2.3 Disposizioni speciali per soggiorni sottoposti ad autorizzazione
3.1.8 Validità territoriale del permesso
Il permesso vale esclusivamente sul territorio del Cantone che l’ha rilasciato. Lo straniero non può avere contemporaneamente un permesso in più Cantoni (art. 66 OASA).
3.1.8.1 Soggiorno temporaneo in un altro Cantone
Lo straniero ha il diritto di risiedere temporaneamente (fino a tre mesi per anno civile) in un altro Cantone senza notificare il suo arrivo (art. 37 cpv. 4 LStrI e art. 67 OASA).
3.1.8.1.1 Regolamento del soggiorno settimanale
È un soggiornante settimanale chi, senza trasferire il centro dei propri interessi in un altro Cantone, vi svolge un’attività lucrativa durante la settimana o vi effettua i propri studi, ma torna poi regolarmente nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso per trascorrervi il fine settimana, le vacanze nonché i giorni festivi (art. 16 OASA; DTF 113 Ia 465, consid. 4, pag. 467). Se lo straniero trasferisce il centro dei suoi interessi in un altro Cantone, si tratta di un cambiamento di Cantone sottostante a permesso; l’interessato deve quindi ottenere un nuovo permesso (art. 66 OASA).
I soggiornanti settimanali sono tenuti a notificarsi entro 14 giorni nel luogo del soggiorno set-timanale, se questo dura più di tre mesi per anno civile (art. 16 OASA). La notificazione in qualità di soggiornante settimanale è ammessa solo se è stato chiaramente dimostrato che lo straniero ha mantenuto il centro dei suoi interessi nel Cantone che gli ha rilasciato il per-messo. Il luogo in cui lo straniero svolge la sua attività, segue una formazione o risiede effet-tivamente la maggior parte del tempo non è preponderante nella valutazione del centro degli interessi personali. È per contro determinante il luogo in cui si svolge l’essenziale dei suoi rapporti familiari, sociali e privati.
In ogni caso occorre esaminare se un rientro quotidiano dello straniero è ragionevolmente esigibile tenuto conto della distanza tra il domicilio e il luogo dove si svolgono il lavoro o gli studi nonché del tempo per lo spostamento e delle spese che ne risultano. Vanno considerati come ragionevoli gli spostamenti di circa un’ora per l’andata come per il ritorno con mezzi pubblici.
La prassi attuata dalle autorità del controllo degli abitanti per i residenti svizzeri che soggior-nano durante la settimana in un altro Cantone è di regola parimenti applicabile ai cittadini stranieri.
Il regolamento del soggiorno settimanale perde ogni validità alla scadenza del permesso rilasciato dal Cantone di residenza (art. 67 OASA).
3.1.8.1.2 Soggiorno settimanale di stranieri ammessi provvisoriamente
Le disposizioni relative al soggiorno settimanale valgono anche per gli stranieri ammessi provvisoriamente.
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Nel caso degli stranieri ammessi provvisoriamente si pone spesso il problema che, dato che non possono cambiare domicilio facilmente, la loro mobilità sul mercato del lavoro risulta limitata; il cambiamento di Cantone è di norma limitato a causa dell’obbligo di approvazione del Cantone interessato.
Con il soggiorno settimanale si mitiga la problematica legata alla lontananza del luogo di la-voro e si permette di iniziare un lala-voro in un altro Cantone senza che già cambi la compe-tenza per l’aiuto sociale del Cantone. Se il rapporto di lavoro è consolidato e l’integrazione professionale ha successo, è possibile valutare un cambiamento di Cantone con annulla-mento del soggiorno settimanale.
3.1.8.1.3 Allievi e studenti che effettuano un tirocinio in un altro Cantone
Gli allievi e gli studenti (p. es. delle scuole alberghiere) che effettuano un tirocinio obbligato-rio di oltre tre mesi in un altro Cantone per poi continuare la loro formazione teorica nel Can-tone iniziale necessitano di un consenso sotto forma di lettera nel CanCan-tone di lavoro (con copia all’autorità migratoria del Cantone in cui si trova la scuola). Ciò a condizione che il Cantone dove si svolgono gli studi abbia autorizzato la totalità della formazione (formazione teorica e tirocinio compresi).
3.1.8.1.4 Frontalieri che esercitano un’attività lucrativa in un altro Cantone
La maggior parte dei frontalieri che lavorano in Svizzera sono cittadini di Stati dell’UE o dell’’AELS e rientrano pertanto nel campo d’applicazione dell’ALC (n. 0.2.1.1). È possibile rilasciare un permesso per frontalieri a queste persone unicamente se sono titolari, da alme-no sei mesi, di un diritto di residenza garantito in ualme-no Stato limitrofo della Svizzera e se risie-dono entro la zona di confine (cfr. n. 4.4.12 e art. 25, 35 e 39 LStrI). Per analogia all’ALC, i frontalieri sono tenuti a rientrare solo settimanalmente al loro domicilio. Il Cantone di lavoro può autorizzare un’attività temporanea non superiore a tre mesi fuori della zona di frontiera o fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso. Se il centro dell’attività è trasferito in un altro Cantone, occorre un nuovo permesso per frontalieri (art. 39 cpv. 1 LStrI). Se il luogo di lavo-ro è situato fuori della zona di flavo-rontiera, occorre un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora in vista di esercitare un’attività lucrativa.
3.1.8.2 Cambiamento di Cantone 3.1.8.2.1 Informazioni di base
Il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio è valido solo nel Cantone che lo ha rilasciato. Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che desidera cambiare Cantone necessita di un nuovo permesso rilasciato preliminarmente (art. 37 LStrI). Al di là del tenore letterale, questa norma è applicabile anche ai titolari di un permesso di domicilio.
I titolari di un permesso di dimora hanno diritto di cambiare Cantone purché non siano disoc-cupati e non sussistano motivi di revoca ai sensi dell’articolo 62 LStrI. I titolari del permesso di domicilio hanno diritto di cambiare Cantone se non sussistono motivi di revoca ai sensi dell’articolo 63 LStrI.
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Per rifiutare il permesso nel nuovo Cantone non occorre che sia stata disposta o eseguita la revoca del vecchio permesso. È sufficiente che sussista un motivo di revoca e che, nelle circostanze del caso, tale misura appaia proporzionata (DTF 127 II 177, pag. 182 per il diritto previgente; messaggio relativo alla LStrI, FF 2002 II 3407). Il permesso nel nuovo Cantone non può tuttavia essere rifiutato per il solo motivo che il richiedente ha la possibilità di restare nel Cantone che gli ha rilasciato il permesso attuale. Deve cioè esservi un motivo di revoca che giustifichi un allontanamento dalla Svizzera (DTF 105 lb 234). Il nuovo Cantone deve pertanto esaminare se vi è un motivo di revoca e se l’allontanamento dalla Svizzera costitui-sca una misura proporzionata.
Le persone che dimorano nel nuovo Cantone senza previa autorizzazione di cambiare Can-tone possono essere allontanate verso il vecchio CanCan-tone qualora venga negata loro la pre-detta autorizzazione. In virtù dell’articolo 61 capoverso 1 lettera b LStrI, il permesso nel vec-chio Cantone non decade. L’eventuale allontanamento dalla Svizzera compete al vecvec-chio Cantone.
Se, nel vecchio Cantone, è in corso una procedura per la revoca o la mancata proroga del permesso, il nuovo Cantone può sospendere la domanda di trasferimento della residenza finché la procedura non è conclusa con una decisione passata in giudicato. Il vecchio Canto-ne è tenuto a portare a termiCanto-ne la procedura e a eseguire l’allontanamento in base alla deci-sione negativa passata in giudicato. Ciò vale sia per i titolari di un permesso di dimora sia per i titolari di un permesso di domicilio. L’articolo 37 capoversi 2 e 3 sancisce il principio del diritto al cambiamento di Cantone, a condizione tuttavia che non sussistano motivi di revoca del permesso. Il senso e lo scopo di questa disposizione consistono nell’evitare procedure parallele in due o più Cantoni, ovvero evitare che le autorità di più Cantoni si trovino a dover deliberare sullo stesso caso e che il titolare di un permesso possa presentare domanda di trasferimento della residenza in più Cantoni. Una procedura è considerata avviata o penden-te sin dalla concessione del diritto di essere sentiti (cfr. senpenden-tenza TF 2C_155/2014 del 28 ottobre 2014, consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).
Per quanto concerne i titolari di un permesso di dimora, il diritto al cambiamento di Cantone dipende anche dal grado d’integrazione professionale. Tale diritto sussiste dunque unica-mente se l’interessato può dimostrare di avere un impiego – anche nel nuovo Cantone – e di disporre di mezzi sufficienti per provvedere al proprio sostentamento senza doversi rivolgere all’assistenza sociale. I disoccupati titolari di un permesso di dimora hanno senz’altro la pos-sibilità di cercare un nuovo posto di lavoro in tutta la Svizzera. Il diritto di cambiare Cantone esiste tuttavia unicamente a partire dal momento in cui l’interessato può accedere al nuovo posto di lavoro (cfr. messaggio relativo alla LStrI, FF 2002 II 3407).
I titolari del permesso di soggiorno di breve durata non hanno diritto di cambiare Cantone.
Un soggiorno temporaneo in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell’arco di un anno civile, è esente da permesso (art. 67 cpv. 2 OASA). Per le persone titolari del permes-so di permes-soggiorno di breve durata, tuttavia, ciò è valevole permes-solo se il permes-soggiorno in un altro Canto-ne non è legato a un cambiamento d’impiego (art. 38 cpv. 3 e art. 55 OASA).
Lo straniero che segue cure mediche o ottiene assistenza in un altro Cantone (p. es. ospe-dale, sanatorio, stabilimento di cura), non è considerato come trasferito in un altro Cantone anche se il suo soggiorno dura parecchio tempo (art. 68 cpv. 1 OASA).
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Lo stesso dicasi dello straniero che, in applicazione dell’articolo 36 capoverso 2 OASA, ottie-ne un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiorna fuori del Cantone che ha rilasciato il permesso (per la protezione extraprocessuale dei testimoni cfr. n. 5.7.5).
Se, sul territorio del Cantone che ha rilasciato il permesso o su quello di un altro Cantone, lo straniero sconta il carcere preventivo o è collocato in uno stabilimento penitenziario o vi si trova in esecuzione stazionaria o ambulante di misure ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale, oppure è internato in una casa di cura ai sensi dell’articolo 426 del Codi-ce civile69 (CC), il suo attuale permesso rimane valido fino alla sua liberazione (art. 70 cpv. 1 OASA).
Le condizioni di soggiorno vanno di nuovo disciplinate al più tardi al momento della liberazio-ne condizionata o incondizionata dall’esecuzioliberazio-ne della pena, dall’esecuzioliberazio-ne di misure o dal collocamento. Se per l’esecuzione di una sentenza penale vi è la possibilità di trasferire lo straniero in questione nel suo Paese d’origine, occorre decidere subito sulle condizioni di soggiorno (art. 70 cpv. 2 OASA).
In caso di cambiamento di Cantone, lo straniero deve notificare il suo arrivo, entro 14 giorni, all’autorità competente in materia di stranieri del nuovo luogo di residenza (art. 15 cpv. 1 OASA).
3.1.8.2.2 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di dimora
Se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 37 capoverso 2 LStrI, il titolare del permes-so di dimora ha diritto di cambiare Cantone e può, se è attivo professionalmente, esercitare la sua attività lucrativa in tutta la Svizzera. Non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego (art. 38 cpv. 2 LStrI, mobilità professionale).
Lo straniero che si trasferisce per oltre tre mesi in un altro Cantone a fini di formazione conti-nua (studio o tirocinio) necessita pure di un nuovo permesso se vi ha trasferito il centro dei propri interessi. In caso contrario sono applicabili le disposizioni in materia di dimora setti-manale (n. 3.1.8.1.1).
3.1.8.2.3 Cambiamento di Cantone per titolari di un permesso di domicilio
Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone purché non sussistano motivi di revoca ai sensi dell’articolo 63 LStrI. Non necessita di un’autorizzazione per cam-biare professione o impiego (art. 38 cpv. 4 LStrI).
3.1.8.2.4 Cambiamento di Cantone per persone ammesse provvisoriamente
La ripartizione tra i Cantoni e il cambiamento di Cantone delle persone ammesse provviso-riamente sono retti dall’articolo 21 OEAE secondo le disposizioni degli articoli 21 e 22 OA-si 1. La SEM autorizza il cambiamento di Cantone se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per l’interessato o altre persone. Se non è dato nessuno di questi motivi, il cambiamento di Cantone è possibile soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni.
69 RS 210
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Siccome le misure finalizzate a sfruttare meglio il potenziale della manodopera nazionale prevedono parimenti di accrescere il tasso di attività degli stranieri ammessi provvisoriamen-te e siccome questi ultimi fanno ormai parprovvisoriamen-te dei lavoratori in Svizzera, i quali hanno la priorità sui cittadini di Stati terzi (art. 21 cpv. 2 lett. d LStrI), la SEM è favorevole a un cambiamento di Cantone ove uno straniero ammesso provvisoriamente eserciti a lungo termine70 un’attività lucrativa nel nuovo Cantone e non percepisca l’aiuto sociale né per stesso né per i propri famigliari.
Per periodi più brevi si rimanda in particolare alla possibilità del soggiorno settimanale (v.
3.1.8.1.1).
Per le modalità procedurali si rimanda alle Istruzioni SEM III. Legge sull’asilo, capitolo 6: Si-tuazione giuridica, numero 6.3.4.