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I pesi ed oneri gravanti al momento dell’acquisto »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 156-158)

I beni della comunione legale rispondono, in primo luogo, «di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto» [art. 186, lett. a), c.c.]. La tesi restrittiva9, secondo cui la norma alluderebbe ai soli vincoli reali ‘‘in senso stretto’’ (quali pegni, ipoteche, privilegi speciali o altri vincoli di natura pubblicistica), e` stata criticata sotto il profilo della presunta ‘‘super- fluita`’’ della previsione, considerato che i vincoli reali in senso stretto gra- vano ex lege sui beni a cui si riferiscono.

E` stato opportunamente rilevato, tuttavia, che il riferimento ai vincoli reali in senso stretto (ipoteca, pegno, privilegio speciale) e` tutt’altro che superfluo, perche´ vale a dissipare il dubbio10che, in mancanza di tale previ- sione normativa, l’ipoteca gravante sul bene acquistato da uno dei coniugi separatamente, non consenta l’espropriazione della ‘‘quota’’ spettante all’al- tro coniuge sul presupposto che quest’ultimo debba essere considerato estra- neo all’assunzione dell’obbligazione. Sennonche´, poiche´ in seguito all’acqui- sto separato di bene ipotecato, entrambi i coniugi sono titolari in solido del diritto reale, per ‘‘terzo acquirente’’ ai sensi dell’art. 2808 c.c. si deve inten- dere ogni soggetto nel cui patrimonio giuridico si producono gli effetti del- l’acquisto stesso e, pertanto, anche il coniuge non acquirente. Ne consegue che il diritto di sequela del creditore ha come oggetto l’intero bene11.

8

Cosı` GABRIELLIG., I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste, 1981, 164-165; ANELLI, Il matrimonio. Lezioni, Milano, 1998, 193; ARRIGO, La responsabilita`per le obbligazioni della famiglia, cit., 143. Contra, nel senso che la sussidiarieta` riguarderebbe i beni personali di entrambi i coniugi e non solo i beni del coniuge contraente, cfr. DEPAOLA, Il diritto pa-

trimoniale della famiglia coniugale, cit., 618.

9Cfr. PALERMO, Obbligazioni solidali nell’interesse della famiglia?, in Riv. notariato,

1979, I, 494; FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1101.

10F

INOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1101.

11M

ASTROPAOLO, PITTER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 237.

Diverso e`, invece, il caso in cui su un bene acquistato libero, il coniuge conceda suc- cessivamente un’ipoteca volontaria: si tratta di un atto dispositivo riguardante beni immo- bili che, se compiuto dal solo coniuge intestatario senza la partecipazione dell’altro, puo` essere oggetto di impugnazione nel termine annuale da parte di quest’ultimo (art. 184 c.c.) ed ogni conseguenza risarcitoria gravera` sui soli beni personali del coniuge che ha compiu- to l’atto (art. 189, 18 co., c.c.). L’ipoteca volontaria su bene oggetto di comunione legale, concessa dal solo coniuge intestatario del bene, infatti – non potendosi considerare ‘‘ipoteca concessa da chi non e` proprietario della cosa’’ (art. 2822 c.c.) – e` pienamente valida ed efficace, ma, in quanto costituita in un momento ‘‘successivo’’ all’acquisto del bene (e,

Nella nozione di ‘‘pesi ed oneri’’ rientrano anche le obbligazioni propter remgravanti sui beni della comunione legale al momento dell’acquisto12: ad esempio, l’obbligazione di provvedere all’amministrazione e manutenzione ordinaria del bene oggetto di usufrutto (artt. 980, 28 co., e 1004, 18 co., c.c.) e quella di contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godi- mento della cosa comune (art. 1104, 18 e 38 co., c.c.)13.

Tuttavia – a differenza di quanto avviene per le comuni obbligazioni propter rem(per le quali il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ex art. 2740 c.c.) – la norma sancisce che l’adempimento sia garan- tito, in primo luogo, dal soddisfacimento coattivo sullo stesso bene gravato dall’obbligazione reale. L’art. 186, lett. a), c.c. vale, dunque, a configurare una fattispecie di c.d. ‘‘onere reale’’, che dall’obbligazione propter rem si distingue appunto per il previo onere di realizzazione coattiva del credito mediante l’aggressione del bene fonte dell’obbligazione14.

quindi, all’ingresso di esso in comunione legale), il creditore dell’obbligazione garantita, per l’eventuale esubero del diritto non soddisfatto dall’espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca, potra` agire esclusivamente sui beni personali del coniuge che ha con- cesso separatamente l’ipoteca, posto che tale atto, pur gravando certamente anzitutto sul bene che ne costituisce l’oggetto, riguarda la libera attivita` negoziale del coniuge e non puo` coinvolgere, pertanto, gli altri beni facenti parte della comunione legale. Sul punto, BRUSCU- GLIA, Responsabilita` patrimoniale dei coniugi in comunione legale, cit., 322.

12C

ORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 158; BARBIERA, La comunione legale,

cit., 473; GIONFRIDADAINO, La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi, cit., 34; QUADRI, Obblighi gravanti sui beni della comunione, cit., 767; MASTROPAOLO, PITTER,

in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 238; MINNECI, Responsabilita` patrimoniale dei co-

niugi in regime di comunione legale, cit., 349; GALASSO, Del regime patrimoniale della

famiglia, Art. 186, cit., 395.

13

Per una piu` ampia esemplificazione, cfr. GABRIELLIG., I rapporti patrimoniali, cit., 162.

14Cfr. BIGLIAZZIGERIL., BRECCIAU., BUSNELLIF.D., NATOLIU., Diritto civile, Torino, I, 1,

1987, 345, nt. 198, ove si precisa come la figura dell’obligatio propter rem presenti «punti di contatto» con quella dell’onere reale, «... dalla quale diverge soprattutto per il fatto che il debitore risponde dell’inadempimento dell’onere (oltre che con l’intero suo patrimonio: art. 2740 c.c.) con il bene al quale l’onere si riferisce, che risulta destinato al soddisfaci- mento preferenziale del creditore per le stesse prestazioni scadute e non adempiute dal precedente titolare del ius in rem».

Non appare condivisibile, pertanto, l’opinione prevalente, secondo cui dell’adempimento delle obbligazioni propter rem sussistenti al momento dell’acquisto, rispondono i beni della comunione legaleintesi nella loro complessita`: non soltanto, quindi, i singoli beni gravati dell’obbligazione, ma anche gli ulteriori beni che, pur non costituendo specifico oggetto dell’obbligazione stessa, fanno parte, tuttavia, del patrimonio della comunione legale: cosı` FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, cit., 1101; GABRIELLIG., I rapporti pa-

trimoniali, cit., 163; MASTROPAOLO, PITTER, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, cit., 237; DE

PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit., 608; ARRIGO, La responsabilita` per le obbligazioni della famiglia, cit., 563. Invero, gia` secondo le regole di diritto comune le obbligazioni propter rem, nonostante la duplice caratteristica dell’inerenza alla res e della c.d.

La norma stabilisce, infine, che il vincolo della comunione legale ai pesi ed oneri debba essere riferito a quelli esistenti ‘‘al momento dell’acquisto’’. In effetti, qualora le obbligazioni propter rem derivino da atti di amministrazione posti in essere da uno o da entrambi i coniugi, la disciplina applicabile e`, rispettivamente, quella dell’art. 186, lett. d), o dell’art. 189, 18 co., c.c., a secon- da che l’obbligazione sia stata contratta congiuntamente o separatamente15.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 156-158)

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