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Le partecipazioni societarie »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 54-57)

Trasversale rispetto alle problematiche concernenti il possibile ingresso in comunione legale dei diritti di credito ovvero circa le modalita` di svolgi- mento dell’attivita` imprenditoriale, si pone la questione del rapporto tra oggetto della comunione legale e partecipazioni societarie dei coniugi. Le opinioni dottrinali sono assai diverse e la giurisprudenza non e` pervenuta a soluzioni univoche e coerenti con un chiaro principio ispiratore.

Del tutto minoritaria e` la tesi di coloro84 che, invocando la presunta estraneita` dei diritti di credito alla nozione di ‘‘acquisti’’ ex art. 177, lett. a), c.c., hanno esteso una tale interpretazione restrittiva alle partecipa- zioni societarie, affermando la loro natura di diritti relativi derivanti dal contratto di societa`. Parimenti restrittiva la tesi85che subordina l’ingresso in comunione al duplice requisito consistente, da un lato, nella ‘‘fungibilita`’’ della partecipazione societaria – intesa come assenza di clausole statutarie limitative o impeditive del trasferimento – e, dall’altro, nella verifica che l’assunzione della partecipazione non sia strumentale all’esercizio di un’atti- vita` separata o professionale da parte del coniuge.

La dottrina maggioritaria86– seguita dalla giurisprudenza prevalente87

84M

ACCARONE, Considerazioni e spunti sulla riforma del diritto di famiglia, in Banca-

ria, 1975, 921 ss.; DETTI, Oggetto, natura e amministrazione della comunione legale dei

coniugi, in Riv. notariato, 1976, I, 1027; PINO, Il diritto di famiglia, Padova, 117. Secondo RUSSOE., L’oggetto della comunione legale, cit., 286, le partecipazioni societarie costitui-

scono oggetto dell’attivita` separata del coniuge, sicche´ ad esse, a prescindere dalla loro tipologia, si applica in ogni caso la disciplina della comunione de residuo.

85M

ISTRETTA, Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l’interpretazione come

governo della complessita`, Milano, 2004. In senso espressamente contrario alla rilevanza del requisito della trasferibilita` delle partecipazioni, Cass., 18.8.1994, n. 7437, in Nuova giur. comm., 1995, I, 551: «il passaggio delle azioni (quanto meno per la componente patrimoniale data dal loro valore) in comproprieta` dell’altro coniuge non e` escluso dalla previsione del- l’intrasferibilita` delle azioni, eventualmente contenuta nello statuto sociale, atteso che ... la comproprieta` e` un effetto voluto dalla legge per attuare il principio d’ordine costituzionale della parita` tra i coniugi, come tale preminente alla volonta` dei privati». Per un’attenta e condivisibile critica della tesi: BALESTRA, Attivita` di impresa e rapporti familiari, cit., 87-91.

86S

CHLESINGER, Della comunione legale, cit., 375; OPPO, Responsabilita` patrimoniale e

nuovo diritto di famiglia, cit., 149; BUONOCORE, Comunione legale tra i coniugi e parteci-

pazione a societa` per azioni e a societa` cooperative, in Riv. notariato, 1977, I, 1142; BARALIS, Comunione coniugale legale e titolarita` di partecipazioni sociali, in Riv. nota- riato, 1977, 301; GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali tra coniugi, cit., 70 ss.; COSTI, Im-

presa e societa`nel regime patrimoniale legale della famiglia, in Famiglia e dir., 1996, 291; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 448 ss.; AULETTA T., Gli

acquisti ricompresi in comunione, cit., 144 ss.

87Cass., 26.5.2000, n. 6957; Cass., 27.5.1999, n. 5172; Cass., 23.9.1997, in Dir. famiglia,

ha accolto un criterio fondato sulla ‘‘natura della responsabilita`’’ derivante dall’assunzione della qualifica di socio, affermando l’ingresso in comunione immediata delle partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l. (e, in genere, di tutte le partecipazioni che comportino una responsabilita` patrimoniale limitata alla sola quota sociale: ad esempio, la quota del socio accomandante nelle so- cieta` in accomandita) e la caduta in comunione de residuo delle quote comportanti responsabilita` illimitata, in quanto espressive queste ultime del- l’esercizio di un’attivita` imprenditoriale da parte del coniuge-socio.

Pluralita` di opinioni si riscontra, tuttavia, con riguardo alla giustificazione della caduta in comunione delle partecipazioni societarie (a responsabilita` limitata) rispetto alla nozione di ‘‘acquisti’’ di cui all’art. 177, lett. a), c.c. Se, ad avviso di alcuni88, la partecipazione a una societa` di capitali costituisce una res oggetto di diritti reali, la medesima soluzione e` stata accolta, altresı`, nella prospettiva favorevole a includere i diritti di credito nell’oggetto imme- diato della comunione legale89.

L’inidoneita` del criterio della responsabilita` patrimoniale a cogliere la varieta` delle dinamiche imprenditoriali e` stata opportunamente sottolineata da coloro90che hanno osservato che l’esercizio di un’attivita` d’impresa puo` compiersi, nel caso concreto, anche attraverso la partecipazione sociale che implichi una responsabilita` limitata dal punto di vista patrimoniale. L’ele- mento fondamentale per determinare la caduta in comunione della parteci- pazione societaria e` – secondo questa tesi – quello della ‘‘destinazione all’e-

88R

IMINI, Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi, cit.,

166 ss.; in giurisprudenza, Cass., 26.5.2000, n. 6957, secondo cui «la quota di partecipazione in una societa` a responsabilita` limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell’art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell’art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacche´ la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell’azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va percio` configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito»; T. Milano, 19.3.2007, in Giustizia a Milano, 2007, 3, 18.

89G

ABRIELLI, Comunione legale ed investimento in titoli, cit., 10; Cass., 9.10.2007,

n. 21098.

90CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 138 ss.; CIAN, VILLANI, Comunione

dei beni tra coniugi (legale e convenzionale), cit., 406; TANZI, Comunione legale e parteci-

pazioni a societa` lucrative, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 1989, 305 ss.; DIMARTINOP., La comunione legale tra i coniugi: l’oggetto, cit., 78 ss.; DISAPIO, La

partecipazione a societa` lucrative del coniuge in comunione di beni: individuazione di un paradigma alternativo, in Dir. famiglia, 2000, 317; la tesi e` condivisa e illustrata con approfondimenti da BALESTRA, Attivita` di impresa e rapporti familiari, cit., 73 ss.

sercizio dell’impresa’’ (art. 178 c.c.), che postula necessariamente un accer- tamento in concreto. Se e` vero, quindi, che le partecipazioni in societa` di persone (con l’eccezione della quota del socio accomandante di s.a.s.) rien- trano in comunione de residuo in virtu` dei poteri amministrativi e di gestione che attribuiscono ipso iure al loro titolare91, per le partecipazioni in societa` di capitali, normalmente oggetto di comunione legale, occorrera` indagare i poteri attribuiti al socio e le cariche dal medesimo rivestite, onde ritenere la caduta in comunione differita allorche´ si possa sostenere che la partecipa- zione e` ‘‘destinata’’ all’esercizio di un’attivita` di impresa92.

Controversa e`, altresı`, la questione della natura personale o comune delle partecipazioni in societa` cooperative, con particolare riferimento alle coo- perative costituite per favorire l’acquisto di determinati beni (ad esempio, le cooperative edilizie). La tesi tradizionale e maggioritaria93tende a distingue- re tra la partecipazione societaria e il bene successivamente conseguito: mentre la prima appartiene esclusivamente al coniuge-socio (il quale, dun- que, e` l’unico soggetto passivo delle obbligazioni connesse alla partecipazio- ne sociale), l’utilita` finale ottenuta con il conseguimento delle scopo sociale (nelle cooperative edilizie, il bene immobile risultato all’esito dell’edificazio- ne e del trasferimento delle unita` immobiliari ai singoli soci) costituisce un acquisto soggetto all’acquisizione automatica ex art. 177, lett. a), c.c. In

91Una recente sentenza di legittimita`, peraltro, sembra applicare anche alle quote di

societa` di persone la regola della loro caduta in comunione immediata: Cass., 2.2.2009, n. 2569: «l’iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una societa` di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la loro titolarita` e la legittimazione all’esercizio dei diritti nei confronti della societa` che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguente- mente tra gli acquisti che, a norma dall’art. 177 c.c., lett. a), costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 179 c.c.».

92Cosı`, B

ALESTRA, Attivita` di impresa e rapporti familiari, cit., 87. Anche nel caso di

societa` di capitali possono essere individuate alcune deroghe alla regola della caduta in comunione immediata: l’Autore menziona il caso delle azioni attribuite ai lavoratori dipen- denti della societa` (o di societa` collegate) come forma di assegnazione di utili (art. 2349 c.c.): in tal caso le partecipazioni devono essere ritenute provento di attivita` separata [art. 177, lett. c), c.c.]; le azioni ottenute mediante l’esercizio del diritto di conver- sione di obbligazioni rientranti nel patrimonio personale, o quelle acquisite mediante eser- cizio del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale allorche´ l’originaria partecipazione sia un bene personale: in entrambi i casi, le nuove azioni ottenute con la conversione o con l’aumento saranno parimenti beni personali (art. 179 c.c.).

93A

ULETTAT., Gli acquisti ricompresi in comunione, cit., 154-155; BUONOCORE, Comu-

nione legale tra i coniugi, cit., 1149; JANNARELLI, Impresa e societa` nel nuovo diritto di

famiglia, cit., 280; FLORIO, Comunione legale e alloggio di cooperativa, in Vita notarile, 1981, II, 981 ss. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Cass., 11.9.2008, n. 23391; Cass., 12.5.1998, n. 4757; Cass., 1.2.1996, n. 875, in Giust. civ., 1996, I, 1652.

questa prospettiva, per determinare il quando dell’ingresso del bene in co- munione legale, occorrerebbe verificare il momento della stipulazione, da parte del socio, del contratto di mutuo individuale, poiche´ soltanto con la stipulazione di detto contratto il socio acquista irrevocabilmente la proprieta` dell’alloggio94.

Anche su tale problematica, tuttavia, la dottrina piu` moderna ha espresso puntuali critiche, ritenendo formalistica la distinzione tra la titolarita` della partecipazione e l’attribuzione del bene. Dal momento che la partecipazione societaria e` assunta dal coniuge in funzione dell’ottenimento del bene (e non certo per l’esercizio di un’attivita` d’impresa), non v’e` ragione per non inclu- dere la partecipazione stessa nella comunione immediata dei beni95.

Anche a voler ritenere – come appare preferibile – che le partecipazioni sociali che non siano destinate all’esercizio di attivita` d’impresa ricadono nella comunione legale immediata, resta fermo che, affinche´ il coniuge di colui che abbia acquisito la partecipazione possa esercitare i diritti sociali, occorre richiedere e ottenere dagli organi amministrativi della societa` l’iscri- zione nel libro dei soci96.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 54-57)

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