile 201837.

La Convenzione del Consiglio d’Europa è il primo strumento giuridicamente vincolante che protegge completamente le donne e le bambine da qualsiasi forma di violenza, inclusa quella domestica. Ha lo scopo di prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire i reati ed eliminare ogni forma di violenza contro le donne. Inoltre intende fornire un contributo all’eliminazione della discriminazione contro le donne e favorire la parità tra uomo e donna.

Sono fondamentali in questo contesto i diritti, la tutela e il sostegno delle vittime.

A livello nazionale l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è competente per l’attuazione della Convenzione e i rapporti destinati al Consiglio d’Europa. L’UFU coordi-na anche l’attuazione delle misure della Confederazione. A livello intercantocoordi-nale la Confe-renza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) coordina l’attuazione della Convenzio-ne, su incarico della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

La Convenzione chiede agli Stati contraenti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di violenza domestica del settore degli stranieri o dell’asilo ottengano un titolo autonomo di soggiorno (art. 59 par. 1 della Convenzione). Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conforme-mente al diritto nazionale (art. 59 par. 1 della Convenzione). Gli Stati contraenti possono presentare una riserva secondo cui questa disposizione non viene applicata o è applicata solo in determinati casi o a determinate condizioni.

La Svizzera si è avvalsa di una tale riserva. Il diritto svizzero prevede infatti una regolamen-tazione differenziata a seconda dello statuto di dimora del coniuge (art. 50 LStrI, art. 77 OA-SA; v. n. 6.15.3.3). Si rimanda anche alla risposta del Consiglio federale alla mozione Maz-zone (18.4062 «Violenze coniugali. Rilasciare un permesso di dimora per proteggere le vitti-me e rispettare la Convenzione di Istanbul»).