• Non ci sono risultati.

Competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)

3.3 Integrazione

3.3.1 Criteri d’integrazione

3.3.1.3 Competenze linguistiche (art. 58a cpv. 1 lett. c LStrI)

Per competenza linguistica s’intende in generale la capacità di esprimersi in una lingua na-zionale nella vita quotidiana (lingua ufficiale, non dialetto). Gli stranieri devono essere in

gra-71 Sentenza della Corte EDU del 10 gennaio 2017 nella causa Osmanogˇlu e Kocabas contro la Svizzera; sen-tenza TF 2C_666/2011del 7 marzo 2012 e sensen-tenza TF 2C_1079/2012 dell’11 aprile 2013, consid. 3.6.

72 DTF 135 I 79

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

47

do di interagire nella lingua nazionale parlata nel loro luogo di residenza. Per i consulenti e gli insegnanti valgono requisiti più severi (art. 26a LStrI); si rimanda al n. 4.3.7.

Per determinati permessi, le competenze linguistiche minime richieste dal diritto federale sono disciplinate nell’OASA e possono essere illustrate graficamente come segue:

Istruzioni Settore degli stranieri

Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se è data una delle situazioni ripor-tate di seguito (art. 77d cpv. 1 OASA). Negli altri casi, segnatamente nei casi di rigore (cfr.

n. 5.6.10.1), per ammissioni dovute a interessi pubblici (cfr. n. 5.5) o ammissioni legate al mercato del lavoro (cfr. n. 4, p. es. n. 4.3.6), va stabilito caso per caso se sono date le com-petenze linguistiche necessarie per l’ammissione ai sensi dell’articolo 58a LStrI:

a) la lingua parlata nel luogo di residenza è la lingua madre:

per «lingua materna» s’intende la lingua imparata nella prima infanzia senza insegnamento formale. Vale a dire che la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza è stata appresa nell’infanzia dai genitori o dal contesto sociale immediato. La lingua materna è quella che una persona padroneggia perfettamente, usa correntemente per comunicare (lingua princi-pale) e sente emozionalmente più vicina. Lo straniero parla e scrive in questa lingua nazio-nale e materna parlata nel luogo di residenza.

b) frequentazione della scuola dell’obbligo per almeno tre anni:

gli stranieri che hanno frequentato la scuola dell’obbligo nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, di norma dispongono di conoscenze linguistiche altrettanto buone che se avessero acquisito la lingua nazionale attraverso il contesto familiare. Tuttavia in questi casi non si può parlare di lingua materna in senso classico. La scuola dell’obbligo non deve esse-re stata fesse-requentata per forza in Svizzera.

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

49

c) assolvimento di una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale:

s’intende una formazione in una lingua nazionale parlata nel luogo di residenza a livello se-condario II (formazione professionale di base, maturità liceale) o terziario (scuola universita-ria professionale, università). Anche in tali casi lo straniero dispone di conoscenze linguisti-che di una lingua nazionale buone o molto buone. La formazione di livello secondario II o terziario non deve per forza essere stata fatta in Svizzera.

d) attestato linguistico, che certifichi le competenze linguistiche orali e scritte e che si basi su un esame di lingua conforme agli standard qualitativi general-mente riconosciuti per le procedure d’esame in campo linguistico:

il raggiungimento del livello linguistico richiesto in una lingua nazionale parlata nel luogo di residenza va comprovato con un attestato (certificato, diploma o attestato simile) conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

Si rinvia qui agli allegati:

Promemoria sulla prova delle competenze linguistiche in vista del rilascio di un permesso di dimora o di domicilio

Domande frequenti sull’obbligo di dimostrare le competenze linguistiche

3.3.1.3.1 Attestato linguistico

Per il rilascio del permesso vanno accettati solo attestati linguistici conseguiti mediante una procedura di test che soddisfa criteri internazionali di qualità per i test come, ad esempio, quelli della Association of Language Testers in Europe (ALTE)73. Tali standard di qualità ri-conosciuti a livello internazionale fissano criteri per lo sviluppo, l’esecuzione e la valutazione delle procedure di test, in modo che i risultati forniscano indicazioni quanto più affidabili pos-sibile sulle competenze linguistiche dei candidati. Ad esempio, i compiti assegnati devono consentire di valutare oggettivamente il livello linguistico dei candidati. Inoltre questi devono essere informati in anticipo sulle modalità di svolgimento della procedura di test. Durante l’esecuzione e la valutazione del test deve poi essere garantita la riservatezza. Infine, i risul-tati devono essere comunicati per scritto per in forma comprensibile, ad esempio facendo riferimento nella descrizione delle competenze linguistiche orali e scritte al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). L’autorità cantonale competente deve garantire che sia presentato un attestato linguistico che rispetti gli standard di qualità richiesti (art. 77d cpv. 1 lett. d OASA).

Per certificare le competenze linguistiche la SEM ha sviluppato una procedura di attestazio-ne linguistica che si basa sul progetto di promozioattestazio-ne linguistica fide e adempie gli standard di qualità di ALTE – l’attestato delle competenze linguistiche fide. Tale procedura sviluppata nel quadro di fide si orienta a situazioni quotidiane autentiche e legate alla realtà del nostro Pae-se. Ha lo scopo di valutare la competenza di interagire nella quotidianità svizzera.

73 http://www.alte.org/attachements/files/minimum_standards_de.pdf (in tedesco).

Istruzioni Settore degli stranieri Stato 1 gennaio 2021

50

Con l’attuazione del progetto di promozione delle competenze linguistiche della Confedera-zione «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare»74 la SEM ha conferito alla segreteria fide o meglio alla commissione qualità l’incarico di verificare le esistenti procedure di attestazione linguistica di diversi fornitori per appurare se rispettano gli standard di qualità internazionalmente riconosciuti come quelli di ALTE. Le procedure che rispettano i requisiti di qualità sono riportate in un elenco non esaustivo (Lista delle certifica-zioni linguistiche riconosciute75), che viene regolarmente aggiornato e messo a disposizione dei Cantoni dalla segreteria fide su incarico della SEM.

Al fine di dimostrare le competenze linguistiche, la SEM ha introdotto il passaporto delle lin-gue.

Si tratta di un documento che attesta le competenze orali e scritte nelle lingue nazionali te-desco, francese e italiano. Il passaporto delle lingue viene rilasciato dalla segreteria fide su incarico della SEM e può essere richiesto da persone che hanno ottenuto l’attestato linguisti-co fide, che dispongono di un certificato rilinguisti-conosciuto o che hanno linguisti-comprovato le loro linguisti- compe-tenze linguistiche mediante un dossier di validazione. A tale proposito si rimanda al sito www.fide-info.ch > Attestazione delle competenze linguistiche. Il passaporto delle lingue è rilasciato unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui nella LStrI. La possibilità di richiede-re dirichiede-rettamente il passaporto delle lingue svizzero agevola il lavoro delle autorità poiché la lista delle certificazioni linguistiche riconosciute è costantemente adeguata.

3.3.1.3.2 Proporzionalità

L’obbligo di disporre di competenze linguistiche sufficienti non vale in assoluto. In caso di disabilità, di malattia o di altre circostanze personali rilevanti si può prescindere da questo requisito (art.58a cpv. 2 LStrI). In al modo si tiene conto del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). È infatti possibile che una persona, a causa di una disabilità o di difficoltà di apprendimento, lettura o scrittura non sia in grado di imparare bene una lingua nazionale. In merito si rimanda al numero 3.3.1.5.

3.3.1.4 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (art. 58a cpv. 1