E` controverso, in dottrina e giurisprudenza, quale sia il significato obiet- tivo e concreto del limite costituito dal «valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato», che l’art. 189 c.c. stabilisce per il soddisfacimento dei creditori particolari del coniuge sui beni della comunione legale.
a) Secondo una prima opinione13, il limite della quota deve essere inteso con riferimento ‘‘a ogni singolo bene’’ della comunione legale, con la conse- guenza che il creditore dovrebbe esperire il procedimento dell’espropriazio- ne di beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.), analogamente a cio` che si verifiche- rebbe in ipotesi di comunione ordinaria, al fine di ottenere dalla vendita forzata del bene il valore corrispondente alla quota del cinquanta per cento, di cui sarebbe titolare il coniuge debitore.
b) Un secondo orientamento14afferma che l’azione esecutiva del credi- tore puo` avere come oggetto il bene ‘‘per l’intero’’, ma al creditore sara`
13S
CHLESINGER, Della comunione legale, cit., 435-436, secondo cui «la soluzione ... anche
se appare la meno favorevole per il creditore, e` l’unica in grado di assicurare contempora- neamente una valida tutela anche agli interessi del coniuge non debitore, che ha diritto di non veder pregiudicate, dalle libere scelte del creditore dell’altro coniuge, le sue pretese su ciascun cespite oggetto della comunione»; MALAGU`, Esecuzione forzata e diritto di fami-
glia, Milano, 1986, 67 ss.; MASTROPAOLO, PITTER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 271 ss.
In giurisprudenza, T. Genova, 30.1.1982, in Giur. di Merito, 1982, I, 804 ss., con nota di Branca M.G.
14OPPO, Responsabilita` patrimoniale, cit., 111; FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto
attribuita una somma non eccedente la quota della meta` del ricavato della vendita forzata.
c) Una terza opinione15 afferma che il valore della quota del coniuge obbligato deve essere calcolato non con riferimento al singolo cespite, bensı` all’intera massa della comunione legale, in modo che l’azione esecutiva del creditore particolare, pur svolgendosi su ciascun bene ‘‘per l’intero’’, non gravi complessivamente per un ammontare di valore superiore alla meta` dell’intero patrimonio comune.
E` certamente quest’ultima la ricostruzione piu` coerente con la concezio- ne della comunione legale in termini di ‘‘proprieta` solidale’’, nella quale la ‘‘quota’’, lungi dal costituire un elemento strutturale della contitolarita` tra coniugi, assolve a funzioni specifiche ed eccezionali16.
Ne´ varrebbe obiettare17, in senso contrario che, in presenza di contem- poranee azioni esecutive da parte di una pluralita` di creditori, su diversi beni della comunione legale, il limite della quota verrebbe inesorabilmente tra- volto, posto che il coniuge non obbligato potrebbe far valere, nei rispettivi giudizi di esecuzione, la pretesa a limitare l’espropriazione a un valore non eccedente la quota a lui spettante18.
Nel caso, invece, di esecuzioni cronologicamente successive l’una all’al-
15C
ORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 165 ss.; GABRIELLI G., I rapporti
patrimoniali, cit., 156 s.; CIAN, VILLANI, Comunione dei beni tra coniugi (legale e conven-
zionale), in Riv. dir. civ., 1980, I, 372 ss.; BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1982, 114; ACONEM., Spunti critici e ricostruttivi in tema di espropriazione dei
beni della comunione legale, in Rass. dir. civ., 1980, 9; STANZIONE, Comunione legale tra
coniugi e responsabilita` per le obbligazioni assunte, in Dir. famiglia, 1984, II, 1091 ss.; GIONFRIDADAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, cit., 62; DE
FALCO, Obbligazione «personali» dei coniugi e responsabilita` patrimoniale sussidiaria dei beni comuni, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 120; DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 633; BRUSCUGLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in co-
munione legale, cit., 357 ss.; ARRIGO, La responsabilita`per le obbligazioni della famiglia, in
Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 569.
In giurisprudenza, Cass., SS. UU., 4.8.1998, n. 7640, cit.; T. Prato, 21.11.1985, in Giur. it., 1988, I, 2, 824, con nota di PARENTEF., La responsabilita` sussidiaria dei beni della comu-
nione legale per debiti personali; T. Napoli, 6.4.1990, cit.; T. Reggio Emilia, ord. 13.11.2007, inedita; T. Bari, 21.3.2007, in Il merito, 2007, 766.
16C. cost., 17.3.1988, n. 311, cit.; Cass., S.U., 24.8.2007, n. 17952, cit. 17
FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1111.
18BRUSCUGLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 358:
«a tale scopo, egli [il coniuge non debitore] dovra` necessariamente proporre opposizione in sede processuale (...) allegando e provando il valore complessivo del patrimonio in comu- nione legale. Poiche´, a quel punto, l’importo dei crediti in corso di soddisfacimento non puo` eccedere la meta` del predetto valore, ciascun creditore vedra` proporzionalmente ridotta la possibilita` di prelievo dal ricavo della vendita forzata, in modo da garantire il rispetto del limite posto dall’art. 189 c.c.».
tra19, il coniuge non obbligato non puo` pretendere di assumere come valore di riferimento, allo scopo di limitare ex art. 189 c.c. il soddisfacimento del creditore particolare dell’altro coniuge, l’originaria consistenza della comu- nione legale, comprensiva, cioe`, anche dei beni oggetto di precedenti ese- cuzioni. Non sussiste, invero, alcun dato – ne´ letterale ne´ sistematico – che consenta di assumere il patrimonio oggetto di comunione legale, ai fini dell’art. 189 c.c., nella sua valenza storica di complesso di beni acquistati dai coniugi – ai sensi dell’art. 177, lett. a) e d), c.c. – durante l’intero periodo di vigenza del regime patrimoniale. Pertanto, allorche´ l’art. 189 c.c. fa rife- rimento al «valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato», non puo` che ritenersi che tale valore debba essere commisurato alla consistenza della comunione legale nel momento in cui il creditore intraprende l’azione esecutiva sui beni che di essa fanno parte20.
Se, tuttavia, a latere creditoris il patrimonio della comunione legale deve essere considerato nella sua ‘‘attualita`’’ rispetto allo svolgersi della singola azione esecutiva (prescindendo dalla considerazione delle precedenti azioni esecutive di terzi che ne abbiano diminuito la consistenza), in seguito allo scioglimento della comunione legale, il coniuge non debitore che, a causa delle esecuzioni compiute ai sensi dell’art. 189 c.c., ha subito la progres- siva riduzione del patrimonio comune, ha diritto a ottenere il valore pari alla meta` dei beni espropriati dai creditori personali dell’altro coniuge (art. 192, 28 co., c.c.)21.