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I beni di proprieta` del coniuge prima del matrimonio »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 72-74)

L’art. 179, lett. a), c.c. – che sancisce la natura personale dei beni «di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era tito- lare di un diritto reale di godimento» – integra una disposizione assolutamen- te speculare all’art. 177, lett. a), c.c., al punto da poterne ritenere la sostan- ziale superfluita` e a rinvenire il labile fondamento della norma nella mera completezza descrittiva delle rispettive categorie di beni comuni e personali. Benche´ la norma faccia riferimento, in modo impreciso5, alla titolarita` di diritti ‘‘prima del matrimonio’’, la locuzione deve essere riferita anche ai beni (ivi compreso il denaro)6che, durante il matrimonio, siano stati acquistati in regime di separazione dei beni (come nel caso dei coniugi che, dopo avere optato all’atto del matrimonio per il regime di separazione, siano passati alla comunione legale mediante convenzione matrimoniale).

Parimenti, sono esclusi della comunione legale i beni acquistati dai coniugi dopo lo scioglimento della comunione, ma antecedentemente al suo ripristino (come, ad esempio, nel caso di separazione personale tra i coniugi e succes- siva riconciliazione: i beni acquistati tra il momento della separazione e quello della riconciliazione sono esclusi, infatti, dalla comunione legale)7.

Tutti i predetti beni sono esclusi dalla comunione legale anche nel caso in cui siano stati acquistati dai coniugi congiuntamente e siano, pertanto, og- getto di comunione ordinaria tra loro ai sensi degli artt. 1100 ss. c.c. (come,

4Si pensi – per fare l’esempio piu` evidente – alla questione del c.d. ‘‘rifiuto al coacquisto’’,

la cui ammissibilita` consentirebbe una deroga ‘‘caso per caso’’ alla regola acquisitiva del- l’art. 177, lett. a), c.c., privando, in definitiva, la comunione legale delle caratteristiche di regime patrimoniale generalmente applicabile agli atti negoziali dei coniugi. Per una riflessio- ne sul c.d. criterio di ‘‘certezza’’ e sulle problematiche poste dall’art. 179 c.c.: PALADINI, Il

«contratto» di esclusione dei beni personali dalla comunione legale, in Familia, 2006, 449 ss.

5A

ULETTAT., Acquisti personali, cit., 173; MAJELLO, Comunione di beni tra coniugi, I)

Profili sostanziali, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 5; UBALDI, I beni posseduti dal coniuge

anteriormente al matrimonio, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 1989, 411 ss.

6A

ULETTAT., Acquisti personali, cit., 174.

7Per un’analitica disamina della questione, S

ERVETTI, Lo scioglimento delle comunione

legale, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 618. In giurisprudenza, per il ripristino ex nunc del regime di comunione legale in seguito alla riconciliazione, Cass., 12.11.1998, n. 11418, in Foro it., 1999, I, 1953, con nota di Nicolussi; Cass., 5.12.2003, n. 18619, in Foro it., 2005, I, 3465, con nota di De Marzo.

ad esempio, nel caso dei fidanzati che, prima del matrimonio, acquistino l’immobile da destinare a casa familiare dopo le nozze).

Ha natura personale la porzione materiale dei beni attribuiti, in sede di divisione di una comunione ordinaria o ereditaria, al comproprietario (che sia coniuge in regime di comunione), nell’ipotesi in cui la quota di compro- prieta` gia` fosse un bene personale ai sensi dell’art. 179 c.c. L’assunto – affermato anche in giurisprudenza8 – e` certamente coerente con la preva- lente ricostruzione del fenomeno divisorio e, in particolare, con la sua na- tura dichiarativa che consente di ritenere la retroattivita` dell’attribuzione della proprieta` esclusiva sui singoli beni. Se, dunque, la quota e` da conside- rarsi bene personale, non potrebbe attribuirsi diversa appartenenza al bene che tale quota esprime in conseguenza della divisione e dello scioglimento della comproprieta`, che realizza la trasformazione, con effetti ex tunc, della quota di partecipazione al bene9.

Devono ritenersi, invece, compresi nella comunione legale gli acquisti compiuti prima della trascrizione tardiva del matrimonio canonico, sebbene l’opinione prevalente ritenga, in questo caso, l’inopponibilita` medio tempore ai terzi dalla natura comune dell’acquisto10.

Le principali questioni poste dalla norma coincidono, quindi, con quelle esaminate a proposito degli acquisti compiuti dopo il matrimonio ex art. 177, lett. a), c.c.: cio` rileva, per la natura personale dell’acquisto, e` che l’effetto reale si sia verificato ‘‘prima’’ dell’instaurazione del regime legale. Nessun rilievo assume, invece – neppure nelle fattispecie di vendite cc.dd. ‘‘obbliga- torie’’ o di fattispecie a formazione progressiva – il momento della stipula- zione dell’atto negoziale, allorche´ l’effetto acquisitivo si verifichi nella vigen- za della comunione legale11.

8Cass., 6.3.2008, n. 6120, in Famiglia e dir., 2008, 10, 876 ss., con nota di Paladini; in

dottrina, AULETTA T., Acquisti personali, cit., 184; RUSSOE., L’oggetto della comunione

legale, cit., 155.

9La lettera dell’art. 179, lett. f), c.c. non consente, peraltro, un’interpretazione estensiva

tale da includere nel fenomeno della «surrogazione» quello dell’attribuzione di beni in proprieta` esclusiva come conseguenza della divisione; la divisione stessa, infatti, non puo` essere equiparata, in via di interpretazione estensiva, ne´ al «trasferimento di bene perso- nale» ne´ allo «scambio» del bene stesso. Condivisibilmente, quindi, la Cass., 6.3.2008, n. 6120, cit., corregge, in quanto improprio, il richiamo alla ‘‘surrogazione’’ contenuto nella sentenza di merito a proposito dello scioglimento della divisione.

10Con la conseguenza, ad esempio, che gli eventuali atti di disposizione sui beni cosı`

acquistati, posti in essere dal coniuge intestatario senza il consenso dell’altro, non sareb- bero annullabili ex art. 184 c.c., ma pienamente validi ed efficaci: OBERTO, I beni personali, cit., 397; AULETTAT., Acquisti personali, cit., 184.

La prova dell’anteriorita` dell’acquisto rispetto alla data del matrimonio incombe sul coniuge che abbia interesse a sottrarre il bene alla massa co- mune in virtu` dell’operativita` della presunzione sancita dall’art. 195 c.c.12.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 72-74)

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