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L’amministrazione della comunione legale come ‘‘proprieta` solidale’’ »

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 109-111)

personali di godimento. - 4. Atti di acquisto e amministrazione dei beni. - 5. Ammi- nistrazione disgiuntiva e potere di veto. - 6. La legittimazione processuale.

1. L’amministrazione della comunione legale come ‘‘proprieta` solidale’’

L’impossibilita` di configurare la comunione legale in termini di patrimo- nio finalizzato a uno ‘‘scopo familiare’’1dimostra l’improprieta` terminologica del concetto di ‘‘amministrazione’’ della comunione legale2, posto che l’atti- vita` dei coniugi sul patrimonio comune si sostanzia, invero, nell’esercizio delle normali facolta` (di conservazione, godimento e disposizione) costi-

1E` rimasta minoritaria, in dottrina (DEPAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia

coniugale, II, Milano, 1995, 267 ss.), la tesi volta a configurare la comunione legale alla stregua di un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I dati normativi smentiscono, infatti, l’esistenza di qualsivoglia vincolo di destinazione dei beni comuni, quali, in particolare, la mancata inclusione [art. 177, lett. c), c.c.], tra i beni oggetto della comunione legale, dei proventi dell’attivita` separata (strumento primario di realizza- zione quotidiana dei bisogni familiari), nonche´ l’espressa previsione [art. 186, lett. d), c.c.] della responsabilita` dei beni della comunione per le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi per cause anche estranee alle esigenze della famiglia.

2Il concetto di amministrazione evoca, infatti, figure normative, nelle quali un bene o un

complesso patrimoniale risulta preordinato al soddisfacimento di un interesse ‘‘superiore’’, al cui perseguimento e` vincolata, conseguentemente, anche la condotta del soggetto, al quale la legge attribuisce il potere di compiere atti giuridici incidenti sul bene o sul patri- monio stesso.

Sulla nozione giuridica di ‘‘amministrazione’’, FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni

giuridici, Milano, 1949, 137 ss.; TRABUCCHI, Amministrazione (atti di), in Noviss. Dig. it., I,

Torino, 1957, 544 ss.; LOJACONO, Amministrazione (atti di), in Enc. Dir., II, Milano, 1958, 152 ss.; NATOLI, L’amministrazione dei beni ereditari, 2aed., Milano, I, 1968, 126 ss.; CORSI, Il concetto di amministrazione nel diritto privato, Milano, 1974, 110 ss.

tuenti il contenuto del diritto avente ad oggetto i singoli beni. Per ammini- strazione dei beni della comunione legale3 si intende, quindi, la conserva- zione della cosa comune (funzionale al godimento ed alla successiva divi- sione), senza un vincolo eterogeneo rispetto all’interesse dei coniugi titola- ri4. Escludendosi ogni profilo di ‘‘doverosita`’’, si puo` affermare la piena liberta` dell’attivita` di amministrazione dei coniugi che, in quanto rivolta al perseguimento di interessi loro propri, non rappresenta altro che la naturale espressione giuridica della situazione di titolarita` del diritto sui beni in co- munione5.

Nonostante tale apparente ‘‘semplicita`’’ della nozione di amministrazione, le norme degli artt. 180-184 c.c. assumono un ruolo centrale della conforma- zione dell’intero istituto della comunione legale6e non a caso, invero, i piu` significativi interventi giurisprudenziali7, che hanno contribuito a plasmare

3Sul tema dell’amministrazione dei beni della comunione legale, nell’ampia letteratura,

cfr. BUSNELLI, La «comunione legale» nel diritto di famiglia riformato, in Riv. notariato,

1976, I, 32 ss.; CORSI, Il regime patrimoniale della famiglia, in Tratt Cicu-Messineo, I, Milano, 1979, 121 ss.; CIAN, VILLANI, Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzio- nale), in Riv. dir. civ., 1980, I, 337 ss.; BARBIERA, La comunione legale, in Tratt. Rescigno,

Torino, 3, 448 ss.; SANTOSUOSSO, Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino,

1983, I, 1, 230 ss.; FINOCCHIAROA. e FINOCCHIAROM., Diritto di famiglia, Milano, 1984, 1029

ss.; GIUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989; SCHLESINGER,

in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, III, Padova, 1992, 162 ss.; DEPAOLA, Il diritto patrimo- niale della famiglia coniugale, cit., 513 ss.; DI MARTINO, ROVERA, L’amministrazione dei

beni, in Il diritto di famiglia, Tratt. Bonilini-Cattaneo, II, Torino, 1998, 165-209; BRUSCU- GLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, in Tratt. Bessone, Il diritto di

famiglia, IV, 2, Torino, 1999, 243 ss.; ANELLI, L’amministrazione della comunione legale,

in Tratt. Zatti, III, Milano, 2002, 235 ss.; SAPORITO, L’amministrazione della comunione, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico-pratico, diretto da Autorino Stanzione, III, Torino, 2006, 275 ss.; VALIGNANI, L’amministrazione dei beni in

comunione, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 2008, 463 ss.

4G

IUSTI, L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 70.

5BRUSCUGLIA, Amministrazione dei beni della comunione legale, cit., 245; GIUSTI, L’am-

ministrazione dei beni della comunione legale, cit., 79, che sottolinea una rilevante con- seguenza sistematica di tale impostazione, consistente nella configurabilita` di una respon- sabilita` aquiliana dell’amministratore della comunione legale, ex art. 2043 c.c., nell’ipotesi di attivita` di amministrazione ‘‘libera’’ (benche´ limitata esternamente dai principi di collabo- razione e di contribuzione ai bisogni della famiglia), e della sussistenza, invece, di una responsabilita` del coniuge ai sensi dell’art. 1218 c.c., nella diversa ipotesi di considerazione dell’amministrazione della comunione in termini di ‘‘dovere’’ funzionale al perseguimento di una finalita`.

6A

NELLI, L’amministrazione della comunione legale, cit., 236, a cui si rinvia anche per

l’ampia disamina storica e comparatistica.

7Valga, ex plurimis, il richiamo a C. cost., 17.3.1988, n. 311, in Nuova giur. comm.,

le peculiarita` del regime legale, hanno riguardato proprio le norme in mate- ria di amministrazione.

L’amministrazione disgiunta dei beni della comunione legale da parte dei coniugi rappresenta, infatti, la regola che ha consentito di inferire la nozione di proprieta` solidale, intorno alla quale la giurisprudenza ha ricostruito si- stematicamente gli aspetti piu` complessi dell’istituto.

Abbandonando lo schema della contitolarita`8– che svilisce la comunione legale a figura rientrante nel genus della comunione ordinaria o, comunque, ad ipotesi speciale di contitolarita` di diritti facente parte della piu` ampia categoria dogmatica della comunione9– il profilo dinamico dell’amministra- zione dei beni si caratterizza per la corrispondenza tra ‘‘titolarita` (comune o esclusiva) del diritto’’ e ‘‘legittimazione (disgiunta o congiunta) all’esercizio delle facolta`’’ costituenti il contenuto di quel medesimo diritto. Il concetto di ‘‘amministrazione’’ – lungi dal descrivere un’attivita` meramente conservativa o funzionale – designa la legittimazione di ciascun coniuge al compimento di atti materiali e giuridici sui beni della comunione legale alla stregua di un pieno ed esclusivo proprietario del bene, senza che assuma alcuna rilevanza l’acquisto congiunto o separato, e, di conseguenza, il profilo della formale ‘‘intestazione’’ dei singoli cespiti.

La conferma della ‘‘centralita`’’ del profilo amministrativo si ricava, peral- tro, dall’art. 210, 38 co., c.c., che sancisce l’inderogabilita` delle regole relative all’amministrazione dei beni.

Nel documento Commento agli artt. 177-190 c.c. (pagine 109-111)

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