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Gli obblighi del coniuge che ha compiuto atti riguardanti beni mobili senza il

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 147-150)

Quando l’atto, per cui e` richiesto il consenso di entrambi i coniugi, ‘‘ri- guarda’’ beni mobili ed e` compiuto da uno solo di essi, quest’ultimo ha

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ARAVAGLIOS R., La comunione legale, II, Milano, 1995, 732. Nello stesso senso, in

giurisprudenza, T. Trento, 11.6.1987, in Giust. civ., 1988, I, 762, con nota di Finocchiaro M., ove si legge che l’art. 184 c.c. configura «un tipo di annullabilita` sui generis, con disciplina particolare e con una ‘‘retroattivita` reale’’ che riverbera, di regola, i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, ... con connotazioni del tutto particolari, a nulla rilevando lo stato di buona o mala fede del terzo o l’onerosita` o gratuita` del suo acquisto».

35Anche in tal caso, tuttavia, il criterio di soluzione del conflitto di diritti non appare

coerente col potere del coniuge escluso di agire per l’annullamento in difetto di alcun danno.

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In questo senso, SCHLESINGER, Della comunione legale, cit., 426; SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, cit., 267; MASTROPAOLO, PITTER, Del regime patrimoniale della famiglia, cit., 216.

l’obbligo, su istanza dell’altro, a ‘‘ricostituire la comunione’’ in forma speci- fica o, se cio` sia impossibile, per equivalente (art. 184, 38 co., c.c.).

Nonostante iniziali tentativi dottrinali favorevoli a interpretazioni restrit- tive37, ragioni sistematiche inducono a ritenere che la norma presupponga che l’atto, in tal caso – a differenza dell’ipotesi in cui riguardi beni immobili o mobili registrati – non sia affetto da vizi che ne consentano l’impugnazione da parte del coniuge pretermesso, allo scopo di ottenerne la caduzione degli effetti. Ne´ alcuna rilevanza assumono, per inficiare la validita` ed efficacia

37Autorevole dottrina (SCHLESINGER, Della comunione legale, cit., 427) aveva proposto di

considerare impugnabile l’atto di alienazione (invalido, perche´ compiuto senza il necessario consenso dell’altro coniuge) fino al momento della consegna del bene mobile al terzo.

Secondo altra opinione, doveva ritenersi la piena compatibilita` dell’art. 184, 38 co., c.c. con i principi che presiedono alle modalita` di acquisto a titolo originario dei beni mobili (art. 1153 c.c.), limitando, cosı`, l’intangibilita` dell’acquisto del terzo al solo caso di possesso in buona fede del bene mobile oggetto dell’alienazione: CORSI, Il regime patrimoniale della

famiglia, cit., 145; BIANCAC.M., Gli atti di straordinaria amministrazione, cit., 626; MA- STROPAOLO, PITTER, Del regime patrimoniale della famiglia, cit., 216 ss.; CENDON, Comunione

fra coniugi e alienazioni mobiliari, cit., 280 ss.; GALASSO, Del regime patrimoniale della famiglia, Art. 184, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2003, 374 ss.; ANELLI, L’am- ministrazione della comunione legale, cit., 274 ss.

Altro Autore (BARBIERA, La comunione legale, cit., 467-468), ha prospettato, infine, il

diritto del coniuge escluso di promuovere azione revocatoria dell’acquisto del terzo, tale da consentire sempre l’inefficacia dell’atto di alienazione nell’ipotesi di atto gratuito e l’inefficacia anche dell’atto oneroso nel caso di inadeguatezza del corrispettivo dell’alie- nazione.

Le tesi restrittive, tuttavia, sottovalutano troppo il dato testuale della norma e non offrono adeguata giustificazione della ragione per cui il legislatore, qualora avesse inteso fare salva la regola del possesso vale titolo negli atti di alienazione compiuti da uno solo dei coniugi, si sia limitato a disciplinare conseguenze meramente ‘‘interne’’ al rapporto tra coniugi, gia` agevolmente ricavabili anche nel silenzio della legge.

Neppure – sul presupposto dell’efficacia dell’atto di alienazione – puo` accedersi alla tesi dell’esperibilita` dell’azione revocatoria da parte del coniuge escluso. In mancanza di un’e- spressa deroga legislativa ai presupposti dell’azione predetta (art. 2901 c.c.), occorrerebbe la prova, da parte del coniuge-attore, del consilium fraudis e dell’eventus damni: la quale cosa deve escludersi in una fattispecie in cui proprio l’atto di alienazione rappresenta l’elemento costitutivo della nascita del credito del coniuge pretermesso alla reintegrazione della comunione legale.

In senso restrittivo e` stato affermato, altresı`, che l’«unica ipotesi in cui l’atto compiuto dal singolo coniuge, seppure riguardante beni mobili, deve considerarsi improduttivo di effetti, perche´ nullo, e` il caso della donazione», in quanto quest’ultima «dovendo compren- dere solo ‘‘beni presenti del donante’’ ai sensi dell’art. 771, 18 co., c.c.» e` «invalida, e piu` precisamente nulla, quando abbia per oggetto beni altrui»: cosı`, GABRIELLI G., I rapporti

patrimoniali, cit., 129. In realta` – per le ragioni esposte dalla Corte costituzionale (sent. n. 311 del 1988) – i beni appartenenti alla comunione legale non possono mai essere consi- derati ‘‘altrui’’, neppure quando di essi uno dei coniugi disponga in difetto del consenso dell’altro.

dell’atto compiuto da un coniuge senza il consenso dell’altro, la buona o mala fede del terzo, e la natura onerosa o gratuita del titolo di acquisto38.

La norma si applica, altresı`, a tutte le ipotesi di alienazione mobiliare, ivi compresa l’alienazione di universalita` di beni mobili39.

Le obbligazioni di ricostituzione della comunione o di rimborso dell’equi- valente sorgono automaticamente col compimento dell’atto, ma la loro esi- gibilita` presuppone l’istanza del coniuge pretermesso, il quale, infatti, po- trebbe prestare acquiescenza all’atto. L’istanza puo` essere proposta con un atto giudiziario o rivolta direttamente al coniuge. Non potendo essere qua- lificata come un atto di costituzione in mora (art. 1219 c.c.), l’istanza puo` essere anche orale40.

Qualora il coniuge pretermesso non intenda proporre le azioni previste dall’art. 184, 38 co., c.c., deve ritenersi preclusa, tuttavia, l’azione di condan- na nei confronti dell’altro coniuge per il pagamento in proprio favore della meta` del corrispettivo dell’alienazione41: tale corrispettivo, infatti, in quanto corrispondente all’alienazione di un bene della comunione, entra automati- camente a far parte della massa comune.

Per ‘‘ricostituzione della comunione legale’’ deve intendersi il ripristino dello stato in cui la massa comune si trovava prima del compimento dell’at- to. Si tratta, pertanto, di una reintegrazione in forma specifica del patrimonio coniugale (art. 2058 c.c.), che il coniuge alienante potrebbe conseguire o attraverso lo scioglimento consensuale del contratto o, in caso di rifiuto del terzo, mediante l’acquisto, con mezzi propri, di un bene di natura e qualita` non inferiori a quello ceduto42.

Qualora la ricostituzione specifica non sia possibile, o risulti eccessiva- mente onerosa43, la reintegrazione della comunione legale deve avvenire col

38Per una puntuale illustrazione delle ragioni che inducono a preferire l’interpretazione

estensiva dell’art. 184, 38 co., c.c., BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione

legale, cit., 309 ss.; nello stesso senso, VALIGNANI, L’amministrazione dei beni in comunio- ne, cit., 527 ss.

39Cass., 19.3.2003, n. 403, secondo cui e` valida «l’alienazione, effettuata senza il con-

senso di uno dei coniugi, dell’azienda ricadente nella comunione legale, dal momento che il rimedio dell’invalidita` e` previsto soltanto con riferimento agli atti riguardanti beni immobili o beni mobili registrati».

40In senso contrario, BIANCAC.M., Gli atti di straordinaria amministrazione, cit., 627,

secondo cui l’onere della forma scritta e` imposto dall’«esigenza di certezza della serieta` della richiesta ed al significato formale che il termine istanza assume nella terminologia giuridica e in quella comune».

41

Cosı` ritiene, invece, SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, cit., 266.

42BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 312. 43G

pagamento dell’equivalente del valore del bene alienato all’epoca della rico- stituzione della comunione44.

Il diritto alla ricostituzione della comunione legale, in forma specifica o per equivalente, e` soggetto all’ordinaria prescrizione decennale a far data dalla conoscenza dell’atto di alienazione45. Trattandosi di azione relativa ai rapporti interni tra coniugi, il termine e` sospeso durante la permanenza del vincolo coniugale (art. 2941, n. 1, c.c.)46, ma, qualora intervenga lo sciogli- mento della comunione legale, deve ritenersi proponibile entro un anno (ex art. 184, 28 co., c.c.).

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 147-150)

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