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Il consenso preventivo e la convalida dell’atto »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 141-143)

La legge non disciplina la forma e i modi in cui il coniuge debba esprime il proprio consenso al compimento dell’atto di straordinaria amministrazione (e degli altri indicati all’art. 180, 28 co., c.c.).

Non sussistono ragioni ostative ad ammettere che il coniuge possa espri- mere anche ‘‘preventivamente’’ il consenso all’atto di alienazione. Poiche´, tuttavia, tale consenso assume la medesima valenza giuridica della manife- stazione di volonta` dispositiva contestuale all’alienazione, esso deve pari- menti rivestire la medesima forma scritta eventualmente prevista per l’atto di alienazione.

Il ‘‘consenso’’ del coniuge costituisce, infatti, un negozio giuridico, posto che l’effetto, che il coniuge intende conseguire, consiste nell’attribuzione all’altro del potere esclusivo di disposizione del bene comune. Pertanto, sia in virtu` degli artt. 1324 e 1392 c.c., sia in conformita` all’indirizzo giuri- sprudenziale sulla forma dei cc.dd. negozi ‘‘ad efficacia secondaria’’12, deve concludersi che il coniuge, che voglia preventivamente consentire all’altro di

9BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, in Tratt. Bessone, Il

diritto di famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 305.

10Cass., 23.6.1980, n. 3946, in Dir. giur., 1981, 628 ss.; Cass., 21.12.1987, n. 9523, cit. 11B

RUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 307.

12

Si veda, in particolare, Cass., S.U., 28.8.1990, n. 8878, e, in dottrina, LEPRI, La forma della cessione del contratto, Padova, 1993, 14 ss.; RAVAZZONI, La forma dei contratti risolu- tori del contratto preliminare, in Vita notarile, 1992, 844.

compiere da solo un atto di alienazione di bene immobile, deve esprimere per iscritto tale sua volonta`. Il negozio e` recettizio nei confronti del coniuge, ma anche il terzo puo` pretendere di avere contezza di esso, proprio per dissipare ogni dubbio in ordine alla piena validita` dell’atto di acquisto13.

La successiva convalida dell’atto di alienazione da parte del coniuge pretermesso, a sua volta, attribuisce definitiva stabilita` agli effetti del nego- zio invalido14, ma non attribuisce al coniuge pretermesso la qualita` soprav- venuta di ‘‘parte del rapporto contrattuale’’15.

Nonostante le indubbie differenze rispetto alla convalida prevista in ma- teria di annullabilita` del contratto in generale (art. 1444 c.c.)16, non emergo- no ragioni sufficienti per escludere che il coniuge pretermesso possa conva- lidare per comportamenti concludenti, ad esempio attraverso l’esecuzione volontaria del contratto e nella consapevolezza del motivo di annullabilita`17. Invero, l’art. 184 c.c. – pur non richiedendo espressamente, come presup-

13B

RUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 295.

14Deve essere distinto, pertanto, dalla ‘‘ratifica’’, che e`, invece, il negozio unilaterale che

consente un effetto giuridico che, altrimenti, non si sarebbe verificato: sul punto, BRUSCU- GLIA, GIUSTI, Ratifica (diritto privato), in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987, 688 ss.

15Costituisce, pertanto, un vero e proprio ‘‘infortunio’’ quanto affermato da Cass.,

8.1.2007, n. 88, in Corriere giur., 2007, 506, con nota di Agnino F., ove si legge che «la mancata partecipazione di un coniuge ad un atto di disposizione di beni della comunione exart. 177 c.c. non esclude che risenta anch’egli dei correlativi effetti ove non abbia tempe- stivamente esercitato l’azione di annullamento di quell’atto»: pertanto, il coniuge pretermesso e` chiamato, in tal caso, a rispondere solidalmente col coniuge stipulante dell’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, ivi compresa quella di risarcimento del danno.

A seguire tale bizzarra impostazione, occorrerebbe considerare la comunione legale come un ambito sottratto al principio di relativita` degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.) e retto dall’opposta regola dell’automatica promiscuita` di tutte le situazioni giuridiche deri- vanti da contratto.

16In quest’ultima, infatti, sussiste identita` tra il soggetto il cui consenso ha determinato

il vizio del negozio e colui che effettua la convalida.

17In senso favorevole alla convalida tacita, S

EGNI, Gli atti di straordinaria ammini-

strazione del singolo coniuge sui beni immobili della comunione, cit., 636; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 153; SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, in

Comm. cod. civ., I, 1, Torino, 1983, 269; BARBIERA, La comunione legale, cit., 553; GIUSTI,

L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, 221; DEPAOLA, Il diritto

patrimoniale della famiglia coniugale, II, Milano, 1995, 679; BRUSCUGLIA, Amministrazione

dei beni della comunione legale, cit., 295; DIMARTINO, ROVERA, L’amministrazione dei beni, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, II, Torino, 1998, 202; VALIGNANI, L’ammi- nistrazione dei beni in comunione, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 514.

Per la contraria opinione, invece, secondo cui la convalida richiede necessariamente la forma scritta, SCHLESINGER, Della comunione legale, in Comm. Carraro, Oppo, Trabucchi, Pa-

dova, I, 1977, 426; FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1078; MASTROPAOLO, PITTER, Del regime patrimoniale della famiglia, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, III, Padova, 1992, 213.

posto per l’azione di annullamento, la circostanza che il coniuge escluso abbia ignorato l’atto compiuto dall’altro – intende tutelare le ragioni del coniuge che non ha potuto manifestare e far valere la sua eventuale opposizione. Vicever- sa, qualora i coniugi fossero d’accordo per compiere l’atto e abbiano soltanto deciso di demandare la stipulazione ad uno solo di essi, la proponibilita` del- l’azione di annullamento si risolverebbe in un ingiustificato abuso da parte del coniuge pretermesso. Pertanto, la ‘‘conoscenza dell’atto’’ da parte del coniuge escluso (art. 184, 28 co., c.c.), non costituisce soltanto il dies a quo dell’azione di annullamento, ma anche un implicito presupposto sostanziale per la do- manda di annullamento, la quale e` improponibile qualora si dimostri che il coniuge non partecipe della stipulazione abbia conosciuto e tacitamente auto- rizzato l’altro coniuge all’atto stesso18. A fortiori, dunque, nel caso in cui, pur dopo il compimento dell’atto, il coniuge escluso dimostri di conoscere e ac- cettare gli effetti giuridici del contratto stipulato separatamente dell’altro (ese- guendo, ad esempio, personalmente la consegna del bene al terzo acquirente), non si puo` negare a tale comportamento il significato giuridico di convalida.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 141-143)

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