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Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30a OASA)

5.6 Ammissione in presenza di un caso personale particolarmente grave

5.6.11 Formazione professionale di base per persone in situazione irregolare (art. 30a OASA)

La mozione Barthassat (08.3616) incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in si-tuazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera di svolgere una formazione professionale di base. L’articolo 30a OASA, entrato in vigore il 1° febbraio 2013, attua questa mozione.

La LStrI e la LAsi prevedono la possibilità di rilasciare un permesso di dimora in un caso per-sonale particolarmente grave (n. 5.6.1 e 5.6.9). L’articolo 31 OASA, che enuncia i criteri da considerare in occasione dell’esame di una tale domanda, si riferisce sia ai casi personali particolarmente gravi nel settore degli stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI) sia ai casi di rigore personale nel settore dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi).

L’articolo 30a OASA, dal canto suo, enuncia i criteri da considerare in occasione del rilascio di un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi a persone che dimorano illegalmente in Svizzera e che desiderano svolgere una formazione professionale di base e/o

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accedere a una formazione transitoria legata all’esercizio di un’attività lucrativa. Come l’articolo 31 OASA, completa la disciplina vigente dei casi di rigore sancita dalla LStrI e dalla LAsi, ma si riferisce al caso specifico della formazione professionale di base.

5.6.11.1 Nozione di formazione professionale di base (art. 30a cpv. 1 OASA)

Sebbene la legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) consenta di svolgere più formazioni professionali di base, l’articolo 30a OASA si applica unicamente alla prima forma-zione. Le persone desiderose di proseguire la loro formazione possono sollecitare un per-messo per un caso personale particolarmente grave in virtù delle disposizioni vigenti in mate-ria di casi di rigore (cfr. art. 30a cpv. 2 OASA e n. 5.6.11.5).

5.6.11.2 Partecipazione a offerte di formazione transitoria (art. 30a cpv. 1 OASA)

Le offerte di formazione transitoria sono provvedimenti adottati dai Cantoni per preparare i giovani che terminano la scuola dell’obbligo a una formazione professionale di base (forma-zione professionale di base di 2, 3 o 4 anni, scuola di commercio, scuola di arti e mestieri) o al proseguimento degli studi. Queste formazioni non sono parte integrante della scuola dell’obbligo e implicano, in certi casi, l’esercizio di un’attività lucrativa per 2–3 giorni a setti-mana (p. es.: stage, semestri di motivazione, preapprendistati). Le offerte di formazione tran-sitoria comprendono anche offerte di preparazione scolastica puramente teorica, che non implicano l’esercizio di un’attività lucrativa (p. es. decimo anno scolastico, anno di orienta-mento, anno di collegamento o integrazione per giovani migranti).

I giovani che, tra la fine della scuola dell’obbligo e l’inizio della formazione professionale di base, desiderano partecipare a una formazione transitoria che necessita l’esercizio di un’attività lucrativa devono depositare una domanda di permesso di dimora per caso di rigo-re e adempierigo-re le condizioni dell’articolo 30a OASA. La partecipazione a una siffatta offerta è compresa nell’enunciato del primo periodo del capoverso 1 «consentire una formazione pro-fessionale di base».

5.6.11.3 Esame della domanda

L’autorità cantonale competente sottopone la domanda alla SEM per approvazione (cfr. n. 1.3.2 lett. d). La validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta è di un anno al massimo (cfr. art. 58 OASA) Se la formazione termina prematuramente occorre sol-lecitare un nuovo permesso (art. 54 OASA).

In virtù dell’articolo 14 capoverso 3 della legge sulla formazione professionale (LFPr;

RS 412.10), il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle competenti autorità cantonali.

Pertanto, occorre verificare se il contratto di tirocinio è stato approvato dall’ufficio cantonale responsabile per la formazione professionale.

La domanda deve contenere, in particolare, il contratto di tirocinio firmato dal maestro di tiro-cinio. In caso di partecipazione a una formazione transitoria con attività lucrativa (in particola-re in caso di pparticola-reappparticola-rendistato), la domanda deve conteneparticola-re anche il contratto di lavoro o la conferma di partecipazione. Alla luce del soggiorno senza permesso della persona interessa-ta, l’iter per la stipula e la firma da parte del futuro datore di lavoro di un contratto di tirocinio o di un contratto di lavoro può rivelarsi delicata, segnatamente nell’ottica dell’articolo 117 LStrI. Pertanto, se il Cantone costata che sono soddisfatte tutte le altre condizioni

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dell’articolo 30a OASA ed è disposto a rilasciare un permesso di dimora al richiedente, può emanare un attestato in cui si dichiara disposto a rilasciare un permesso di dimora all’interessato fatta salva l’approvazione della SEM. Questo attestato consente all’interessato di cercare un impiego e al datore di lavoro di firmare il contratto. Se sussistono dubbi, l’incarto può essere sottoposto preliminarmente alla SEM per parere.

Un tale attestato può essere rilasciato anche se il richiedente sollecita un permesso di dimo-ra presso il Cantone in vista di partecipare a una formazione tdimo-ransitoria o a una formazione professionale di base durante il quinto anno di scuola dell’obbligo in Svizzera.

5.6.11.4 Criteri determinanti per l’esame della domanda

5.6.11.4.1 Durata minima della frequenza della scuola dell’obbligo in Svizzera (art. 30a cpv. 1 lett. a OASA)

La persona interessata deve aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera ininterrotta-mente durante i cinque anni immediataininterrotta-mente precedenti il deposito della domanda. Il richie-dente deve dimostrare di aver totalizzato il necessario numero di anni di scuola in Svizzera.

La partecipazione a un’offerta di formazione di base puramente teorica dopo la scuola dell’obbligo va contabilizzata nel calcolo della durata di cinque anni di scolarità richiesta. Non possono invece essere contabilizzate altre offerte di formazione transitoria che comportano l’esercizio di un’attività lucrativa, giacché per svolgere una tale attività occorre presentare una pertinente domanda secondo l’articolo 30a OASA (cfr. n. 5.6.10.1).

5.6.11.4.2 Momento del deposito della domanda (art. 30a cpv. 1 lett. a OASA)

In generale, la formazione professionale di base deve seguire immediatamente la scuola dell’obbligo. Tuttavia, può capitare che l’interessato non trovi un posto che gli consenta di iniziare la formazione immediatamente dopo la fine della scuola dell’obbligo. Pertanto, la domanda per un caso personale particolarmente grave deve essere depositata fino a un massimo di 12 mesi dopo il termine della scuola dell’obbligo.

Si veda parimenti il numero 5.6.11.3 per i casi in cui la domanda del permesso è presentata prima della fine della scuola dell’obbligo.

5.6.11.4.3 Deposito di una domanda da parte del datore di lavoro e rispetto delle condizioni di salario e di lavoro (art. 30a cpv. 1 lett. b e c OASA)

Per analogia con l’articolo 31 OASA, occorre esaminare se il datore di lavoro ha presentato una domanda (art. 18 lett. b LStrI) e se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStrI; cfr. anche n. 4.3.4).

5.6.11.4.4 Adempimento dei criteri d’integrazione (art. 30a cpv. 1 lett. d OASA)

Come nell’ambito dell’articolo 31 OASA, i criteri d’integrazione devono essere soddisfatti (v.

in merito n. 5.6.10.1. segg. e per i criteri d’integrazione il n. 3.3.1). In tale contesto occorre considerare debitamente l’effetto integrativo della scuola. Di norma, se l’interessato ha fre-quentato cinque anni di scuola dell’obbligo in Svizzera, le competenze linguistiche e la parte-cipazione all’acquisizione di una formazione possono essere considerati soddisfatti.

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Il comportamento dello straniero sin dal suo arrivo in Svizzera è di centrale importanza (in merito cfr. n. 3.3.1.2). Tuttavia, il soggiorno illegale non può essere imputato a questi giovani, che di norma sono entrati in Svizzera con i genitori.

5.6.11.4.5 Obbligo di rivelare la propria identità (art. 30a cpv. 1 lett. f OASA)

Analogamente alla disciplina dei casi personali particolarmente gravi vigente, il richiedente è tenuto a rivelare la propria identità al momento del deposito della domanda (in merito a que-sta nozione, cfr. n. 5.6.10.7).

5.6.11.5 Proroga del permesso di dimora al termine della formazione professionale di base (art. 30a cpv. 2 OASA)

Al termine della formazione è possibile prorogare il permesso (art. 59 OASA). Non vi è un diritto in tal senso e ogni caso va esaminato alla luce dei criteri di cui all’articolo 31 OASA. Il grado d’integrazione riveste un’importanza cruciale.

5.6.11.6 Familiari della persona in formazione (art. 30a cpv. 3 OASA)

Le condizioni di soggiorno dei genitori e dei fratelli e delle sorelle della persona che soddisfa le condizioni per l’ottenimento di un permesso di dimora secondo l’articolo 30a OASA vanno esaminate secondo l’articolo 31 OASA (cfr. n. 5.6.10).

Nell’esaminare la domanda si deve considerare la situazione dell’insieme della famiglia.