• Non ci sono risultati.

Estinzione dei diritti a causa di un motivo di revoca

I motivi di revoca che provocano l’estinzione dei diritti nel quadro del ricongiungimento fami-liare con il titolare del permesso di domicilio (art. 43 LStrI), dell’ammissione in vista d’adozione (art. 48 LStrI) nonché dello scioglimento della comunità familiare sono retti dall’articolo 62 o 63 capoverso 2 LStrI (art. 51 cpv. 2 lett. b LStrI; cfr. n. 8.3). Per maggiori

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

131

dettagli in merito all’esame di una domanda di ricongiungimento familiare in presenza di una condanna all’espulsione penale si rimanda ai numeri 6.1.6 e 8.4.2.2.

Nel quadro del ricongiungimento dei familiari stranieri con un cittadino svizzero (art. 42 LStrI), i motivi di revoca sono retti dall’articolo 63 LStrI (art. 51 cpv. 1 lett. b LStrI).

6.13.1 Violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici e dipendenza dall’aiuto sociale Gli articoli 62 e 63 LStrI si distinguono unicamente nella definizione che viene data della vio-lazione della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché della dipendenza dall’aiuto sociale che possono portare a una revoca dei permessi. I requisiti sono più elevati nell’articolo 63 LStrI (art. 62 lett. c e d LStrI rispetto all’art. 63 cpv. 1 lett. b e c LStrI).

La modifica dell’articolo 63 capoverso 2 LStrI (cfr. anche n. 8.3.3; Commutazione), secondo cui ora un permesso di domicilio può essere rimpiazzato da un permesso di dimora se i crite-ri d’integrazione dell’articolo 58a LStrI (cfr. n. 3.3.1) non sono soddisfatti, nonché la possibili-tà di una revoca del permesso di domicilio anche dopo un soggiorno di oltre 15 anni in Sviz-zera in caso di dipendenza durevole e considerevole dall’aiuto sociale, influiscono anche sulla valutazione di un’eventuale dipendenza dall’aiuto sociale nel caso del ricongiungimento familiare con uno svizzero. Se infatti il criterio d’integrazione che prevede la partecipazione alla vita economica o all’acquisizione di una formazione non è adempiuto per propria colpa, questo costituisce un motivo per una commutazione e quindi per una revoca del permesso di domicilio.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, scrupoli di natura finanziaria non bastano da soli a giustificare il rigetto della domanda, se sussiste un diritto al ricongiungimento fami-liare secondo la LStrI o l’articolo 8 CEDU; a tal fine deve semmai sussistere un pericolo con-creto di dipendenza durevole e considerevole dall’assistenza sociale (cfr. DTF 119 Ib 81 consid. 2; DTF 122 II 1 consid. 3 e DTF 125 II 633 pag. 641).

Occorre considerare non soltanto la dipendenza dall’aiuto sociale dello straniero interessato, ma anche su quella delle persone a suo carico come il coniuge e figli minorenni.

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 II 265 consid. 3.7; sen-tenza del 20 febbraio 2008; 2C_448/2007, consid. 3.4 e 3.5), le prestazioni complementari105 e le riduzioni di premi, sebbene commisurate al salario e al fabbisogno, non costituiscono una dipendenza dall’aiuto sociale nel quadro dell’applicazione della LStrI (cfr. DTF 127 V 368, consid. 5 pag. 369). Per il ricongiungimento familiare di coniugi e figli di persone titolari di un permesso di domicilio, di dimora o di soggiorno di breve durata vige ora il presupposto che non siano o non possano essere percepite prestazioni complementari a causa del ricon-giungimento familiare (cfr. n. 6.3.1.3 e 6.4.1.3). Il diritto al riconricon-giungimento familiare si estin-gue pertanto per principio non appena sono percepite prestazioni complementari (in merito all’obbligo di notifica delle autorità cfr. in seguito).

Anche se percepire prestazioni complementari e ottenere riduzioni di premi non siano assi-milabili alla dipendenza dall’aiuto sociale, il rilascio di permessi a cittadini di Stati terzi può

105 Per informazioni sulle prestazioni complementari cfr. un opuscolo dell’UFAS: www.ufas.ch > Pubblicazioni &

Servizi > Pubblicazioni > Opuscoli: Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve.

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

132

essere vincolato a determinate condizioni (art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LStrI). Se una tale con-dizione non viene più soddisfatta, il permesso può essere ritirato, sempreché il diritto federa-le non preveda un diritto al permesso. Ciò vafedera-le anche se la condizione imposta prevede che lo straniero disponga di mezzi finanziari sufficienti e questi fa successivamente richiesta di aiuto sociale o prestazioni complementari.

L’articolo 97 capoverso 3 lettera dter LStrI e l’articolo 26a della legge federale sulle prestazio-ni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS 831.30) obbliga gli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni comple-mentari a comunicare spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di mi-grazione la concessione di prestazioni complementari della Confederazione a stranieri resi-denti in Svizzera (disposizione d’esecuzione: art. 82d OASA) ai fini della verifica del loro dirit-to di soggiorno. La notifica si riferisce al versamendirit-to di prestazioni complementari annue della Confederazione (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC; le spese riconosciute comprendono anche l’importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, art. 10 cpv. 3 lett. d LPC) nonché al rimborso delle spese di malattia e invalidità nei casi di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC, ove l’importo superi 6000 franchi l’anno. Non soggiacciono all’obbligo di notifica le prestazioni complementari concesse dai Cantoni conformemente all’articolo 2 capoverso 2 LPC.

Ove l’autorità competente nel settore della migrazione revochi o rifiuti di prorogare un per-messo per i motivi evocati in precedenza, deve comunicarlo entro 20 giorni a contare dal passaggio in giudicato della sua decisione (art. 82d cpv. 4 OASA) agli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. dter LStrI). La portata della comunicazione e maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nel-la circolare congiunta SEM-UFAS del 19 dicembre 2018 «Scambio di dati relativi al versa-mento di prestazioni complementari» in vigore dal 1° gennaio 2019106.

Decisioni del Tribunale federale:

Sentenza non pubblicata del 23 ottobre 2001 nella causa A., 2A.267/2001

Inosservanza dell’ordine pubblico. Presupposti:

Lo straniero reo di numerosi reati minori che rifiuta di pagare le multe inflittegli o ignora gli ammonimenti dimostra di non volere o non essere capace di adattarsi all’ordinamento vigente. A maggior ragione se il suo comportamento generale, segnatamente nei confronti delle autori-tà comunali e cantonali, ha dato adito a reclami.

Sentenza non pubblicata del dell’11 settembre 2014, consid. 3 - 4

Revoca del permesso di dimora della moglie straniera di un cittadino svizzero (art. 63 cpv. 1 lett. c LStrI) non proporzionale:

nessuna dipendenza dall’aiuto sociale per propria colpa. Inoltre,

106Consultabile sotto: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni e servizi > Istruzioni e circolari > II. Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

133 esistono possibilità non ancora sfruttate affinché la donna non continui a dipendere dall’aiuto sociale, o per lo meno non nella misura attuale.

Gli altri motivi di revoca (identici) previsti dagli articoli 62 e 63 LStrI sono:

− inganno nei confronti delle autorità,

− condanna a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si è in presenza di una pena detentiva di lunga durata se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva (con o sen-za condizionale) di oltre un anno (DTF 135 II 377, consid. 4.2; sentensen-za 2C_515/2009, consid. 2.1). Anche in questo caso, tuttavia, l’autorità è tenuta a ve-rificare la proporzionalità della revoca. Al riguardo si rinvia alla prassi che veniva applicata in caso di espulsione secondo l’articolo 10 LDDS. I principi validi allora possono essere applicati per analogia alla revoca secondo l’articolo 62 lettera b LStrI (cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3377). I diritti si estinguono in particolare qualora la persona interessata sia stata condan-nata a una pena detentiva di due o più anni e non vi siano circostanze particolari che giustifichino una deroga a tale regola (cfr. al riguardo n. 8.3.1.2 e 8.3.2.2).

Decisioni del Tribunale federale concernenti una condanna penale:

DTF del 18.12.1996 nella causa R. H., 2A/362/1996

La regola dei due anni è indicativa e non assoluta. Se sussiste un interesse pubblico preponderante all’allontanamento dello straniero in questione, i diritti precitati possono estinguersi anche se la durata della pena detentiva è inferiore a due anni, ad esempio se si tratta di violazioni ripetute alle disposizioni del diritto in materia di stranieri o se non sono state rispettate altre decisioni.

DTF del 22.05.2001 nella causa F. P.; 2A.512/2000

Solo circostanze del tutto speciali e un rischio minimo di recidiva consentono una deroga alla regola dei due anni.

Ciò vale segnatamente in caso di sentenze pronunciate per reati contro la vita e l’integrità o per violazione della legge sugli stupefacenti.

Sentenza del 21.02.02 nella causa A, 2A.563/2002, e

sentenza del 15.05.02 nella causa X, 2A.225/2002

Dato l’elevato rischio potenziale che i reati legati alla droga costituiscono per la società, proprio dinnanzi a siffatti reati si deve tollerare solo un rischio residuo trascurabile.

In presenza di una simile violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, il permesso del coniuge straniero di un cittadino svizzero perde ogni validità, anche se l’interessato è cittadino di uno Stato dell’UE/AELS.

In siffatti casi non sussiste un diritto autonomo a dimorare in Svizzera in virtù delle disposizioni dell’ALC.

DTF 125 II 521 Il motivo di espulsione di cui all’art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS presuppone una condanna giudiziaria per un crimine o un delitto; poco importa che la sanzione inflitta sia una pena o una misura.

DTF 130 II 181 In virtù dell’art. 2 ALC, ai coniugi di cittadini di Stati contraenti non può essere applicata una disciplina più severa di quella applicabile ai cittadini svizzeri.

DTF 130 II 185 Ammissibilità del rifiuto di prorogare il permesso di dimora di uno straniero della

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

134 seconda generazione condannato per ripetuti reati gravi, coniugato con una doppia cittadina svizzera/UE.

DTF 130 II 187 Considerazione di affermazioni delle autorità preposte al perseguimento penale e all’esecuzione delle pene in merito al pericolo di recidiva nonché ai compor-tamenti non (ancora) giudicati.

DTF 137 II 297 Impossibilità di cumulare differenti pene privative della libertà a 12 mesi nel calcolo del limite fissato dal TF in materia di «lunga pena privativa della libertà».

Differenze tra i motivi di revoca degli art. 62 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI.

2C_1170/ 2012 Condanna a una pena detentiva di due anni, allontanamento e divieto di entrata per tre anni; in seguito matrimonio nel Paese d’origine con una compatriota titolare di un permesso di domicilio.

La scadenza del periodo di prova previsto dal diritto in materia di stranieri (art. 67 LStrI) giustifica una nuova valutazione del diritto al ricongiungimento familiare, ma non significa che nel frattempo i reati precedenti abbiano perso importanza al punto da non contare più come motivi di estinzione (art. 51 LStrI).

Occorre considerare in particolare l’intensità dei vincoli familiari con la Svizzera, in quanto tale criterio funge da base per la graduazione legale dei motivi di estinzione.

Più gravi sono le possibili violazioni di beni giuridici, meno severi sono i requisiti posti per il potenziale rischio di recidiva. Più lontani nel tempo sono i reati com-messi dallo straniero, maggiore è la fiducia che si può nutrire presumendo che non commetterà altri reati.

– L’inosservanza di una delle condizioni legate al permesso costituisce un ulteriore mo-tivo di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI). Viene considerata in particolare se il rilascio del permesso è vincolato alla condizione di frequentare un corso di lingue o d’integrazione (secondo la disposizione previgente art. 54 cpv. 1 LStr).

Nell’esaminare l’estinzione di un diritto legato al ricongiungimento familiare, ci si deve attene-re al principio della proporzionalità (cfr. anche l’art. 96 LStrI).

Siccome, in alcuni casi, interessi pubblici di minore entità bastano a provocare l’estinzione dei diritti secondo gli articoli 43, 48 e 50 LStrI (art. 51 cpv. 1 LStrI), va attribuito un peso mi-nore anche agli interessi privati opposti.

In casi limite, la revoca del permesso può rivelarsi una misura eccessiva mentre il rifiuto del permesso può essere ammissibile in quanto costituisce un provvedimento meno drastico rispetto alla revoca. In linea di principio, è mantenuta la prassi previgente del Tribunale fede-rale (DTF 120 Ib 129 segg.; 122 II 385 segg.; DTF 2A.43/1996 non pubblicata del 19 settembre 1996 nella causa F. F. e DTF 2A.208/2003 dell’11 settembre 2003 nella causa X).

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

135