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Legittimazione e termine per l’azione di annullamento »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 143-145)

Considerata la specificita` del rapporto coniugale, l’azione di annullamen- to ha natura ‘‘personalissima’’ e, pertanto, puo` essere esperita soltanto dal coniuge estraneo all’atto, il quale potrebbe valutare a posteriori la conve- nienza dell’atto e decidere di astenersi dall’impugnazione19.

Soltanto nel caso di coniuge minore (non escluso dall’amministrazione ai sensi dell’art. 183 c.c.) o interdetto (successivamente al compimento dell’at- to, perche´ altrimenti egli e` escluso di diritto dall’amministrazione della co- munione legale), la legittimazione puo` essere riconosciuta in capo rispetti- vamente al curatore o al tutore20.

18BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 296. 19Non puo` essere condivisa la tesi – espressa in dottrina da B

IBOLINI, I rapporti bancari

alla luce del nuovo diritto di famiglia, in Fideiussione omnibus, i rapporti bancari nel nuovo diritto di famiglia e problemi di diritto penale bancario, Milano, 1978, 83 ss. – favorevole alla legittimazione surrogatoria all’azione di annullamento in capo al creditore personale del coniuge escluso, allo scopo di ottenere la reintegrazione – eventualmente, anche per equivalente – della comunione legale. Allo stesso modo, deve escludersi che, in caso di fallimento del coniuge legittimato a proporre l’azione di annullamento, il curatore fallimentare possa agire egli ex art. 184 c.c.: in questo senso, BRUSCUGLIA, Amministrazione

dei beni della comunione legale, cit., 297.

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Nel caso in cui il curatore sia lo stesso coniuge che ha compiuto l’atto, si rende necessaria la nomina di un curatore speciale: DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della fami- glia coniugale, cit., 594.

In caso di morte del coniuge escluso, deve ammettersi altresı` la legitti- mazione degli eredi21, che possono valutare l’opportunita` dell’azione sotto il profilo strettamente oggettivo degli effetti dell’atto sulla consistenza patri- moniale della comunione legale.

Il termine per proporre l’azione e` di un anno dalla data in cui il coniuge pretermesso ha avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, dalla data di trascrizione; se l’atto non e` stato trascritto ed il coniuge non ne ha avuto conoscenza, il termine annuale per proporre l’azione di annullamento decor- re dal momento dello scioglimento della comunione legale (art. 184, 28 co., c.c.)22. Anche a voler considerare il termine come di prescrizione, e` comun- que inapplicabile il termine di sospensione dell’art. 2941, n. 1, c.c.23.

A tutela del terzo acquirente, si e` posto il quesito se questi possa rivolgere al coniuge escluso un atto di interpello per conoscere l’eventuale sua inten-

Anche nel caso di interdizione, se il tutore e` lo stesso coniuge, si rende necessaria la nomina di un protutore (artt. 360 e 424 c.c.): BIANCAC.M., Gli atti di straordinaria ammi-

nistrazione, in La comunione legale, a cura di Bianca C.M., I, Milano, 1989, 618.

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Nello stesso senso BIANCAC.M., Gli atti di straordinaria amministrazione, cit., 618.

22C. cost., 17.3.1988, n. 311, cit. ha ritenuto il lasso di tempo, previsto dal legislatore

per l’impugnazione dell’atto, «sufficientemente ampio» e, pertanto, non lesivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 cost. Muovendo dal presupposto – indiscutibile nell’ambito della circolazione immobiliare per atto pubblico – secondo cui «l’alienazione di un bene im- mobile della comunione, da parte di un coniuge senza il consenso dell’altro, e` pratica- mente possibile solo se nei registri immobiliari il fondo risulti intestato esclusivamente al nome dell’alienante», la Corte riconosce, infatti, che il coniuge non intestatario ha la necessita`, per evitare che eventuali atti di alienazione divengano a lui opponibili nel breve termine stabilito, di eseguire periodiche ravvicinate ispezioni nei detti registri, ma tale «onere, pur fastidioso, non puo` dirsi eccessivamente gravoso al punto da offen- dere l’art. 24 cost.».

23Se il legislatore avesse inteso consentire, al coniuge escluso dall’atto, la sospensione

del termine per l’impugnazione durante la vigenza del rapporto matrimoniale, avrebbe direttamente indicato lo scioglimento del matrimonio come dies a quo per l’azione di annullamento. Cio` avrebbe sacrificato, tuttavia, l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, potendo l’impugnazione sopravvenire, in quel caso, anche dopo numerosi anni dall’atto di alienazione. Al contrario, il legislatore ha dato rilievo primario alla conoscenza – effettiva o legale (per effetto della trascrizione) – che il coniuge abbia dell’atto di alienazione durante il matrimonio, derogando cosı` alla generale causa di sospensione della prescrizione dei diritti tra coniugi.

L’inapplicabilita` dell’art. 2941, n. 1, c.c. e` stata affermata in giurisprudenza da Cass., 22.7.1987, n. 6369, in Giust. civ., 1988, I, 135, con nota di Finocchiaro M.; Cass., 19.2.1996, n. 1279, in Vita notarile, 1996, 873. In dottrina, GABRIELLI G., I rapporti patrimoniali tra

coniugi, Trieste, 1981, 133; DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, cit.,

189; contra CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, cit., 152. L’inapplicabilita` dell’art.

2941, n. 1, c.c. rende, in concreto, priva di rilevanza la problematica relativa alla qualifica- zione del termine come di prescrizione o di decadenza: BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 298.

zione di proporre azione di annullamento24. Niente impedisce, invero, che il terzo possa sollecitare, in tal modo, una manifestazione di volonta` rilevante sotto forma di convalida dell’atto, ma certamente deve escludersi che, in caso di mancata risposta, una siffatta diffida possa essere idonea a ridurre il termi- ne di un anno per la proposizione dell’impugnazione25; l’unico effetto consiste, allora, nella determinazione del dies di conoscenza dell’atto di alienazione.

Nella diversa ipotesi di giudizio promosso dal contraente-controparte per l’adempimento del contratto, il coniuge pretermesso puo` intervenire e pro- porre, in via riconvenzionale, la domanda di annullamento26. Secondo la Corte di Cassazione27, tuttavia, se fosse trascorso il termine annuale per domandare l’annullamento, il coniuge pretermesso non potrebbe far valere in via di ec- cezione, come avverrebbe, invece, in applicazione della regola di cui all’art. 1442, ult. co., c.c. (temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum). Invero, l’argomentazione illustrata dalla Suprema Corte, fondata sulla presun- ta ‘‘specialita`’’ del regime di circolazione dei beni della comunione legale, appare insoddisfacente se si considera la mobilita` del dies a quo dell’azione, che la legge stabilisce a far tempo ‘‘dalla conoscenza dell’atto’’ o dalla trascri- zione del medesimo28. Allorche´, invero, il legislatore abbia ritenuto di affidarsi al rimedio dell’annullamento, adoperandolo in senso tecnico sul presupposto dell’immediata e interinale efficacia del contratto, non vi sono plausibili ra- gioni per escludere l’applicazione delle regole generali che presiedono alle modalita` e alle conseguenze dell’annullamento del negozio.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 143-145)

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