L’art. 177, lett. a), c.c. – nel testo introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 – non specifica che l’oggetto della comunione legale com- prende gli acquisti compiuti dai coniugi, congiuntamente o separatamente, a
17Si pensi all’acquisto del coerede ex art. 732 c.c. o a quello dell’affittuario (art. 8,
l. n. 590/1965) o del proprietario confinante coltivatore diretto (art. 7, l. n. 817/1971). In questo senso, AULETTA T., Gli acquisti ricompresi in comunione, in Tratt. Bessone, Il diritto di famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 94.
18A
ULETTAT., Gli acquisti ricompresi in comunione, cit., 82.
19S
PITALI, L’oggetto, in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 91; per un approfondito esame della
questione, CAPALDI, Acquisto di usufrutto in comunione legale e accrescimento, in Rass. dir. civ., 1991, 1 ss.
20F
qualunque titolo, cosı` come si leggeva, invece, nel testo dell’abrogato art. 217 c.c. con riguardo alla precedente disciplina della comunione tra coniugi (all’epoca, convenzionale). Tale omissione ha indotto qualche autore21 a dubitare dell’intento del legislatore di includere nell’oggetto della comunio- ne legale anche gli acquisti a titolo originario. In senso parimenti restrittivo, si e` sostenuto22che, poiche´ l’art. 179, lett. b), c.c., considera beni personali quelli derivanti da donazione o successione, dovrebbe ritenersi operante un principio generale che sancisce il carattere ‘‘personale’’ di tutti i beni non acquistati a titolo oneroso. Ai descritti argomenti altra parte della dottrina23 ha aggiunto che il possesso deve considerarsi, in quanto tale, attivita` stret- tamente inerente alla persona e, in quanto tale, idoneo a determinare incre- menti del patrimonio del solo coniuge possessore.
L’argomento storico-letterale e` intrinsecamente debole, non potendosi evincere una conseguenza sistematica cosı` rilevante dall’omessa menzione degli acquisti compiuti ‘‘a qualunque titolo’’. Improprio appare, inoltre, il richiamo all’art. 179, lett. b), posto che la distinzione tra acquisti gratuiti e onerosi appartiene al solo genus degli acquisti derivativi e non appare pro- ponibile rispetto a quelli a titolo originario. Neppure puo` ritenersi che l’atti- vita` del possessore sia maggiormente ‘‘personale’’ di quella che si estrinsechi in atti negoziali costituenti acquisti a titolo derivativo.
Prevale, pertanto, in dottrina24 e in giurisprudenza25la tesi favorevole a includere nell’ambito della comunione legale anche gli acquisti a titolo ori- ginario26.
21T
ONDO, Sugli acquisti originari nel regime di comunione legale, in Foro it., 1981, V,
164.
22DETTI, Oggetto, natura, amministrazione della comunione legale dei coniugi, in Riv.
notariato, 1976, I, 1157.
23R
USSOE., L’oggetto della comunione legale e i beni personali, in Comm. Schlesinger,
Milano, 1999, 334.
24COMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, in Riv. notariato,
1979, 56; BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1982, 481; CIAN,
Usucapione e comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1989, II, 251; RIMINI, Acquisto
immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, Padova, 2001, 205. Sussiste, infine, la tesi intermedia secondo cui, poiche´ il possesso costituirebbe ‘‘attivita` separata’’ del singolo coniuge, l’acquisto per usucapione cadrebbe in comunione de residuo: SALVE- STRONI, Comunione legale, efficacia degli acquisti separati e responsabilita` per le obbliga- zioni contratte separatamente dai coniugi, in Riv. dir. comm., 1978, I, 170.
25Cass., 18.7.2008, n. 19984.
26Sono compresi, altresı`, nella comunione legale gli acquisti a non domino, qualunque
sia la loro qualificazione in base alla natura originaria o derivativa. Sul punto, MENGONI, Gli acquistia non domino, 3aed., Milano, 1975, 380; QUADRI, L’oggetto della comunione legale tra coniugi, in Famiglia e dir., 1996, 187.
Con particolare riguardo all’usucapione, il momento rilevante per determi- nare l’acquisto in favore della comunione legale e` certamente quello del com- pimento del possesso ad usucapionem (e non gia` quello iniziale di instaura- zione del potere di fatto sulla cosa). Nel nostro ordinamento, infatti, la c.d. ‘‘retroattivita`’’ dell’usucapione non rappresenta un effetto di carattere genera- le, bensı` un fenomeno limitato all’estinzione delle ipoteche iscritte sull’immo- bile usucapito (e ancora non andate in perenzione) e all’ulteriore fine della prevalenza della posizione degli aventi causa dell’usucapiente nel conflitto con gli aventi causa del precedente proprietario27. Se, dunque, all’atto del perfezionamento del termine di usucapione, il coniuge possessore versa in regime di comunione legale, il bene oggetto del possesso entra automatica- mente a far parte della massa comune, anche qualora il possesso sia iniziato prima del matrimonio o nella vigenza del regime di separazione dei beni28.
L’altra fattispecie problematica, oggetto di vivaci contrasti in dottrina e in giurisprudenza, e` quella dell’accessione (art. 934 c.c.), con riferimento all’i- potesi di edificio realizzato su fondo di proprieta` esclusiva di uno dei coniugi. La tesi favorevole all’ingresso della costruzione in comunione legale – pur autorevolmente sostenuta29– e` stata disattesa dalle Sezioni Unite30, in base al duplice argomento per cui, da un lato, l’accessione non configura una fatti- specie di vero e proprio ‘‘acquisto’’, bensı` la mera ‘‘estensione’’ quantitativo- verticale del diritto del proprietario del fondo, e, dall’altro, le ipotesi di sepa-
27Cass., 28.6.2000, n. 8792.
28Nessun dubbio che l’acquisto per usucapione entri in comunione legale nel caso di
possesso esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi. Piu` problematica, invece, l’ipo- tesi in cui, in seguito al possesso esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi in co- stanza di comunione legale, sopravvenga lo scioglimento per una della cause del- l’art. 191 c.c. e il possesso prosegua in capo a uno solo dei coniugi fino al compimento dell’usucapione. In tal caso, l’acquisto individuale in favore del singolo coniuge possessore si puo` giustificare in virtu` della regola dell’accessione del possesso, secondo cui «il suc- cessore a titolo particolare puo` unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti» (art. 1146 c.c.).
29C
OMPORTI, Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, cit., 56 ss.; DI
MARTINOP., Gli acquisti a titolo originario in regime di comunione legale tra coniugi,
in Dir. famiglia, 1980, 933 ss.; NUZZO, L’oggetto della comunione legale, Milano, 1984, 116
ss.; BIANCAC.M., Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni, Milano, 1985, 72; FINOCCHIARO
M., Regime di comunione tra coniugi e costruzione di edificio su suolo di proprieta` esclusiva di uno di essi, in Giust. civ., 1991, I, 2952.
30Cass., S.U., 27.1.1996 n. 651, in Corriere giur., 1996, 556, con nota di Q
UADRI, «Defi-
nitiva» la sorte della costruzione sul suolo di uno dei coniugi. In dottrina, prima dell’in- tervento risolutore della Suprema Corte, IEVA, Il principio di accessione e gli acquisti dei
coniugi in regime di comunione legale, in Riv. notariato, 1983, 707 ss.; GIUSTI, Costruzione di un edificio in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale, in Giur. di Merito, 1985, 234 ss.
razione tra la titolarita` della proprieta` del suolo e quella della proprieta` del- l’edificio richiedono tassativamente (art. 934 c.c.) una previsione contrattuale o di legge (come nel caso della proprieta` superficiaria o del condominio).
La giurisprudenza ha esaminato, altresı`, il conseguente problema della tutela del coniuge non acquirente, il quale abbia contribuito, in vario modo, alla realizzazione della costruzione. Con la stessa pronuncia che ebbe a comporre il contrasto giurisprudenziale la Suprema Corte affermo` che, nel caso di costruzione eseguita con materiali acquistati in regime di comunione legale, entrando questi ultimi nella massa dei beni comuni in virtu` del- l’art. 177, lett. a), c.c., e` applicabile la disciplina dell’art. 935 c.c. (opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui), da cui consegue il credito del coniuge non proprietario alla meta` del valore dei materiali e della manodo- pera impiegati nella realizzazione della costruzione (che resta, invece, di proprieta` esclusiva del coniuge titolare del suolo).
Tale soluzione e` stata criticata osservando31 che «non si comprende donde derivi il diritto all’indennita` per la manodopera, che l’art. 935 c.c. non considera»: la manodopera, infatti – a differenza dei materiali – non puo` essere oggetto di ‘‘acquisto’’ ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c. e, qualora sia stata pagata con denaro comune o personale del coniuge non proprieta- rio, potrebbe fondare semmai un credito restitutorio, ex art. 192 c.c., al momento dello scioglimento della comunione legale32.
Nella piu` frequente ipotesi di realizzazione dell’edificio attraverso la sti- pulazione di contratto di appalto, il contributo economico del coniuge non proprietario all’adempimento delle obbligazioni contrattuali – la` dove non si dimostri rappresentare una liberalita` atipica – fa sorgere un credito nei confronti dell’altro coniuge, non tanto in base all’art. 192, 38 co., c.c. (che, invero, si riferisce ai prelievi dal patrimonio personali andati a vantaggio del patrimonio ‘‘comune’’), bensı` ai sensi dell’art. 2041 c.c.
La dottrina ha esaminato, infine, le altre ipotesi (assai piu` rare nella prassi) di acquisti a titolo originario.
Nel caso di unione o commistione (art. 939 c.c.), l’elemento discriminante consiste nella proprieta` della cosa che si possa riguardare come principale: se essa appartiene alla comunione, anche il prodotto dell’unione sara` ogget- to di comunione e sara` comune, altresı`, l’obbligazione di pagare il valore della cosa unita o mescolata [art. 186, lett. a), c.c.].
31
SPITALI, L’oggetto, cit., 103.
32In questo senso, altresı`, CAPECCHI, L’oggetto della comunione legale, in Tratt. Ferran-
Nel caso di specificazione, poiche´ la formazione di una nuova cosa me- diante la manipolazione di una materia altrui configura un acquisto, deve ammettersi l’ingresso del bene in comunione legale, salvo che la specifica- zione avvenga nell’esercizio di un’attivita` di impresa (nel qual caso, cade in comunione de residuo ex art. 178 c.c.)33.
Trovandosi parimenti in presenza di ‘‘acquisti’’, cadono in comunione legale immediata i beni oggetto di occupazione (art. 923 c.c.) e di invenzione (art. 927 c.c.), e la meta` del tesoro scoperto nel fondo altrui per solo effetto del caso (art. 932 c.c.)34.
Nell’alluvione e nell’avulsione, essendo in presenza di un’espansione quantitativa della proprieta`, non puo` configurarsi un acquisto in favore della comunione legale allorche´ il fondo sia un bene personale di uno dei coniugi.